Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017CA0174

    Cause riunite C-174/17 P e C-222/17 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 13 dicembre 2018 — Unione europea, rappresentata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea / Plásticos Españoles, SA (ASPLA), Armando Álvarez, SA, Commissione europea (C-174/17 P), Plásticos Españoles, SA (ASPLA), Armando Álvarez, SA / Unione europea, rappresentata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, Commissione europea (C-222/17 P) (Impugnazione — Ricorso per risarcimento danni — Articolo 340, secondo comma, TFUE — Durata eccessiva del procedimento nell’ambito di due cause dinanzi al Tribunale dell’Unione europea — Risarcimento del danno asseritamente subito dalle ricorrenti — Danno patrimoniale — Spese di garanzia bancaria — Nesso causale — Interessi di mora)

    GU C 65 del 18.2.2019, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    18.2.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 65/4


    Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 13 dicembre 2018 — Unione europea, rappresentata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea / Plásticos Españoles, SA (ASPLA), Armando Álvarez, SA, Commissione europea (C-174/17 P), Plásticos Españoles, SA (ASPLA), Armando Álvarez, SA / Unione europea, rappresentata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, Commissione europea (C-222/17 P)

    (Cause riunite C-174/17 P e C-222/17 P) (1)

    ((Impugnazione - Ricorso per risarcimento danni - Articolo 340, secondo comma, TFUE - Durata eccessiva del procedimento nell’ambito di due cause dinanzi al Tribunale dell’Unione europea - Risarcimento del danno asseritamente subito dalle ricorrenti - Danno patrimoniale - Spese di garanzia bancaria - Nesso causale - Interessi di mora))

    (2019/C 65/04)

    Lingua processuale: lo spagnolo

    Parti

    (Causa C-174/17 P)

    Ricorrente: Unione europea, rappresentata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (rappresentanti: inizialmente J. Inghelram, Á.M. Almendros Manzano e P. Giusta, agenti, successivamente J. Inghelram, Á.M. Almendros Manzano, agenti)

    Altre parti nel procedimento: Plásticos Españoles, SA (ASPLA), Armando Álvarez, SA (rappresentanti: M. Troncoso Ferrer, C. Ruixó Claramunt e S. Moya Izquierdo, abogados), Commissione europea (rappresentanti: C. Urraca Caviedes, S. Noë, F. Erlbacher e F. Castilla Contreras, agenti)

    (Causa C-222/17 P)

    Ricorrenti: Plásticos Españoles, SA (ASPLA), Armando Álvarez, SA (rappresentanti: S. Moya Izquierdo e M. Troncoso Ferrer, abogados)

    Altre parti nel procedimento: Unione europea, rappresentata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente J. Inghelram, Á.M. Almendros Manzano e P. Giusta, agenti, successivamente J. Inghelram, Á.M. Almendros Manzano, agenti), Commissione europea

    Dispositivo

    1)

    Il punto 1 del dispositivo della sentenza del Tribunale dell’Unione Europea del 17 febbraio 2017, ASPLA e Armando Álvarez/Unione europea (T-40/15, EU:T:2017:105), è annullato.

    2)

    L’impugnazione nella causa C-222/17 P proposta dalla Plásticos Españoles SA (ASPLA) e dall’Armando Álvarez SA è respinta.

    3)

    Il ricorso per risarcimento danni proposto dalla Plásticos Españoles SA (ASPLA) e dell’Armando Álvarez SA, nella parte in cui è diretto a ottenere un risarcimento di importo pari a EUR 3 495 038,66 a titolo del danno patrimoniale subìto a causa del superamento del termine ragionevole di giudizio nell’ambito delle cause che hanno dato luogo alle sentenze del 16 novembre 2011, ASPLA/Commissione (T-76/06, non pubblicata, EU:T:2011:672), e del 16 novembre 2011, Álvarez/Commissione (T-78/06, non pubblicata, EU:T:2011:673), è respinto.

    4)

    La Plásticos Españoles SA (ASPLA) e l’Armando Álvarez SA si fanno carico, oltre che delle proprie spese, di tutte quelle sostenute dall’Unione europea, rappresentata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, nell’ambito delle presenti impugnazioni, nonché delle proprie spese sostenute in primo grado.

    5)

    L’Unione europea, rappresentata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, si fa carico delle proprie spese sostenute in primo grado.

    6)

    La Commissione europea si fa carico delle proprie spese sostenute sia nel procedimento di primo grado sia nell’ambito dell’impugnazione nella causa C-174/17 P.


    (1)  GU C 161 del 22.5.2017

    GU C 213 del 3.7.2017.


    Top