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Document 62016TN0786
Case T-786/16: Action brought on 12 December 2017 — PV v Commission
Causa T-786/16: Ricorso proposto il 12 dicembre 2017 — PV / Commissione
Causa T-786/16: Ricorso proposto il 12 dicembre 2017 — PV / Commissione
GU C 123 del 9.4.2018, p. 22–24
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
9.4.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 123/22 |
Ricorso proposto il 12 dicembre 2017 — PV / Commissione
(Causa T-786/16)
(2018/C 123/30)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: PV (rappresentante: M. Casado García-Hirschfeld, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato; |
di conseguenza:
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annullare le decisioni impugnate del 31 maggio 2016 e del 5 luglio 2016 relative alle trattenute sullo stipendio per le quali il ricorrente ha presentato reclami ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, rispettivamente il 29 luglio 2016 (R/492/16) e il 30 luglio 2016 (R/493/16), respinti entrambi il 28 novembre 2016; |
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annullare le decisioni impugnate del 15 settembre 2016 e dell’11 luglio 2016 relative alle trattenute sullo stipendio e all’azzeramento della retribuzione a partire da luglio 2016, contro le quali il ricorrente ha presentato reclamo,, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, il 19 settembre 2016 (R/496/16), respinto il 17 gennaio 2017; |
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annullare la decisione impugnata del 21 settembre 2016 che informa il ricorrente di un debito globale pari a EUR 42 704,74 nei confronti della Commissione, contro la quale è stato presentato un reclamo, ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, l’8 novembre 2016 (R/556/16), respinto il 17 gennaio 2017; |
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annullare la nota di addebito contestata n. 32441709991 del 20 luglio 2017 per un importo pari a EUR 42 704,74, che esige il pagamento del debito contestato di EUR 42 704,74, contro la quale è stato presentato un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto il 31 luglio 2017 (R/346/17), respinto il 29 novembre 2017; |
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annullare la decisione di revoca adottata dall’APN tripartita il 26 luglio 2016 contro la quale il ricorrente ha presentato un reclamo ai sensi dell’articolo 90 , paragrafo 2, dello Statuto il 3 ottobre 2016 (R/510/16), respinto il 2 febbraio 2017, nonché annullare il procedimento disciplinare CMS 13/087 sotto tutti tali profili; |
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accertare il diritto al risarcimento del danno subito a causa di molestie psicologiche subite presso la DG OCCUPAZIONE, la DG BILANCIO, la DG INTERPRETAZIONE e, unitamente, da parte del servizio medico, del PMO e della DG RISORSE UMANE; le prime molestie risalgono a ottobre 2008; |
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annullare tutti i rapporti informativi del ricorrente relativi agli anni 2014 2015 e 2016 a causa delle molestie subite presso la DG SCIC; |
e accertare il diritto al risarcimento dei seguenti danni sulla base dell’articolo 340 TFUE:
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danno morale di EUR 889 000 e danno materiale di EUR 132 828,67 del ricorrente derivante da tali decisioni contestate, stimato, con riserva di rivalutazione, in un importo pari a EUR 1 021 828,67 aumentato degli interessi di mora fino al giorno del completo pagamento; |
in via subordinata, alla luce delle molestie subite e dei «falsi ideologici» utilizzati, e poiché illeciti del genere non possono essere tollerati dall’ordinamento giuridico dell’Unione:
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annullare tutte le altre trattenute sullo stipendio per il periodo che va da marzo 2015 a luglio 2016 — ovvero 12 decisioni del 9/2/2015, 30/3/2015, 5/5/2015, 24/6/2015, 1/10/2015, 12/11/2015, 15/1/2016, 22/4/2016, 31/5/2016, 5/7/2016, 15/9/2016 e 11/7/2016 nonché tutte le decisioni di rigetto delle sue domande di annullamento, ovvero le decisioni R/1110/14 dell’11/3/2015, R/225/15 del 3 luglio 2015, R/292/15 del 23 luglio 2015, R/376/15 del 18 agosto 2015, R/419/15 del 25 settembre 2015, R/496/15 del 23 ottobre 2015, R/787/15 e R/788/16 e R/71/16 del 21 marzo 2016, R/282/16 del 12 settembre 2016; |
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annullare tutte le decisioni di rigetto che riguardano i reclami relativi ai procedimenti di valutazione, ovvero le decisioni R/ll00/14 del 12 marzo 2015, R/313/15 dell’11 agosto 2015, R/676/15 del 13 ottobre 2015, R/127/16 e R/128/16 del 7 giugno 2016 e R/342/16 del 21 settembre 2016; |
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annullare tutte le decisioni di rigetto delle domande di assistenza — articolo 24 dello Statuto — rispettivamente del 23 ottobre 2014, del 20 gennaio 2015, del 20 marzo 2015, del 30 luglio 2015 (domanda D/322/15), del 15 marzo 2016 (domanda D/776/15) e del 18 maggio 2016; |
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annullare tutti i «pareri medici» di assenze ingiustificate del Dr. [X] del 16 e 18 luglio 2014, 8 agosto 2014, 4 settembre 2014, 4 dicembre 2014, 4 febbraio 2015, 13 aprile 2015, 4 giugno 2015, 11 agosto 2015, 14 ottobre 2015, 4 dicembre 2015, 5 febbraio 2016, 22 marzo 2016, 18 aprile 2016, 3 giugno 2016, 30 giugno 2016 e del 25 luglio 2016; |
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annullare i «pareri medici» del 27 giugno 2014 del Dr. [X] e del 10 ottobre 2014 del Dr. [Y] che hanno ricondotto il ricorrente dai suoi molestatori; |
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annullare la decisione di rigetto del reclamo amministrativo R/182/16 del 14 luglio 2016 presentato il 22 marzo 2016 in merito a un’assenza ingiustificata al suo domicilio del 16 e del 17 marzo 2016; |
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annullare tutte le lettere di intimazione di pagamento rispettivamente del 10 marzo 2015, dell’11 maggio 2015, del 10 giugno 2015, dell’11 agosto 2015, del 13 novembre 2015, del 9 dicembre 2015, del 18 luglio 2016 nonché le lettere di preavviso delle note di addebito del 21 giugno 2016 e del 21 settembre 2016; |
e, in ogni caso:
condannare la convenuta alla totalità delle spese del procedimento.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 1, 3, 4 e 31, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’UE nonché degli articoli primo, sexies numero 2 e 12 bis dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») che sancisce il divieto di molestie psicologiche. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 21 bis, 22 ter e 23 dello Statuto sul divieto di commettere atti illeciti. |
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di sollecitudine e del dovere di assistenza in violazione dell’articolo 24 dello Statuto. |
4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 59 e sull’errata interpretazione dell’articolo 60 dello Statuto. |
5. |
Quinto motivo, vertente sulla violazione degli articoli 41 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea che riguardano rispettivamente, il trattamento imparziale e il diritto di essere ascoltati, e i diritti della difesa, nonché dell’articolo 3 dell’allegato IX dello Statuto relativo al diritto di essere ascoltati da parte dell’autorità che ha il potere di nomina («APN») prima del rinvio dinanzi al Consiglio di disciplina e conformemente alla giurisprudenza Kerstens/Commissione (sentenza del 14 febbraio 2017, Kerstens/Commissione, T-270/16 P, non pubblicata, EU:T:2017:74). |
La parte ricorrente chiede altresì il riconoscimento di un importo pari a EUR 889 000 a titolo di risarcimento del danno morale e di un importo pari a EUR 132 828,67 a titolo di risarcimento del danno materiale conformemente all’articolo 340 del TFUE.