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Document 62016CB0162
Case C-162/16: Order of the Court (Sixth Chamber) of 10 November 2016 (request for a preliminary ruling from the Tribunale Amministrativo regionale per il Molise — Italy) — Spinosa Costruzioni Generali SpA, Melfi Srl v Comune di Monteroduni (Reference for a preliminary ruling — Article 99 of the Rules of Procedure of the Court — Public procurement — Directive 2004/18/EC — Directive 2014/24/EU — Participation in a tendering procedure — Tenderer having failed to refer in the tender to the business charges relating to safety and security at work — Judicial obligation to include such a reference — Exclusion from the contract without the possibility of rectifying that omission)
Causa C-162/16: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 10 novembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale per il Molise — Italia) — Spinosa Costruzioni Generali SpA, Melfi Srl/Comune di Monteroduni (Rinvio pregiudiziale — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Appalti pubblici — Direttiva 2004/18/CE — Direttiva 2014/24/UE — Partecipazione a una procedura di gara — Offerente che ha omesso di indicare nell’offerta i costi aziendali per la sicurezza sul lavoro — Obbligo giurisprudenziale di fornire tale indicazione — Esclusione dall’appalto senza possibilità di rettificare tale omissione)
Causa C-162/16: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 10 novembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale per il Molise — Italia) — Spinosa Costruzioni Generali SpA, Melfi Srl/Comune di Monteroduni (Rinvio pregiudiziale — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Appalti pubblici — Direttiva 2004/18/CE — Direttiva 2014/24/UE — Partecipazione a una procedura di gara — Offerente che ha omesso di indicare nell’offerta i costi aziendali per la sicurezza sul lavoro — Obbligo giurisprudenziale di fornire tale indicazione — Esclusione dall’appalto senza possibilità di rettificare tale omissione)
GU C 63 del 27.2.2017, p. 10–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
27.2.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 63/10 |
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 10 novembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale per il Molise — Italia) — Spinosa Costruzioni Generali SpA, Melfi Srl/Comune di Monteroduni
(Causa C-162/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Appalti pubblici - Direttiva 2004/18/CE - Direttiva 2014/24/UE - Partecipazione a una procedura di gara - Offerente che ha omesso di indicare nell’offerta i costi aziendali per la sicurezza sul lavoro - Obbligo giurisprudenziale di fornire tale indicazione - Esclusione dall’appalto senza possibilità di rettificare tale omissione))
(2017/C 063/15)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Tribunale amministrativo regionale per il Molise
Parti nel procedimento principale
Ricorrenti: Spinosa Costruzioni Generali SpA, Melfi Srl
Convenuto: Comune di Monteroduni
Nei confronti di: I.c.i Impresa Costruzioni Industriali Srl e a., Alba Costruzioni ScpA, Ottoerre Group Srl
Dispositivo
Il principio della parità di trattamento e l’obbligo di trasparenza, come attuati dalla direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, devono essere interpretati nel senso che ostano all’esclusione di un offerente dalla procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico a seguito dell’inosservanza, da parte di detto offerente, dell’obbligo di indicare separatamente nell’offerta i costi aziendali per la sicurezza sul lavoro, obbligo il cui mancato rispetto è sanzionato con l’esclusione dalla procedura e che non risulta espressamente dai documenti di gara o dalla normativa nazionale, bensì emerge da un’interpretazione di tale normativa e dal meccanismo diretto a colmare, con l’intervento del giudice nazionale di ultima istanza, le lacune presenti in tali documenti. I principi della parità di trattamento e di proporzionalità devono inoltre essere interpretati nel senso che non ostano al fatto di concedere a un tale offerente la possibilità di rimediare alla situazione e di adempiere detto obbligo entro un termine fissato dall’amministrazione aggiudicatrice.