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Document 62015TA0673
Case T-673/15: Judgment of the General Court of 7 June 2017 — Guardian Europe v European Union (Non-contractual liability — Representation of the European Union — Barring of actions — Nullification of the legal effects of a decision which has become final — Precision of the application — Admissibility — Article 47 of the Charter of Fundamental Rights — Obligation to adjudicate within a reasonable time — Equal treatment — Material damage — Losses sustained — Loss of profit — Non-material damage — Causal link)
Causa T-673/15: Sentenza del Tribunale 7 giugno 2017 — Guardian Europe/Unione europea («Responsabilità extracontrattuale — Rappresentanza dell’Unione — Prescrizione — Azzeramento degli effetti giuridici di una decisione divenuta definitiva — Precisione dell’atto di ricorso — Ricevibilità — Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali — Termine ragionevole di durata del processo — Parità di trattamento — Danno materiale — Perdite subite — Lucro cessante — Danno immateriale — Nesso di causalità»)
Causa T-673/15: Sentenza del Tribunale 7 giugno 2017 — Guardian Europe/Unione europea («Responsabilità extracontrattuale — Rappresentanza dell’Unione — Prescrizione — Azzeramento degli effetti giuridici di una decisione divenuta definitiva — Precisione dell’atto di ricorso — Ricevibilità — Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali — Termine ragionevole di durata del processo — Parità di trattamento — Danno materiale — Perdite subite — Lucro cessante — Danno immateriale — Nesso di causalità»)
GU C 239 del 24.7.2017, p. 44–45
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
24.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 239/44 |
Sentenza del Tribunale 7 giugno 2017 — Guardian Europe/Unione europea
(Causa T-673/15) (1)
((«Responsabilità extracontrattuale - Rappresentanza dell’Unione - Prescrizione - Azzeramento degli effetti giuridici di una decisione divenuta definitiva - Precisione dell’atto di ricorso - Ricevibilità - Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali - Termine ragionevole di durata del processo - Parità di trattamento - Danno materiale - Perdite subite - Lucro cessante - Danno immateriale - Nesso di causalità»))
(2017/C 239/55)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Guardian Europe Sarl (Bertrange, Lussemburgo) (rappresentanti: F. Louis, avvocato, e C. O’Daly, solicitor)
Convenuta: Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea (rappresentanti: N. Khan, A. Dawes e P. Van Nuffel, agenti) e dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (rappresentanti: J. Inghelram e K. Sawyer, agenti)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 268 TFUE e diretta ad ottenere il risarcimento del danno che la ricorrente asserisce di aver subito, da un lato, per la durata del processo nell’ambito della controversia sfociata nella sentenza del 27 settembre 2012, Guardian Industries e Guardian Europe/Commissione (T-82/08, EU:T:2012:494) e, dall’altro, per la violazione del principio della parità di trattamento compiuta nella decisione C (2007) 5791 definitivo della Commissione, del 28 novembre 2007, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo [101 TFUE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39165 — Vetro piano) e nella sentenza del 27 settembre 2012, Guardian Industries e Guardian Europe/Commissione (T-82/08, EU:T:2012:494).
Dispositivo
1) |
L’Unione europea, rappresentata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, è condannata a pagare un risarcimento di EUR 654 523,43 alla Guardian Europe Sarl a titolo del danno materiale subito da tale società per la violazione della durata ragionevole del processo nella causa sfociata nella sentenza del 27 settembre 2012, Guardian Industries e Guardian Europe/Commissione (T-82/08, EU:T:2012:494). Tale risarcimento sarà rivalutato mediante interessi compensativi, a decorrere dal 27 luglio 2010 e fino alla pronuncia della presente sentenza, al tasso d’inflazione annuo constatato, per il periodo di cui trattasi, dall’Eurostat (Ufficio statistico dell’Unione europea) nello Stato membro in cui tale società ha sede. |
2) |
Il risarcimento di cui al punto 1) sarà maggiorato degli interessi moratori, a decorrere dalla pronuncia della presente sentenza fino al completo pagamento, al tasso fissato dalla Banca centrale europea (BCE) per le sue operazioni principali di rifinanziamento, maggiorato di due punti percentuali. |
3) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
4) |
La Guardian Europe sopporterà le spese sostenute dall’Unione, rappresentata dalla Commissione europea. |
5) |
La Guardian Europe, da una parte, e l’Unione, rappresentata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, dall’altra, sopporteranno le proprie spese. |