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Document 62014FJ0042

    Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 19 novembre 2014.
    EH contro Commissione europea.
    Causa F-42/14.

    ECLI identifier: ECLI:EU:F:2014:250

    SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA (Seconda Sezione)

    19 novembre 2014 (*)

    «Funzione pubblica – Funzionario – Retribuzione – Assegni familiari – Norma anticumulo degli assegni nazionali e statutari – Percezione da parte del coniuge del funzionario di assegni familiari nazionali – Mancata dichiarazione all’amministrazione da parte del funzionario del mutamento della sua situazione personale – Procedimento disciplinare – Sanzione disciplinare – Retrocessione di scatto – Proporzionalità – Motivazione – Circostanze attenuanti – Mancanza di diligenza da parte dell’amministrazione»

    Nella causa F-42/14,

    avente ad oggetto un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA ai sensi del suo articolo 106 bis,

    EH, funzionario della Commissione europea, residente in Etterbeek (Belgio), rappresentato da S. Rodrigues e A. Blot, avvocati,

    ricorrente,

    contro

    Commissione europea, rappresentata da J. Currall e C. Ehrbar, in qualità di agenti,

    convenuta,

    IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

    (Seconda Sezione),

    composto da I. Rofes i Pujol, presidente, K. Bradley e J. Svenningsen (relatore), giudici,

    cancelliere: X. Lopez Bancalari, amministratore

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 25 settembre 2014,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1        Con ricorso pervenuto alla cancelleria del Tribunale il 6 maggio 2014, EH chiede l’annullamento della decisione dell’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») della Commissione europea, del 24 giugno 2013, con cui gli è stata inflitta la sanzione della retrocessione di tre scatti nonché l’annullamento della decisione del 24 gennaio 2014 recante rigetto del suo reclamo.

     Contesto normativo

     Diritti e obblighi dei funzionari

    2        L’articolo 11 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, nella sua versione applicabile alla controversia (in prosieguo: lo «Statuto»), dispone, in particolare, che «[i]l funzionario deve esercitare le sue funzioni e conformare la sua condotta al dovere di servire esclusivamente l’Unione [e che egli] svolge gli incarichi affidatigli in maniera obiettiva e imparziale e nel rispetto del proprio dovere di lealtà verso l’Unione».

     Disposizioni relative al regime disciplinare

    3        Sotto il titolo VI, dal titolo «Regime disciplinare», l’articolo 86 dello Statuto dispone:

    «1.      Qualsiasi mancanza agli obblighi cui il funzionario o l’ex funzionario è soggetto ai sensi del presente [S]tatuto, commessa volontariamente o per negligenza, lo espone a una sanzione disciplinare.

    2.      Quando elementi di prova che lascino presumere l’esistenza di una mancanza ai sensi del paragrafo 1 sono portati a conoscenza dell’[APN] o dell’OLAF, questi ultimi possono avviare un’indagine amministrativa al fine di verificare l’esistenza di tale mancanza.

    3.      Le norme, le procedure e le misure disciplinari nonché le norme e le procedure relative alle indagini amministrative sono definite all’allegato IX».

    4        Sotto la sezione 3, dal titolo «Sanzioni disciplinari», dell’allegato IX dello Statuto, l’articolo 9 di tale allegato stabilisce:

    «1.      L’[APN] può applicare una delle sanzioni seguenti:

    a)      ammonimento scritto;

    b)      nota di biasimo;

    c)      sospensione dall’avanzamento di scatto per un periodo compreso tra un mese e [ventitré] mesi;

    d)      retrocessione di scatto;

    e)      retrocessione temporanea durante un periodo compreso tra [quindici] giorni e un anno;

    f)      retrocessione di grado nello stesso gruppo di funzioni;

    g)      inquadramento in un gruppo di funzioni inferiori, con o senza retrocessione di grado;

    h)      destituzione (…)».

    5        L’articolo 10 dell’allegato IX dello Statuto dispone:

    «La sanzione disciplinare inflitta deve essere proporzionale alla gravità della mancanza commessa. Per determinare la gravità di quest’ultima e decidere in merito alla sanzione da infliggere, sono presi in considerazione, in particolare:

    a)      la natura della mancanza e le circostanze in cui è stata commessa;

    b)      l’entità del danno arrecato all’integrità, alla reputazione o agli interessi delle istituzioni a motivo della mancanza commessa;

    c)      la parte di intenzionalità o di negligenza nella mancanza commessa;

    d)      i motivi che hanno condotto il funzionario a commettere tale mancanza;

    e)      il grado e l’anzianità del funzionario;

    f)      il grado di responsabilità personale del funzionario;

    g)      il livello delle funzioni e delle responsabilità del funzionario;

    h)      il carattere di recidiva dell’atto o del comportamento scorretto;

    i)      la condotta del funzionario su tutto l’arco della carriera».

