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Document 62015CA0395

Causa C-395/15: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 1° dicembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Social n. 33 de Barcelona — Spagna) — Mohamed Daouidi/Bootes Plus SL, Fondo de Garantía Salarial, Ministerio Fiscal (Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Direttiva 2000/78/CE — Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Articoli da 1 a 3 — Divieto di qualsiasi discriminazione fondata su un handicap — Esistenza di un «handicap» — Nozione di «durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali» — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Articoli 3, 15, 21, 30, 31, 34 e 35 — Licenziamento di un lavoratore in situazione di invalidità temporanea, ai sensi del diritto nazionale, di durata incerta)

OJ C 30, 30.1.2017, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 30/9


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 1o dicembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Social n. 33 de Barcelona — Spagna) — Mohamed Daouidi/Bootes Plus SL, Fondo de Garantía Salarial, Ministerio Fiscal

(Causa C-395/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Direttiva 2000/78/CE - Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro - Articoli da 1 a 3 - Divieto di qualsiasi discriminazione fondata su un handicap - Esistenza di un «handicap» - Nozione di «durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali» - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articoli 3, 15, 21, 30, 31, 34 e 35 - Licenziamento di un lavoratore in situazione di invalidità temporanea, ai sensi del diritto nazionale, di durata incerta))

(2017/C 030/08)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Social n. 33 de Barcelona

Parti

Ricorrente: Mohamed Daouidi

Convenuti: Bootes Plus SL, Fondo de Garantía Salarial, Ministerio Fiscal

Dispositivo

La direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretata nel senso che:

il fatto che l’interessato si trovi, a causa di un infortunio sul lavoro, in una situazione di invalidità temporanea, ai sensi del diritto nazionale, di durata incerta, non implica, di per sé, che la limitazione della capacità di tale persona possa essere qualificata come «duratura» ai sensi della definizione di «handicap» contemplata da tale direttiva, letta alla luce della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009;

tra gli indizi che consentono di considerare che una siffatta limitazione è «duratura» figura in particolare la circostanza che, all’epoca del fatto asseritamente discriminatorio, la menomazione dell’interessato non presenti una prospettiva ben delimitata di superamento nel breve periodo o il fatto che tale menomazione possa protrarsi in modo rilevante prima della guarigione di tale persona, e

nel contesto dell’esame di tale carattere «duraturo», il giudice del rinvio deve basarsi sugli elementi obiettivi complessivi di cui dispone, in particolare sui documenti e sui certificati concernenti lo stato di tale persona, redatti sulla base di conoscenze e dati medici e scientifici attuali.


(1)  GU C 354 del 26.10.2015.


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