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Document 62015CA0187

    Causa C-187/15: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 13 luglio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Düsseldorf — Germania) — Joachim Pöpperl/Land Nordrhein-Westfalen (Rinvio pregiudiziale — Articolo 45 TFUE — Libera circolazione dei lavoratori — Pubblico dipendente di uno Stato membro che ha lasciato il pubblico impiego per svolgere attività lavorativa in un altro Stato membro — Normativa nazionale che prevede, in tal caso, la perdita dei diritti all’erogazione di una pensione di vecchiaia acquisiti nel pubblico impiego e l’iscrizione retroattiva al regime generale di assicurazione vecchiaia)

    GU C 335 del 12.9.2016, p. 18–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    12.9.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 335/18


    Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 13 luglio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Düsseldorf — Germania) — Joachim Pöpperl/Land Nordrhein-Westfalen

    (Causa C-187/15) (1)

    ((Rinvio pregiudiziale - Articolo 45 TFUE - Libera circolazione dei lavoratori - Pubblico dipendente di uno Stato membro che ha lasciato il pubblico impiego per svolgere attività lavorativa in un altro Stato membro - Normativa nazionale che prevede, in tal caso, la perdita dei diritti all’erogazione di una pensione di vecchiaia acquisiti nel pubblico impiego e l’iscrizione retroattiva al regime generale di assicurazione vecchiaia))

    (2016/C 335/23)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Verwaltungsgericht Düsseldorf

    Parti

    Ricorrente: Joachim Pöpper

    Convenuto: Land Nordrhein-Westfalen

    Dispositivo

    1)

    L’articolo 45 TFUE dev’essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, per effetto della quale una persona in possesso dello status di pubblico dipendente in uno Stato membro, il cui rapporto di pubblico impiego sia cessato, su richiesta del medesimo, ai fini dell’assunzione di nuova attività lavorativa in un altro Stato membro, perda i diritti al trattamento pensionistico derivanti dal rapporto di pubblico impiego e sia assicurata retroattivamente in regime di assicurazione pensionistica obbligatoria, che attribuisce una pensione di vecchiaia inferiore a quella che risulterebbe da tali diritti.

    2)

    L’articolo 45 TFUE dev’essere interpretato nel senso che spetta al giudice nazionale assicurare la piena efficacia di tale articolo e riconoscere ai lavoratori, in una situazione come quella oggetto del procedimento principale, diritti alla pensione di vecchiaia analoghi a quelli dei pubblici dipendenti che conservano i diritti a un trattamento pensionistico corrispondente, malgrado un mutamento del datore di lavoro pubblico, agli anni di servizio compiuti, interpretando il diritto interno in conformità con detto articolo o, qualora un’interpretazione del genere non sia possibile, disapplicando ogni disposizione contraria di diritto interno al fine di applicare il medesimo regime applicabile ai detti dipendenti pubblici.


    (1)  GU C 245 del 27.7.2015.


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