     Disposizioni relative agli assegni familiari

    6        Ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 2, dello Statuto, «[i] funzionari che percepiscono gli assegni familiari[, cioè l’assegno di famiglia, l’assegno per figlio a carico e/o l’indennità scolastica,] debbono dichiarare gli assegni di uguale natura provenienti da altra fonte; questi ultimi assegni sono dedotti da quelli corrisposti a norma degli articoli 1, 2 e 3 dell’allegato VII».

    7        L’articolo 2 dell’allegato VII dello Statuto stabilisce quanto segue:

    «1.      Il funzionario che abbia uno o più figli a carico beneficia, alle condizioni previste dai paragrafi 2 e 3, di un assegno [mensile] per ogni figlio a carico.

    2.      È considerato figlio a carico, il figlio legittimo, naturale o adottivo del funzionario o del coniuge, che sia effettivamente mantenuto dal funzionario.

    (…)

    È equiparato al figlio a carico ogni minore nei confronti del quale il funzionario sia tenuto a prestare gli alimenti in virtù di una decisione giudiziaria fondata sulla legislazione degli Stati membri in materia di protezione dei minori.

    (…)

    7.      Qualora il figlio a carico ai sensi dei paragrafi 2 e 3 venga affidato, in virtù di disposizioni legali o per decisione giudiziaria o dell’autorità amministrativa competente alla custodia di un’altra persona, l’assegno è corrisposto a quest’ultima per conto e a nome del funzionario».

     Fatti

    8        Entrato in servizio presso le Comunità europee nel 1991 in qualità di agente temporaneo, il ricorrente, a partire dal 1º marzo 1998, è funzionario di ruolo della Commissione e svolgeva, prima della sanzione disciplinare di retrocessione di scatto inflitta dall’APN, le mansioni di amministratore di grado AD 13, scatto 1, incaricato della gestione di programmi presso la direzione generale (DG) «Agricoltura e sviluppo rurale».

    9        Il ricorrente è padre di cinque figli e, a tale titolo, ha beneficiato degli assegni familiari ai sensi dell’articolo 2 dell’allegato VII dello Statuto (in prosieguo: gli «assegni familiari statutari»).

    10      Per quanto riguarda i primi due figli del ricorrente, nati da un primo matrimonio sciolto il 14 gennaio 2000, l’assegno familiare statutario per figlio a carico, a decorrere dal 1º aprile 1994, è stato integralmente versato dall’Ufficio «Gestione e liquidazione dei diritti individuali» (PMO) all’ex moglie del ricorrente in nome e per conto di quest’ultimo, in detrazione dall’importo degli alimenti dovuto dallo stesso all’ex moglie.

    11      Per quanto riguarda gli altri tre figli del ricorrente e della sua attuale moglie, nati rispettivamente nel 1995, nel 1998 e nel 2002, risulta dagli atti che, nel formulario della dichiarazione di nascita riguardante il figlio nato nel 1998, il ricorrente ha dichiarato alla Commissione che la loro madre «esercita[va] un’attività lavorativa e percepi[va] un premio di natalità [con la menzione] “sì”», ma non beneficiava di assegni familiari, con l’espressa menzione «no».

    12      Per ciascuno di tali tre figli, il ricorrente ha ricevuto dal PMO una nota redatta nei seguenti termini:

    «(…)

    Risulta dai documenti giustificativi che:

    –        non viene versato alcun assegno familiare [nazionale] per tale figlio.

    Di conseguenza, La informo che:

    –        l’assegno per figlio a carico per tale figlio Le viene concesso (…) ai sensi dell’articolo 2 dell’allegato VII dello Statuto;

    –        ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 2, dello Statuto, l’assegno per figlio a carico Le viene versato integralmente;

    (…)

    Richiamo delle disposizioni amministrative:

    –        Ciascun funzionario è tenuto a segnalare immediatamente per iscritto all’amministrazione qualsiasi mutamento della sua situazione.

    –        Articolo 85 dello Statuto: “Qualsiasi somma percepita indebitamente dà luogo a ripetizione se il beneficiario ha avuto conoscenza dell’irregolarità del pagamento o se tale irregolarità era così evidente che egli non poteva non accorgersene”».

    13      Risulta da queste note relative all’assegno statutario per figlio a carico, inviate al ricorrente, che, alla data del 1º maggio 2002, egli percepiva gli assegni familiari statutari per ciascuno dei suoi cinque figli in misura integrale.

     Sullo scambio di corrispondenza inizialmente intervenuto tra amministrazioni

    14      Risulta da un carteggio accluso dal ricorrente in allegato al suo ricorso che, in sostanza, la sua attuale moglie, con la quale egli ha contratto matrimonio il 1º settembre 2000, in occasione di ciascuna delle nascite dei loro tre figli, ha chiesto ad Assubel, ente assicurativo belga incaricato del versamento di prestazioni previdenziali nazionali come il premio di natalità e gli assegni familiari, il beneficio di dette prestazioni.

    15      A questo proposito, con lettera del 14 febbraio 1996, Assubel, in risposta alla domanda di concessione di assegni familiari da parte della moglie del ricorrente per il figlio nato nel 1995, l’ha informata che, in quanto l’importo dell’assegno familiare corrisposto dalla Commissione era superiore a quello dell’assegno familiare belga, non era possibile accordargli il beneficio di tale assegno familiare nazionale.

