Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014TN0364

    Causa T-364/14: Ricorso proposto il 23 maggio 2014 — Penny-Markt/UAMI — Boquoi Handels (B! O)

    GU C 261 del 11.8.2014, p. 32–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    11.8.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 261/32


    Ricorso proposto il 23 maggio 2014 — Penny-Markt/UAMI — Boquoi Handels (B! O)

    (Causa T-364/14)

    2014/C 261/56

    Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: Penny-Markt GmbH (Colonia, Germania) (rappresentanti: avv.ti M. Kinkeldey, S. Brandstätter e A. Wagner)

    Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

    Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Boquoi Handels OHG (Straelen, Germania)

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 21 marzo 2014 nel procedimento R 1201/2013-4;

    condannare il convenuto alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: marchio figurativo, che contiene l’elemento verbale «B! O», per prodotti delle classi 29, 30, 31 e 32 — registrazione di marchio comunitario n. 10 038 008

    Titolare del marchio comunitario: la ricorrente

    Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: Boquoi Handels OHG

    Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: i marchi denominativi nazionale e comunitario «bo» per prodotti e servizi delle classi 5, 16, 21, 29, 31, 32, 33 e 35

    Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità

    Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di annullamento e dichiarazione di nullità del marchio comunitario

    Motivi dedotti: violazione degli articoli 8, paragrafo 1, lettera b) e 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009


    Top