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Document 62015TN0524
Case T-524/15: Action brought on 7 September 2015 — NICO/Council
Causa T-524/15: Ricorso proposto il 7 settembre 2015 — NICO/Consiglio
Causa T-524/15: Ricorso proposto il 7 settembre 2015 — NICO/Consiglio
GU C 371 del 9.11.2015, p. 34–35
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
9.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 371/34 |
Ricorso proposto il 7 settembre 2015 — NICO/Consiglio
(Causa T-524/15)
(2015/C 371/35)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Naftiran Intertrade Co. (NICO) Sàrl (Pully, Svizzera) (rappresentanti: J. Grayston, P. Gjørtler, G. Pandey e D. Rovetta, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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ordinare al Consiglio, a titolo di misure di organizzazione del procedimento, di trasmettere la versione integrale dell’allegato 1 del documento 7228/14 EXT, del 23 gennaio 2015, relativo a una «NOTA PUNTO I/A» dal Segretariato generale del Consiglio al Comitato dei rappresentanti permanenti, nonché ogni altro documento riguardante la ricorrente; |
— |
annullare la decisione del Consiglio contenuta nella lettera del 26 giugno 2015, indirizzata agli avvocati della ricorrente, relativa al riesame dell’elenco delle persone ed entità designate di cui all’allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio (1), concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, come modificata dalla decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, e all’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 (2), concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, come attuato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012, in quanto la decisione impugnata nega la cancellazione della ricorrente dall’elenco di persone ed entità sottoposte alle misure restrittive; |
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condannare il Consiglio alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
1. |
Primo motivo, vertente su una violazione dei diritti della difesa e del diritto a essere sentiti, su una violazione dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali e del principio di buona amministrazione
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2. |
Secondo motivo, vertente su un’insufficienza della motivazione
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3. |
Terzo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione e su una violazione di requisiti procedurali e sostanziali essenziali
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4. |
Quarto motivo, vertente su una violazione di requisiti procedurali e sostanziali essenziali, su una violazione dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali e sul difetto di competenza della persona che ha firmato la decisione impugnata
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(1) Decisione del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU 2010, L 195, pag. 39).
(2) Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU 2012, L 88, pag. 1).