    16      Con lettera del 25 settembre 2000, in risposta ad un’altra delle domande di assegni familiari formulata per telefono dalla moglie del ricorrente dopo il suo matrimonio con il ricorrente il 1º settembre precedente, l’ente assicurativo belga Partena (in prosieguo: «Partena»), succeduto ad Assubel, ha informato la moglie del ricorrente che, per pagarle tali prestazioni, tale ente nazionale aveva bisogno di un attestato della Commissione che certificasse il non pagamento di prestazioni equivalenti da parte dell’Unione. La moglie del ricorrente non ha risposto a tale lettera e non ha chiesto alla Commissione né di fornirle un siffatto attestato né di intervenire presso tale ente nazionale.

    17      Con lettera del 25 marzo 2002 inviata alla Commissione, Partena ha comunicato a tale istituzione che, al fine di poter concedere alla moglie del ricorrente il beneficio degli assegni familiari nazionali, esso doveva disporre di un attestato della Commissione che precisasse da quale data erano corrisposti gli assegni familiari statutari.

    18      Con lettera del 12 aprile 2002 inviata a Partena e, in copia, al ricorrente, la Commissione ha certificato che quest’ultimo percepiva assegni familiari statutari integrali per i suoi due figli nati nel 1995 e nel 1998, specificamente per il primo, dal 1º novembre 1995 e, per il secondo, dal 1º febbraio 1998.

    19      Con lettera del 28 agosto 2003, Partena ha informato la Commissione che esso esaminava il diritto agli assegni familiari della moglie del ricorrente dal 1º dicembre 1995. Partena pregava la Commissione di fornirgli il certificato di nascita dell’ultimo figlio del ricorrente, che sarebbe stato in suo possesso, e la informava che le avrebbe inviato un dettaglio dei pagamenti effettuati dal dicembre 1995 a favore della moglie del ricorrente. Infine, Partena pregava la Commissione di mettersi in contatto con la moglie del ricorrente «al fine di ottenere [da quest’ultima] gli assegni familiari [statutari] che [la Commissione] av[eva] corrisposto in (…) vece [di Partena]».

    20      Con lettera del 6 gennaio 2004 inviata a Partena e, in copia, al ricorrente (in prosieguo: la «lettera del 6 gennaio 2004»), il PMO ha risposto che esso aveva preso conoscenza del fatto che Partena esaminava il diritto agli assegni familiari belgi in ragione dell’attività subordinata della moglie del ricorrente, svolta a partire dal 1º dicembre 1995. Al riguardo, il PMO ricordava a Partena che esso versava integralmente gli assegni familiari statutari al ricorrente per i suoi tre ultimi figli, nella fattispecie per i primi due, come ricordato al punto 18 della presente sentenza, e, per il terzo, dal 1º maggio 2002. Il PMO invitava Partena a «rimborsar[gli] tutti gli assegni familiari belgi a decorrere dal 1º dicembre 1995 e di far[gli] pervenire un conteggio mensile corrispondente a tale rimborso che d[oveva] essere effettuato sul conto [della Commissione] menzionando [alcuni] estremi[, cioè il nome del ricorrente e il suo numero di matricola]». Il PMO invitava altresì Partena a redigere un attestato da cui risultasse il mese a partire dal quale tale ente nazionale avrebbe versato gli assegni familiari belgi alla moglie del ricorrente nonché l’importo mensile di questi ultimi, affinché il PMO versasse, a partire dalla stessa data, assegni familiari statutari a titolo integrativo. Tale lettera del PMO sarebbe restata senza seguito da parte di Partena.

    21      Con lettera del 9 novembre 2006, riferita alla domanda della moglie del ricorrente del 7 novembre 2006, il cui scopo, secondo il ricorrente, «era in ogni caso quello di ottenere spiegazioni sui motivi per i quali Partena aveva cessato i suoi versamenti tra l’aprile 2005 e il settembre 2006», quest’ultima è stata informata da Partena che un importo di EUR 482,14 le veniva concesso mensilmente dal 1º ottobre 2006 a titolo di assegni familiari per i tre figli a suo carico.

    22      Con lettera del 9 novembre 2009 inviata a Partena e inserita nel fascicolo personale del ricorrente, la Commissione ha informato tale ente nazionale che essa versava assegni familiari statutari integrali per gli ultimi tre figli del ricorrente, ricordandogli nel contempo che, in forza della giurisprudenza derivante dalla sentenza 7 maggio 1987, Commissione/Belgio (186/85, EU:C:1987:208), gli assegni familiari statutari avevano carattere integrativo rispetto agli assegni familiari che dovevano essere prioritariamente versati dalle autorità nazionali.

