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Documento 62015CO0504

    Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 7 aprile 2016.
    Procedimento penale a carico di Antonio Paolo Conti.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Frosinone.
    Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Questioni pregiudiziali identiche – Articoli 49 TFUE e 56 TFUE – Libertà di stabilimento – Libera prestazione di servizi – Giochi d’azzardo – Sentenza della Corte che ha dichiarato incompatibile con il diritto dell’Unione la normativa nazionale sulle concessioni per l’attività di raccolta di scommesse – Riorganizzazione del sistema tramite una nuova gara d’appalto – Cessione a titolo non oneroso dell’uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco – Restrizione – Ragioni imperative di interesse generale – Proporzionalità.
    Causa C-504/15.

    Identificador Europeu da Jurisprudência (ECLI): ECLI:EU:C:2016:243

    ORDINANZA DELLA CORTE (Settima Sezione)

    7 aprile 2016 (*)

    «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Questioni pregiudiziali identiche – Articoli 49 TFUE e 56 TFUE – Libertà di stabilimento – Libera prestazione di servizi – Giochi d’azzardo – Sentenza della Corte che ha dichiarato incompatibile con il diritto dell’Unione la normativa nazionale sulle concessioni per l’attività di raccolta di scommesse – Riorganizzazione del sistema tramite una nuova gara d’appalto – Cessione a titolo non oneroso dell’uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco – Restrizione – Ragioni imperative di interesse generale – Proporzionalità»

    Nella causa C‑504/15,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunale di Frosinone (Italia), con ordinanza del 1° agosto 2015, pervenuta in cancelleria il 23 settembre 2015, nel procedimento penale a carico di

    Antonio Paolo Conti,

    LA CORTE (Settima Sezione),

    composta da C. Toader (relatore), presidente di sezione, A. Prechal e E. Jarašiūnas, giudici,

    avvocato generale: N. Wahl

    cancelliere: A. Calot Escobar

    vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte,

    ha emesso la seguente

    Ordinanza

    1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 49 TFUE e 56 TFUE.

    2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale instaurato a carico del sig. Conti per violazione della normativa italiana relativa alla raccolta di scommesse.

     Procedimento principale e questione pregiudiziale

    3        Il procedimento principale s’inscrive in un contesto di diritto e di fatto essenzialmente analogo a quello della causa che ha dato luogo alla sentenza Laezza (C‑375/14, EU:C:2016:60).

    4        Come emerge dagli atti presentati alla Corte, un controllo effettuato il 28 agosto 2013 dalla Guardia di Finanza di Ceprano (Italia) nei locali di un centro di trasmissione dati gestito dal sig. Conti e affiliato alla Stanleybet Malta Ltd, società di diritto maltese, ha rivelato l’esistenza, in tale centro, di un’attività non autorizzata di raccolta di scommesse. A seguito di tale controllo, si è proceduto al sequestro probatorio di talune apparecchiature utilizzate per la ricezione e la trasmissione di dette scommesse.

    5        Il sig. Conti ha presentato dinanzi al giudice del rinvio opposizione al rigetto, pronunciato dal pubblico Ministero, dell’istanza di dissequestro.

    6        In tale contesto, il Tribunale di Frosinone ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale, identica a quella sollevata nella causa Laezza (C‑375/14, EU:C:2016:60):

    «[S]e gli articoli 49 [TFUE] e ss. e 56 [TFUE] e ss., per come anche integrati alla luce dei principi contenuti nella sentenza [Costa e Cifone, cause riunite C‑72/10 e C‑77/10, EU:C:2012:80], debbano essere interpretati nel senso che essi ostino ad una disposizione nazionale che preveda la cessione obbligatoria a titolo non oneroso dell’uso dei beni materiali ed immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco, all’atto della cessazione dell’attività per scadenza del termine finale della concessione o per effetto di provvedimenti di decadenza o revoca».

     Sulla questione pregiudiziale

    7        Ai sensi dell’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte, quando una questione pregiudiziale è identica a una questione sulla quale la Corte ha già statuito, quest’ultima, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata.

    8        Tale norma trova applicazione nella causa in esame.

    9        Con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio desidera sapere, in sostanza, se gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE debbano essere interpretati nel senso che ostano a una disposizione nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, la quale impone al concessionario di giochi d’azzardo di cedere a titolo non oneroso, all’atto della cessazione dell’attività per scadenza del termine della concessione o per effetto di provvedimenti di decadenza o di revoca, l’uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco.

    10      Dato che, nella sua sentenza Laezza (C‑375/14, EU:C:2016:60, punto 44 e dispositivo), la Corte ha già avuto modo di esaminare una questione identica a quella sollevata nella presente causa, la risposta fornita dalla Corte in detta sentenza è pienamente trasponibile alla questione posta dal giudice del rinvio nel procedimento principale.

    11      Occorre, di conseguenza, rispondere alla questione posta dichiarando che gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano a una disposizione nazionale restrittiva, come quella controversa nel procedimento principale, la quale impone al concessionario di giochi d’azzardo di cedere a titolo non oneroso, all’atto della cessazione dell’attività per scadenza del termine della concessione, l’uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco, qualora detta restrizione ecceda quanto è necessario al conseguimento dell’obiettivo effettivamente perseguito da tale disposizione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

     Sulle spese

    12      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

    Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara:

    Gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano a una disposizione nazionale restrittiva, come quella controversa nel procedimento principale, la quale impone al concessionario di giochi d’azzardo di cedere a titolo non oneroso, all’atto della cessazione dell’attività per scadenza del termine della concessione, l’uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco, qualora detta restrizione ecceda quanto è necessario al conseguimento dell’obiettivo effettivamente perseguito da tale disposizione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

    Firme


    * Lingua processuale: l’italiano.

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