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Document 62014TN0364
Case T-364/14: Action brought on 23 May 2014 — Penny-Markt v OHIM — Boquoi Handels (B! O)
Causa T-364/14: Ricorso proposto il 23 maggio 2014 — Penny-Markt/UAMI — Boquoi Handels (B! O)
Causa T-364/14: Ricorso proposto il 23 maggio 2014 — Penny-Markt/UAMI — Boquoi Handels (B! O)
GU C 261 del 11.8.2014, p. 32–33
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
11.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 261/32 |
Ricorso proposto il 23 maggio 2014 — Penny-Markt/UAMI — Boquoi Handels (B! O)
(Causa T-364/14)
2014/C 261/56
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Penny-Markt GmbH (Colonia, Germania) (rappresentanti: avv.ti M. Kinkeldey, S. Brandstätter e A. Wagner)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Boquoi Handels OHG (Straelen, Germania)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 21 marzo 2014 nel procedimento R 1201/2013-4; |
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condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: marchio figurativo, che contiene l’elemento verbale «B! O», per prodotti delle classi 29, 30, 31 e 32 — registrazione di marchio comunitario n. 10 038 008
Titolare del marchio comunitario: la ricorrente
Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: Boquoi Handels OHG
Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: i marchi denominativi nazionale e comunitario «bo» per prodotti e servizi delle classi 5, 16, 21, 29, 31, 32, 33 e 35
Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità
Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di annullamento e dichiarazione di nullità del marchio comunitario
Motivi dedotti: violazione degli articoli 8, paragrafo 1, lettera b) e 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009