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Document 62016TN0745
Case T-745/16: Action brought on 28 October 2016 — BPCE v ECB
Causa T-745/16: Ricorso proposto il 28 ottobre 2016 — BPCE/BCE
Causa T-745/16: Ricorso proposto il 28 ottobre 2016 — BPCE/BCE
GU C 6 del 9.1.2017, p. 40–40
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
9.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 6/40 |
Ricorso proposto il 28 ottobre 2016 — BPCE/BCE
(Causa T-745/16)
(2017/C 006/50)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: BPCE (Parigi, Francia) (rappresentanti: A. Gosset-Grainville, C. Renner e P. Kupka, avvocati)
Convenuta: Banca centrale europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione della Banca centrale europea n. ECB/SSM/2016-9695005MSXI0YEMGDF46/195 del 24 agosto 2016; |
— |
condannare, in ogni caso, la Banca centrale europea all’integralità delle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
1. |
Primo motivo, vertente su un vizio di incompetenza di cui sarebbe inficiata la decisione della Banca centrale europea (BCE), del 24 agosto 2016, che respinge la domanda presentata dalla ricorrente di beneficiare dell’esclusione delle esposizioni sulla Caisse des dépôt et consignations (cassa depositi), le quali derivano dai fondi centralizzati raccolti nell’ambito del risparmio regolamentato, dal calcolo del coefficiente di leva finanziaria (in prosieguo: la «decisione impugnata»), in quanto la BCE non era competente a negare la concessione dell’esclusione richiesta dopo aver constatato che tutte le condizioni stabilite dalle disposizioni dell’Unione applicabili erano rispettate. |
2. |
Secondo motivo, vertente su diversi errori di diritto in cui sarebbe incorsa la convenuta. La ricorrente, infatti, ritiene che, quand’anche la BCE fosse competente ad adottare la decisione impugnata, detta decisione non sarebbe valida poiché sarebbe viziata di vari errori di diritto, alla luce sia del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU 2013, L 176, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 575/2013») sia dell’intenzione del legislatore dell’Unione europea, attesa l’interpretazione errata della normativa in questione effettuata dalla BCE, la avrebbe altresì adottato una decisione che:
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3. |
Terzo motivo, vertente su vari errori manifesti di valutazione di cui sarebbe inficiata la decisione impugnata, in particolare riguardo alla natura dei fondi di risparmio regolamentato centralizzati, alle implicazioni dell’inserimento dei fondi nel bilancio della banca e agli effetti del meccanismo di adeguamento degli importi centralizzati. |
4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione di vari principi generali del diritto dell’Unione, ossia il principio di proporzionalità, il principio della certezza del diritto e il principio di buona amministrazione, avendo la BCE violato il suo obbligo di diligenza. |
5. |
Quinto motivo, vertente su un difetto di motivazione della decisione impugnata, poiché, sebbene la BCE fosse soggetta a un obbligo rinforzato di motivazione, detta decisione sarebbe motivata in maniera insufficiente ed equivoca. |