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Document 62015CA0119
Case C-119/15: Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 21 December 2016 (request for a preliminary ruling from the Sąd Apelacyjny w Warszawie — Poland) — Biuro podróży ‘Partner’ sp. z o.o. sp.k. w Dąbrowie Górniczej v Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (References for a preliminary ruling — Directive 93/13/EEC — Directive 2009/22/EC — Consumer protection — Erga omnes effect of unfair terms entered in a public register — Financial penalty imposed on a seller or supplier having used a term held to be equivalent to a term in the register — Seller or supplier who was not a party to the proceedings giving rise to the declaration that the term in question was unfair — Article 47 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union — Concept of ‘court or tribunal against whose decisions there is no judicial remedy under national law’)
Causa C-119/15: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 21 dicembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Apelacyjny w Warszawie — Polonia) — Biuro podróży «Partner» sp. z o.o. sp.k. w Dąbrowie Górniczej/Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 93/13/CEE — Direttiva 2009/22/CE — Tutela dei consumatori — Efficacia erga omnes di clausole abusive contenute in un registro pubblico — Sanzione pecuniaria inflitta a un professionista che ha utilizzato una clausola considerata equivalente a quella contenuta nel suddetto registro — Professionista che non ha partecipato al procedimento conclusosi con la dichiarazione del carattere abusivo della clausola — Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Nozione di «giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno»)
Causa C-119/15: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 21 dicembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Apelacyjny w Warszawie — Polonia) — Biuro podróży «Partner» sp. z o.o. sp.k. w Dąbrowie Górniczej/Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 93/13/CEE — Direttiva 2009/22/CE — Tutela dei consumatori — Efficacia erga omnes di clausole abusive contenute in un registro pubblico — Sanzione pecuniaria inflitta a un professionista che ha utilizzato una clausola considerata equivalente a quella contenuta nel suddetto registro — Professionista che non ha partecipato al procedimento conclusosi con la dichiarazione del carattere abusivo della clausola — Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Nozione di «giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno»)
GU C 53 del 20.2.2017, p. 7–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
20.2.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 53/7 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 21 dicembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Apelacyjny w Warszawie — Polonia) — Biuro podróży «Partner» sp. z o.o. sp.k. w Dąbrowie Górniczej/Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(Causa C-119/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 93/13/CEE - Direttiva 2009/22/CE - Tutela dei consumatori - Efficacia erga omnes di clausole abusive contenute in un registro pubblico - Sanzione pecuniaria inflitta a un professionista che ha utilizzato una clausola considerata equivalente a quella contenuta nel suddetto registro - Professionista che non ha partecipato al procedimento conclusosi con la dichiarazione del carattere abusivo della clausola - Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Nozione di «giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno»))
(2017/C 053/08)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Parti
Ricorrente: Biuro podróży «Partner» sp. z o.o. sp.k. w Dąbrowie Górniczej
Convenuto: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Dispositivo
1) |
L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, in combinato disposto con gli articoli 1 e 2 della direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori, e alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che l’utilizzo di clausole di condizioni generali — il cui contenuto è equivalente a quello di clausole dichiarate illecite da una decisione giurisdizionale definitiva e annotate in un registro nazionale delle clausole di condizioni generali ritenute illecite — sia considerato con riferimento a un professionista che non è stato parte del procedimento che ha condotto all’annotazione di tali clausole nel suddetto registro, un comportamento illecito, sempreché — circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare — tale professionista goda di un diritto di ricorso effettivo, tanto avverso la decisione che riconosce l’equivalenza delle clausole confrontate, relativamente alla questione se, considerate tutte le circostanze rilevanti specifiche di ciascun caso, tali clausole siano in concreto identiche, segnatamente riguardo agli effetti prodotti a danno dei consumatori, quanto avverso la decisione che fissi, eventualmente, l’importo dell’ammenda inflitta. |
2) |
L’articolo 267, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che un organo giurisdizionale come il giudice del rinvio, le cui decisioni, pronunciate nell’ambito di una controversia come quella del procedimento principale, possano essere oggetto di un ricorso per cassazione, non può essere qualificato come «giurisdizione (…), avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno». |