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Document 62018CA0519

    Causa C-519/18: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 dicembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság - Ungheria) – TB/Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Rinvio pregiudiziale – Politica dell’immigrazione – Diritto al ricongiungimento familiare – Direttiva 2003/86/CE – Articolo 10, paragrafo 2 – Disposizione facoltativa – Condizioni per l’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare – Familiare di un rifugiato non previsto all’articolo 4 – Nozione di «persona a carico»)

    GU C 54 del 17.2.2020, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    17.2.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 54/7


    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 dicembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság - Ungheria) – TB/Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

    (Causa C-519/18) (1)

    (Rinvio pregiudiziale - Politica dell’immigrazione - Diritto al ricongiungimento familiare - Direttiva 2003/86/CE - Articolo 10, paragrafo 2 - Disposizione facoltativa - Condizioni per l’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare - Familiare di un rifugiato non previsto all’articolo 4 - Nozione di «persona a carico»)

    (2020/C 54/09)

    Lingua processuale: l'ungherese

    Giudice del rinvio

    Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

    Parti

    Ricorrente: TB

    Convenuto: Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

    Dispositivo

    L’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che uno Stato membro autorizzi il ricongiungimento familiare della sorella di un rifugiato solo se quest’ultima, a causa del suo stato di salute, non è in grado di sovvenire alle proprie necessità, purché:

    da un lato, tale incapacità sia valutata tenendo conto della situazione particolare in cui si trovano i rifugiati e dopo un esame individualizzato che tenga conto di tutti gli elementi pertinenti, e

    dall’altro, sia possibile stabilire, anche tenendo conto della situazione particolare in cui si trovano i rifugiati e dopo un esame individualizzato che tenga conto di tutti gli elementi pertinenti, che il sostegno materiale della persona interessata è effettivamente garantito dal rifugiato o che il rifugiato sembra essere il familiare più idoneo a fornire il sostegno materiale necessario.


    (1)  GU C 436 del 3.12.2018.


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