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Document 62015CB0613

    Causa C-613/15: Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 17 marzo 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de Primera Instancia n° 5 de Alcobendas — Spagna) — Ibercaja Banco SAU/José Cortés González (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 93/13/CEE — Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori — Mutui ipotecari — Clausola relativa agli interessi di mora — Clausola di rimborso anticipato — Potere del giudice nazionale — Termine di decadenza)

    GU C 200 del 6.6.2016, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    6.6.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 200/4


    Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 17 marzo 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de Primera Instancia no 5 de Alcobendas — Spagna) — Ibercaja Banco SAU/José Cortés González

    (Causa C-613/15) (1)

    ((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 93/13/CEE - Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori - Mutui ipotecari - Clausola relativa agli interessi di mora - Clausola di rimborso anticipato - Potere del giudice nazionale - Termine di decadenza))

    (2016/C 200/06)

    Lingua processuale: lo spagnolo

    Giudice del rinvio

    Juzgado de Primera Instancia no 5 de Alcobendas

    Parti

    Ricorrente: Ibercaja Banco SAU

    Convenuto: José Cortés González

    Dispositivo

    La direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, dev’essere interpretata nel senso che:

    1)

    i suoi articoli 3, paragrafo 1, e 4, paragrafo 1, non consentono che il diritto di uno Stato membro restringa il potere di valutazione del giudice nazionale per quanto riguarda la constatazione del carattere abusivo delle clausole di un contratto di mutuo ipotecario concluso fra un consumatore e un professionista, e

    2)

    i suoi articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, richiedono che il diritto nazionale non osti a che il giudice disapplichi una clausola del genere qualora esso concluda che sussiste il carattere «abusivo» della stessa, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva menzionata.


    (1)  GU C 48 dell’8.2.2016.


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