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Document 62016CB0162

Causa C-162/16: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 10 novembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale per il Molise — Italia) — Spinosa Costruzioni Generali SpA, Melfi Srl/Comune di Monteroduni (Rinvio pregiudiziale — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Appalti pubblici — Direttiva 2004/18/CE — Direttiva 2014/24/UE — Partecipazione a una procedura di gara — Offerente che ha omesso di indicare nell’offerta i costi aziendali per la sicurezza sul lavoro — Obbligo giurisprudenziale di fornire tale indicazione — Esclusione dall’appalto senza possibilità di rettificare tale omissione)

GU C 63 del 27.2.2017, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 63/10


Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 10 novembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale per il Molise — Italia) — Spinosa Costruzioni Generali SpA, Melfi Srl/Comune di Monteroduni

(Causa C-162/16) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Appalti pubblici - Direttiva 2004/18/CE - Direttiva 2014/24/UE - Partecipazione a una procedura di gara - Offerente che ha omesso di indicare nell’offerta i costi aziendali per la sicurezza sul lavoro - Obbligo giurisprudenziale di fornire tale indicazione - Esclusione dall’appalto senza possibilità di rettificare tale omissione))

(2017/C 063/15)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale amministrativo regionale per il Molise

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: Spinosa Costruzioni Generali SpA, Melfi Srl

Convenuto: Comune di Monteroduni

Nei confronti di: I.c.i Impresa Costruzioni Industriali Srl e a., Alba Costruzioni ScpA, Ottoerre Group Srl

Dispositivo

Il principio della parità di trattamento e l’obbligo di trasparenza, come attuati dalla direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, devono essere interpretati nel senso che ostano all’esclusione di un offerente dalla procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico a seguito dell’inosservanza, da parte di detto offerente, dell’obbligo di indicare separatamente nell’offerta i costi aziendali per la sicurezza sul lavoro, obbligo il cui mancato rispetto è sanzionato con l’esclusione dalla procedura e che non risulta espressamente dai documenti di gara o dalla normativa nazionale, bensì emerge da un’interpretazione di tale normativa e dal meccanismo diretto a colmare, con l’intervento del giudice nazionale di ultima istanza, le lacune presenti in tali documenti. I principi della parità di trattamento e di proporzionalità devono inoltre essere interpretati nel senso che non ostano al fatto di concedere a un tale offerente la possibilità di rimediare alla situazione e di adempiere detto obbligo entro un termine fissato dall’amministrazione aggiudicatrice.


(1)  GU C 200 del 6.6.2016.


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