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Document 62018CA0460

    Causa C-460/18 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 dicembre 2019 – HK/Commissione europea, Consiglio dell'Unione europea (Impugnazione – Funzione pubblica – Statuto dei funzionari dell’Unione europea – Articolo 1 quinquies – Articolo 17, primo comma, dell’allegato VIII – Pensione di reversibilità – Presupposti per la concessione – Nozione di «coniuge superstite» di un funzionario dell’Unione – Matrimonio e unione non matrimoniale – Convivenza more uxorio – Principio di non discriminazione – Situazione comparabile – Insussistenza – Requisito della durata del matrimonio – Lotta contro le frodi – Giustificazione)

    GU C 68 del 2.3.2020, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    2.3.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 68/11


    Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 dicembre 2019 – HK/Commissione europea, Consiglio dell'Unione europea

    (Causa C-460/18 P) (1)

    (Impugnazione - Funzione pubblica - Statuto dei funzionari dell’Unione europea - Articolo 1 quinquies - Articolo 17, primo comma, dell’allegato VIII - Pensione di reversibilità - Presupposti per la concessione - Nozione di «coniuge superstite» di un funzionario dell’Unione - Matrimonio e unione non matrimoniale - Convivenza more uxorio - Principio di non discriminazione - Situazione comparabile - Insussistenza - Requisito della durata del matrimonio - Lotta contro le frodi - Giustificazione)

    (2020/C 68/08)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: HK (rappresentanti: A. Champetier e S. Rodrigues, avvocati)

    Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: G. Gattinara e B. Mongin, agenti), Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e R. Meyer, agenti)

    Dispositivo

    1)

    La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 3 maggio 2018, HK/Commissione (T-574/16, non pubblicata, EU:T:2018:252), è annullata.

    2)

    Il ricorso proposto da HK diretto ad ottenere l’annullamento della decisione della Commissione europea con cui quest’ultima gli ha negato il beneficio della pensione di reversibilità, e il risarcimento degli asseriti danni materiali e morali subiti, è respinto.

    3)

    HK, la Commissione europea e il Consiglio dell’Unione europea sopporteranno le proprie spese relative al procedimento di primo grado e all’impugnazione.


    (1)  GU C 381 del 22.10.2018.


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