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Document 62014TA0065
Case T-65/14: Judgment of the General Court of 30 November 2016 — Bank Refah Kargaran v Council (Common Foreign and Security Policy — Restrictive measures against Iran — Freezing of funds — Further listing of the applicant after annulment of the initial listing by the General Court — Error in law — Error in fact — Obligation to state reasons — Rights of the defence — Right to effective judicial protection — Proportionality)
Causa T-65/14: Sentenza del Tribunale del 30 novembre 2016 — Bank Refah Kargaran/Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran — Congelamento dei capitali — Nuovo inserimento del nominativo della ricorrente nell’elenco dopo l’annullamento dell’inserimento iniziale da parte del Tribunale — Errore di diritto — Errore di fatto — Obbligo di motivazione — Diritti della difesa — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva — Proporzionalità»)
Causa T-65/14: Sentenza del Tribunale del 30 novembre 2016 — Bank Refah Kargaran/Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran — Congelamento dei capitali — Nuovo inserimento del nominativo della ricorrente nell’elenco dopo l’annullamento dell’inserimento iniziale da parte del Tribunale — Errore di diritto — Errore di fatto — Obbligo di motivazione — Diritti della difesa — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva — Proporzionalità»)
GU C 22 del 23.1.2017, p. 21–22
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
23.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/21 |
Sentenza del Tribunale del 30 novembre 2016 — Bank Refah Kargaran/Consiglio
(Causa T-65/14) (1)
((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran - Congelamento dei capitali - Nuovo inserimento del nominativo della ricorrente nell’elenco dopo l’annullamento dell’inserimento iniziale da parte del Tribunale - Errore di diritto - Errore di fatto - Obbligo di motivazione - Diritti della difesa - Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva - Proporzionalità»))
(2017/C 022/27)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Bank Refah Kargaran (Teheran, Iran) (rappresentante: J. M. Thouvenin avocat)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: V. Piessevaux, M. Bishop e B. Driessen, agenti)
Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: A. Aresu e D. Gauci, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta, in via principale, ad annullare la decisione 2013/661/PESC del Consiglio, del 15 novembre 2013, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU 2013, L 306, pag. 18), e il regolamento d’esecuzione (UE) n. 1154/2013 del Consiglio, del 15 novembre 2013, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU 2013, L 306, pag. 3), nella parte in cui riguardano la ricorrente e, in subordine, ad annullare la decisione 2013/661 e il regolamento d’esecuzione n. 1154/2013, nella parte in cui tali atti concernono la ricorrente a decorrere dal 20 gennaio 2014.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Bank Refah Kargaran è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea. |
3) |
La Commissione europea sopporta le proprie spese. |