This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62017TB0565
Case T-565/17: Order of the General Court of 11 December 2018 — CheapFlights International v EUIPO — Momondo Group (Cheapflights) (EU trade mark — Opposition proceedings — Application for EU figurative mark Cheapflights — Referral of the trade mark application to the examiner for examination of the absolute grounds for refusal — Challenge by the proprietor of the earlier mark — Grounds of the contested decision containing an assessment of the validity of the earlier mark — Challenge by the proprietor of the earlier mark — Partial inadmissibility — Incidental submissions made on the basis on Article 8(3) of Regulation (EC) No 216/96 — Withdrawal of the appeal before the Board of Appeal — No need to adjudicate in part)
Causa T-565/17: Ordinanza del Tribunale dell’11 dicembre 2018 — CheapFlights International/EUIPO — Momondo Group (Cheapflights) [«Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Cheapflights — Rinvio della domanda di marchio all’esaminatore ai fini dell’esame degli impedimenti alla registrazione assoluti — Contestazione da parte del titolare del marchio anteriore — Motivazione della decisione impugnata contenente una valutazione circa la validità del marchio anteriore — Contestazione da parte del titolare del marchio anteriore — Irricevibilità parziale — Conclusioni incidentali presentate ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 216/96 — Ritiro del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso — Non luogo a statuire parziale»]
Causa T-565/17: Ordinanza del Tribunale dell’11 dicembre 2018 — CheapFlights International/EUIPO — Momondo Group (Cheapflights) [«Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Cheapflights — Rinvio della domanda di marchio all’esaminatore ai fini dell’esame degli impedimenti alla registrazione assoluti — Contestazione da parte del titolare del marchio anteriore — Motivazione della decisione impugnata contenente una valutazione circa la validità del marchio anteriore — Contestazione da parte del titolare del marchio anteriore — Irricevibilità parziale — Conclusioni incidentali presentate ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 216/96 — Ritiro del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso — Non luogo a statuire parziale»]
GU C 65 del 18.2.2019, p. 36–37
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
18.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 65/36 |
Ordinanza del Tribunale dell’11 dicembre 2018 — CheapFlights International/EUIPO — Momondo Group (Cheapflights)
(Causa T-565/17) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Cheapflights - Rinvio della domanda di marchio all’esaminatore ai fini dell’esame degli impedimenti alla registrazione assoluti - Contestazione da parte del titolare del marchio anteriore - Motivazione della decisione impugnata contenente una valutazione circa la validità del marchio anteriore - Contestazione da parte del titolare del marchio anteriore - Irricevibilità parziale - Conclusioni incidentali presentate ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 216/96 - Ritiro del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso - Non luogo a statuire parziale»])
(2019/C 65/46)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: CheapFlights International Ltd (Speenoge, Irlanda) (rappresentanti: A. von Mühlendahl e H. Hartwig, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Momondo Group Ltd (Londra, Regno Unito)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della commissione di ricorso allargata dell’EUIPO del 1o giugno 2017 (procedimento R 1893/2011-G), relativa a un procedimento di opposizione tra la CheapFlights International e la Momondo Group.
Dispositivo
1) |
Non vi è più luogo a statuire sul ricorso nella parte in cui è diretto contro la chiusura del procedimento di ricorso mediante la decisione della commissione di ricorso allargata dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 1o giugno 2017 (procedimento R 1893/2011-G) riguardo ai prodotti e ai servizi rientranti nelle classi 9, 16, 35 e 42 con riferimento ai quali la divisione di opposizione aveva respinto l’opposizione della CheapFlights International Ltd. |
2) |
Per il resto, il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
3) |
La CheapFlights International sopporterà, oltre alle proprie spese, la metà delle spese sostenute dall’EUIPO. |
4) |
L’EUIPO sopporterà la metà delle proprie spese. |