     Sulle operazioni di controllo

    23      Con messaggio di posta elettronica del 10 febbraio 2010, dal titolo «(…) Controllo assegn[i] per figlio a carico provenienti da altra fonte (dal [1º gennaio] 2005 ad oggi)», il PMO ha in sostanza informato il ricorrente che, secondo le informazioni a sua disposizione, risultava che la coniuge era lavoratrice subordinata o disoccupata, circostanza cui conseguiva il beneficio degli assegni familiari belgi, e che, ciononostante, il ricorrente non aveva dichiarato assegni percepiti da altra fonte in relazione ai loro figli. Il PMO ricordava al riguardo le disposizioni statutarie, cioè l’articolo 67, paragrafo 2, e l’articolo 68, secondo comma, dello Statuto, che sancivano la regola «anticumulo» per qualsiasi assegno di famiglia proveniente da altra fonte di cui i funzionari sono tenuti a dichiarare l’esistenza (in prosieguo: la «regola anticumulo»), fermo restando che l’importo degli assegni familiari provenienti da altra fonte e prioritariamente dev’essere detratto da quello degli assegni familiari statutari. Il PMO ricordava così che ogni coniuge avente diritto agli assegni familiari nazionali deve presentare una domanda in tal senso, nella fattispecie presso la cassa nazionale assegni familiari belga per il tramite del suo datore di lavoro, e che il PMO dev’esserne informato. Infine, il PMO invitava il ricorrente a compilare un formulario di dichiarazione dal titolo «Assegni familiari (…) provenienti da altra fonte» e a rispedirglielo nel caso in cui egli percepisse o dovesse percepire da altra fonte assegni familiari nazionali.

    24      Con messaggio di posta elettronica di risposta del 10 febbraio 2010, inviato al PMO e, in copia, alla moglie, il ricorrente ha precisato al PMO di non comprendere il senso della sua domanda poiché, in seguito alle loro dichiarazioni relative alla nascita dei loro figli e con riferimento alla loro domanda di beneficiare direttamente delle prestazioni di Partena, il PMO aveva direttamente contattato Partena, che trattava gli assegni familiari della moglie per conto del datore di lavoro di quest’ultima. Il ricorrente asseriva che, «[d]i conseguenza, [il] PMO [era] già informato della situazione della moglie, che perce[piva] assegni familiari dal suo datore di lavoro» e chiedeva al PMO cosa esso «v[olesse] sapere di più». Pertanto, il ricorrente in tale occasione non ha compilato né rispedito il formulario di dichiarazione inviatogli dal PMO con il messaggio di posta elettronica menzionato al punto precedente. Egli ha invece rispedito al PMO una copia della lettera del 6 gennaio 2004, ma non ha comunicato copia della lettera del 9 novembre 2006 inviata alla moglie da Partena.

    25      Con messaggio di posta elettronica dell’11 febbraio 2010, il PMO ha confermato al ricorrente che esso era in contatto con Partena in ordine agli assegni familiari per i suoi ultimi tre figli e che «[i]l fascicolo [era] sempre in corso di regolarizzazione presso Partena». Il PMO informava altresì il ricorrente che la domanda di dichiarazione degli assegni familiari provenienti da altra fonte che gli era stata inviata riguardava anche i suoi primi due figli, in quanto, secondo le ultime informazioni di cui il PMO disponeva, la madre di tali due figli, per i quali gli assegni familiari statutari erano integralmente corrisposti, era dichiarata «senza attività lavorativa». Il PMO chiedeva al ricorrente di confermare se questa fosse sempre la situazione lavorativa della ex moglie.

    26      Dopo essersi intrattenuto telefonicamente con il dipendente del PMO incaricato della sua pratica, il ricorrente gli ha inviato, l’11 febbraio 2010, un messaggio di posta elettronica in cui faceva valere, in primo luogo, che, per quanto riguarda i suoi ultimi tre figli, tenuto conto del fatto che il PMO era in attesa di una risposta di Partena, egli ne deduceva di non dover fornire in questa fase ulteriori informazioni sugli assegni familiari percepiti dalla moglie. In secondo luogo, il ricorrente precisava, per quanto riguarda i suoi primi due figli, che vivevano presso la loro madre, sua ex moglie, che egli non aveva più contatti con quest’ultima e che, per quanto ne sapesse, ella non lavorava. Egli forniva altresì al PMO l’indirizzo di quest’ultima in Belgio.

    27      Con messaggio di posta elettronica del 15 febbraio 2010, il PMO ha informato il ricorrente che, sulla base delle informazioni da lui inviategli con messaggio di posta elettronica, esso archiviava il controllo in relazione ai suoi primi due figli, ma che, se la situazione lavorativa della sua ex moglie fosse venuta a cambiare, egli era pregato di informarne il PMO. Per quanto riguarda i suoi ultimi tre figli, il PMO precisava al ricorrente che «la [sua] pratica resta[va] in sospeso» e che, non appena avesse ottenuto informazioni da Partena, egli era pregato di informarne il PMO al più presto.

