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Dokumentas 62017TA0258

    Causa T-258/17: Sentenza del Tribunale del 6 giugno 2018 — Arbuzov / Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina — Congelamento dei capitali — Elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche — Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco — Obbligo di motivazione — Errore manifesto di valutazione»)

    GU C 249 del 16.7.2018, p. 28—28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    201806290491986572018/C 249/342582017TC24920180716IT01ITINFO_JUDICIAL20180606282811

    Causa T-258/17: Sentenza del Tribunale del 6 giugno 2018 — Arbuzov / Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina — Congelamento dei capitali — Elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche — Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco — Obbligo di motivazione — Errore manifesto di valutazione»)

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    C2492018IT2810120180606IT0034281281

    Sentenza del Tribunale del 6 giugno 2018 — Arbuzov / Consiglio

    (Causa T-258/17) ( 1 )

    «(«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina — Congelamento dei capitali — Elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche — Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco — Obbligo di motivazione — Errore manifesto di valutazione»)»

    2018/C 249/34Lingua processuale: il ceco

    Parti

    Ricorrente: Sergej Arbuzov (Kiev, Ucraina) (rappresentante: M. Mleziva, avvocato)

    Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: R. Pekař e J.-P. Hix, agenti)

    Oggetto

    Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (PESC) 2017/381 del Consiglio, del 3 marzo 2017, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2017, L 58, pag. 34), nei limiti in cui il nome del ricorrente è stato mantenuto nell’elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applicano tali misure restrittive.

    Dispositivo

    1)

    La decisione (PESC) 2017/381 del Consiglio, del 3 marzo 2017, che modifica la decisione 2014/119/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, è annullata, nella parte in cui il nome del sig. Sergej Arbuzov è stato mantenuto nell’elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applicano tali misure restrittive;

    2)

    Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese.


    ( 1 ) GU C 213 del 3.7.2017.

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