    28      Con messaggio di posta elettronica inviato nella tarda mattinata del 23 settembre 2011, il PMO ha comunicato al ricorrente di non avere ancora ricevuto, a tale data, notizie relative alla sua pratica e, di conseguenza, lo pregava di informarlo sullo stato della sua domanda di regolarizzazione presso Partena.

    29      Con messaggio di posta elettronica inviato nel pomeriggio del 23 settembre 2011, il PMO ha informato il ricorrente di avere ottenuto le informazioni di cui aveva bisogno direttamente da Partena e che, pertanto, la sua pratica sarebbe stata aggiornata.

    30      Con nota del 29 settembre 2011, il PMO ha in sostanza informato il ricorrente di aver avuto conferma da Partena che, dal 1º ottobre 2006, egli percepiva mensilmente da tale ente, per il tramite della moglie, assegni familiari di importo mensile compreso tra gli EUR 482,14 e gli EUR 586,27, importi certificati dall’ente belga e la cui somma era pari ad EUR 33 875. Pertanto, veniva indicato al ricorrente che, ai sensi dell’articolo 85 dello Statuto, si sarebbe proceduto al recupero di tale somma secondo un piano di rateizzazione e che, dato che egli non aveva dichiarato di percepire assegni familiari nazionali, il PMO era tenuto a «trasmettere la [sua] pratica all’[Ufficio di investigazione e di disciplina della Commissione] per informazione ed eventuale controllo della fondatezza del recupero [al di là degli ultimi] cinque [anni]».

     Sulla procedura di indagine e sul rapporto dell’APN

    31      Con nota del 27 gennaio 2012, recante «[m]andato ai fini dell’audizione prevista dall’articolo 3 dell’allegato IX dello Statuto», il direttore generale della DG «Risorse umane e sicurezza», agendo in qualità di APN, ha esposto al direttore dell’Ufficio d’investigazione e di disciplina della Commissione (IDOC) di essere stato informato del fatto che il ricorrente non avrebbe dichiarato assegni familiari provenienti da altra fonte e che, di conseguenza, egli aveva deciso di procedere alla sua previa audizione, ai sensi dell’articolo 3 dell’allegato IX dello Statuto, per poter valutare gli addebiti eventualmente accertati nei suoi confronti e decidere, di conseguenza, se essi giustificassero o meno l’avvio di un’indagine disciplinare. Con tale nota, il direttore dell’IDOC era incaricato di condurre l’audizione del ricorrente, la quale ha avuto luogo il 28 febbraio successivo.

    32      Risulta in particolare dal resoconto dell’audizione che il ricorrente ha confermato di aver percepito assegni familiari statutari, per il suo primo figlio, dal 1º agosto 1991 al 31 agosto 2008, per il suo secondo figlio, dal 1º agosto 1991 al 31 luglio 2011, per il suo terzo figlio, dal 1º gennaio 1996, per il suo quarto figlio, dal 1º febbraio 1998 e, infine, per il suo quinto figlio, dal 1º maggio 2002. Il ricorrente ha altresì confermato di aver ricevuto copia di una nota del 14 febbraio 1994 inviata dal PMO alla sua ex moglie con la quale quest’ultima era stata informata del fatto che l’assegno statutario per figlio a carico le sarebbe stato corrisposto per conto e a nome del ricorrente a condizione che le disposizioni che davano diritto agli assegni familiari statutari fossero sempre rispettate.

    33      Per quanto riguarda la mancata dichiarazione dello svolgimento di un’attività lavorativa da parte della sua ex moglie a partire dell’anno 1995, il ricorrente ha precisato che, a seguito della loro separazione e del loro difficile divorzio avvenuto nel 2000, essi non avevano più contatti; che, a tale epoca, ella non lavorava; che, in applicazione della convenzione di divorzio, gli assegni familiari statutari, che erano versati alla sua ex moglie dal PMO, erano detratti dall’importo degli alimenti che egli doveva pagarle; che, da allora, egli aveva preso contatto con la sua ex moglie perché ella confermasse la data dalla quale aveva iniziato a svolgere la sua attività lavorativa dopo il loro divorzio e precisasse le ragioni per le quali, a suo stesso dire, non avrebbe percepito assegni familiari dal regime belga.

    34      Il ricorrente ha parimenti riconosciuto, all’udienza, che il PMO lo aveva informato, a tre riprese, del fatto che gli assegni familiari statutari gli erano versati integralmente per ciascuno dei suoi ultimi tre figli a carico, in forza dell’articolo 67, paragrafo 2, dello Statuto, per il motivo che nessun assegno familiare nazionale gli era versato da altra fonte. Pur confermando che, in occasione della dichiarazione di nascita del suo quarto figlio nel 1998, ma anche per gli altri suoi figli, egli aveva dichiarato di non percepire un siffatto assegno nazionale, il ricorrente ha riconosciuto che, dal 1º ottobre 2006, la moglie aveva iniziato a percepire assegni familiari belgi e lo aveva informato al riguardo.

    35      Interpellato sui motivi per i quali, a seguito della lettera del 9 novembre 2006 inviata da Partena alla moglie, egli non avesse dichiarato al PMO gli assegni provenienti da altra fonte di tale ente nazionale, il ricorrente ha asserito che, da un lato, tenuto conto della lettera del 6 gennaio 2004 di cui aveva ricevuto copia, egli riteneva all’epoca, in piena buona fede, che Partena avrebbe fornito al PMO indicazioni sulle somme esatte percepite dalla moglie e che, dall’altro, dato che tali due amministrazioni erano in contatto, egli aveva avuto la convinzione che non sarebbe stato possibile percepire contemporaneamente gli assegni familiari nazionali e gli assegni familiari statutari. Secondo il processo verbale di audizione, il ricorrente ha parimenti affermato che, quando la moglie lo ebbe informato del fatto che ella percepiva ormai assegni familiari versati da Partena per i loro tre figli, egli aveva risposto che il PMO si occupava della questione e avrebbe regolarizzato la situazione di concerto con Partena.

    36      Infine, il ricorrente ha sostenuto che egli non aveva verificato sui suoi fogli paga, nella fattispecie quelli emessi nel periodo 2006/2011, se continuasse a percepire o meno gli interi assegni familiari statutari e che, d’altro canto, lui e la moglie non disponevano di un conto corrente bancario comune.

    37      Il 6 luglio 2012, il direttore generale della DG «Risorse umane e sicurezza», in qualità di APN, ha redatto un rapporto per la commissione di disciplina conformemente all’articolo 12 dell’allegato IX dello Statuto (in prosieguo: il «rapporto dell’APN»).

    38      Per quanto riguarda gli ultimi tre figli del ricorrente, il rapporto dell’APN precisava che era stato scoperto che, a partire dal mese di agosto 2003, Partena aveva iniziato a versare mensilmente gli assegni familiari belgi sul conto bancario personale della moglie del ricorrente e che, inoltre, bonifici bancari dell’importo rispettivo di EUR 10 866, EUR 17 ed EUR 5 547,27 erano stati effettuati da Partena, nel settembre 2003 e nell’aprile 2005, al fine di regolarizzare retroattivamente il versamento degli assegni familiari per i tre figli, rispettivamente, per i periodi da ottobre 1997 a giugno 2002 e da luglio 2002 a febbraio 2005.

    39      Il rapporto dell’APN precisava che, oltre all’importo di EUR 33 875, menzionato al punto 30 della presente sentenza, l’importo degli assegni familiari nazionali che erano stati corrisposti da Partena alla moglie del ricorrente per il periodo da ottobre 1997 a marzo 2005 ammontava ad EUR 25 816. Poiché tale importo avrebbe dovuto essere detratto dall’importo degli assegni familiari statutari percepiti dal ricorrente, il pregiudizio finanziario totale in questione nel caso di specie ammontava, in definitiva, ad EUR 59 691.

    40      Per quanto riguarda gli assegni statutari che erano stati versati in relazione ai primi due figli del ricorrente, il rapporto dell’APN rilevava che, anche se l’ex moglie di quest’ultimo svolgeva un’attività lavorativa almeno dall’anno 2005, il che le aveva dato diritto agli assegni familiari belgi, non poteva essere contestato al ricorrente il fatto di non averne informato il PMO.

    41      Per quanto riguarda i suoi ultimi tre figli, per i quali la moglie aveva percepito da Partena assegni familiari nazionali, il rapporto dell’APN constatava che, «[n]on prendendo l’iniziativa di dichiarare all’amministrazione gli assegni [familiari] belgi percepiti in ragione dei suoi figli pur sapendo che essi erano versati alla moglie e beneficiando d’altro canto del versamento integrale degli assegni familiari statutari in ragione di questi stessi figli, [il ricorrente aveva] violato l’articolo 67, paragrafo 2, dello Statuto».

    42      Nel rapporto dell’APN si considerava che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il comportamento di quest’ultimo non poteva spiegarsi con l’esistenza di contatti diretti tra Partena e il PMO, contatti diretti che avrebbero confortato l’interessato nella convinzione che questi ultimi avrebbero evitato qualunque situazione di cumulo degli assegni familiari nazionali e statutari. In particolare, nel rapporto dell’APN si considerava che, alla luce del tenore della lettera del 6 gennaio 2004, di cui il ricorrente aveva ricevuto copia, quest’ultimo avrebbe dovuto, al più tardi a tale data, chiarire la sua situazione poiché, contrariamente a quanto riteneva all’epoca il PMO e risultava da tale lettera, Partena non stava più esaminando, a tale data, i diritti della moglie del ricorrente agli assegni familiari belgi, ma, al contrario, aveva già iniziato a versarle questi ultimi da oltre cinque mesi, circostanza di cui il ricorrente avrebbe dovuto esplicitamente informare il PMO.

    43      Inoltre, nel rapporto l’APN riteneva che, quando Partena aveva ripreso i suoi pagamenti nel novembre 2006 a favore della moglie del ricorrente ed essa aveva chiesto a quest’ultimo cosa occorresse fare, il ricorrente avrebbe dovuto contattare il PMO per chiarire la situazione alla luce di questo fatto nuovo. Orbene, astenendosi dal farlo, mentre nel contempo gli assegni familiari statutari continuavano ad essergli versati integralmente, come egli poteva constatare sui suoi fogli paga, il ricorrente avrebbe accettato, malgrado la sua conoscenza della regola anticumulo, che importi cospicui gli fossero indebitamente versati dalla Commissione, e ciò in violazione dell’articolo 67, paragrafo 2, dello Statuto.

    44      D’altro canto, nel rapporto l’APN considerava che il comportamento del ricorrente costituiva parimenti una violazione del suo dovere di lealtà nei confronti dell’istituzione ai sensi dell’articolo 11 dello Statuto poiché, conformemente a tale dovere, egli era tenuto a facilitare il compito dell’amministrazione, anche se quest’ultima era in contatto con Partena, e ciò fornendole tutte le indicazioni utili che le consentissero di valutare se egli potesse beneficiare o meno del versamento integrale degli assegni familiare statutari, cosa che egli aveva omesso di fare.

    45      Nel rapporto dell’APN si concludeva che, alla luce di tali violazioni dell’articolo 67, paragrafo 2, e dell’articolo 11, primo comma, dello Statuto, continuate nel tempo e che avevano provocato un danno finanziario rilevante per la Commissione, una retrocessione di grado avrebbe costituito una sanzione proporzionata alla gravità dell’illecito commesso.

     Sul parere motivato della commissione di disciplina

    46      La commissione di disciplina, adita con il rapporto dell’APN, con nota del 6 settembre 2012 ha convocato il ricorrente a un’audizione prevista il 24 ottobre successivo, invitandolo nel contempo a presentare le sue osservazioni scritte.

    47      Con lettera del 15 ottobre 2012, il ricorrente ha presentato osservazioni scritte con le quali intendeva in particolare confutare talune affermazioni contenute nel rapporto dell’APN, supplire al carattere a suo parere incompleto del fascicolo relativo al procedimento disciplinare e far valere taluni elementi a discarico che non erano stati presi in considerazione.

    48      A questo proposito, il ricorrente contestava l’affermazione figurante nel rapporto dell’APN secondo cui la moglie gli aveva chiesto, nel novembre 2006, «ciò che occorresse fare» dopo che «Partena [aveva] ripreso a versarle assegni familiari». Infatti, a suo parere, a tale data la moglie ignorava la natura e gli importi esatti dei versamenti in questione effettuati prima del novembre 2006, il che sarebbe corroborato dal fatto che, nella lettera del 9 novembre 2006 da lei ricevuta da Partena, tale ente nazionale aveva fissato il diritto agli assegni familiari solo a decorrere dal 1º ottobre 2006. Il ricorrente ha altresì sostenuto di non aver accettato versamenti della Commissione poiché egli pensava sinceramente che il PMO, che era in contatto con Partena, avrebbe potuto regolarizzare la situazione con semplice lettera o con una telefonata.

    49      Oltre alle lettere menzionate ai punti da 15 a 18 della presente sentenza, il ricorrente ha sottoposto alla commissione di disciplina una lettera, datata 22 marzo 2012, inviata dalla moglie a Partena in risposta ad una lettera di tale ente del 14 marzo precedente. In tale lettera, riferendosi allo stampato della banca dati di tale ente, datato 14 marzo 2012 e che riportava i pagamenti, effettuati sul suo conto personale a titolo di assegni familiari per il periodo 2000/2012, la moglie del ricorrente chiedeva all’ente nazionale, in relazione a tale stampato allegato alla lettera del 14 marzo, di fornirle copia della decisione di Partena che avrebbe fissato, all’epoca, il diritto agli assegni familiari belgi relativi al periodo anteriore al mese di ottobre 2006, in quanto ella non ricordava di aver ricevuto una lettera del genere e, a suo parere, i suoi diritti le sarebbero stati riconosciuti solo a partire dall’ottobre 2006, fatto di cui ella sarebbe stata informata con lettera in data novembre 2006.

    50      Il ricorrente ha altresì fornito alla commissione di disciplina una dichiarazione di sua moglie sull’onore, firmata l’11 marzo 2012, nella quale ella dichiarava di aver percepito i premi di natalità di Partena, ma non ricordava di aver percepito assegni familiari da Partena prima del mese di ottobre 2006. La moglie del ricorrente dichiara altresì di essere «stata molto sorpresa, per non dire scioccata, dalla recente dichiarazione di Partena alla Commissione [secondo cui ella avrebbe ricevuto] assegni da parte [di tale ente] a partire dal 1995» e di avere l’intenzione di chiedere, se necessario, le copie dei suoi estratti conto bancari, che ella non aveva conservato, per i periodi durante i quali Partena sostiene di aver effettuato versamenti a suo favore.

    51      Nelle sue osservazioni scritte, il ricorrente sosteneva che egli non aveva mai avuto l’intenzione di frodare e che, pur avendo potuto commettere errori, questi ultimi erano dovuti in parte a ignoranza e in parte a eccesso di fiducia nella capacità del PMO e di Partena di definire la pratica relativa al versamento degli assegni familiari senza il suo intervento. In particolare, la pratica avrebbe celato una particolare complessità, fatto testimoniato dalle contraddizioni e dagli errori manifesti commessi da Partena nel versamento degli assegni familiari alla moglie. D’altro canto, Partena non avrebbe specificato in lettera i suoi pretesi pagamenti, i quali non vengono ricordati sui fogli paga dalla moglie e, per quanto riguarda i versamenti, il ricorrente ne ignorava l’esistenza poiché non aveva accesso al conto bancario personale della moglie.

    52      Il ricorrente insisteva parimenti sul fatto che, nel corso dei suoi 20 anni di carriera in seno alla Commissione, nessuna mancanza ai suoi obblighi statutari gli era stata addebitata e che, al contrario, come testimoniato dal suo rapporto informativo per l’anno 2010, egli era descritto come persona a conoscenza delle norme e delle prassi, rispettoso dell’etica e dell’integrità.

    53      Il ricorrente concludeva che la proposta di retrocessione di grado formulata all’APN gli sembrava totalmente sproporzionata.

    54      Il 12 novembre 2012, la commissione di disciplina ha emesso il suo parere motivato. Al riguardo, essa ha escluso dal suo esame la situazione, riguardo agli assegni familiari, dei primi due figli del ricorrente rilevando che nessun addebito era stato formulato dall’APN a tale proposito.

    55      Per quanto riguarda gli ultimi tre figli, la commissione di disciplina ha ammesso che, sino al 2003, non vi era una situazione di cumulo delle prestazioni statutarie e delle prestazioni belghe, in quanto la moglie del ricorrente, pur esercitando un’attività lavorativa, non percepiva regolarmente da Partena gli assegni familiari belgi ai quali ella aveva diritto. Per contro, ciò si verificava a partire dall’agosto 2003, data in cui Partena aveva cominciato a versare mensilmente alla moglie del ricorrente, sul suo conto bancario personale, assegni familiari per gli ultimi tre figli del ricorrente e le aveva inoltre versato, nel settembre 2003, un importo di quasi EUR 11 000 a titolo di regolarizzazione per il periodo da ottobre 1997 a giugno 2002. Anche se, a partire dal mese di aprile 2005, dopo aver inviato un bonifico bancario dell’ammontare di oltre EUR 5 500 a favore della moglie del ricorrente a titolo di regolarizzazione per il periodo da luglio 2002 a febbraio 2005, tale ente nazionale, per motivi non noti, aveva sospeso i suoi versamenti sino al settembre 2006, risultava che, a partire dall’ottobre 2006, il versamento mensile degli assegni familiari belgi era ripreso proseguendo in maniera ininterrotta.

    56      La commissione di disciplina ha rilevato che le dichiarazioni fatte dal ricorrente in occasione della nascita dei suoi ultimi tre figli, cioè nel 1995, nel 1998 e nel 2002, non erano false ed ingannevoli perché, a tale epoca, nessun assegno familiare era effettivamente versato da Partena.

    57      La commissione di disciplina ha ritenuto che nel fascicolo non vi fossero sufficienti elementi di fatto che dimostrassero l’intenzione del ricorrente di violare l’articolo 67, paragrafo 2, dello Statuto, «[b]enché sia difficile credere che [il ricorrente] non fosse reso edotto dalla moglie dei pagamenti di [EUR] 11 000 e [EUR] 5 500 da lei ricevuti nel 2003 e nel 2005».

    58      Per contro, la commissione di disciplina ha considerato che, a partire dai mesi di ottobre e di novembre 2006, quando, a suo stesso dire, il ricorrente era stato informato del fatto che la moglie avrebbe percepito quasi EUR 500 mensili di assegni familiari belgi, egli avrebbe dovuto agire in maniera più diligente informando il PMO di tale mutamento di situazione, che doveva comportare la detrazione dell’importo che sarebbe stato percepito dalla moglie da quello che egli continuava a percepire integralmente dal bilancio dell’Unione, e ciò tanto più in quanto egli era titolare di un grado elevato, occupava un posto di gestore di programmi ed era perfettamente a conoscenza della regola anticumulo, ricordata dal PMO in occasione della nascita di ciascuno dei suoi figli.

    59      Per quanto riguarda gli argomenti del ricorrente secondo i quali egli non prestava attenzione agli assegni familiari percepiti dalla moglie, non guardava i suoi fogli paga per verificare se l’importo degli assegni familiari percepiti dalla moglie fosse detratto dall’importo da lui percepito a titolo di assegno statutario per figlio a carico e si aspettava che il PMO e Partena, che erano entrati in contatto a tale proposito, definissero la questione in maniera autonoma tra amministrazioni, la commissione di disciplina ha considerato che tali spiegazioni non costituivano né una scusa né una giustificazione valide. Pertanto, essa riteneva che una sanzione disciplinare più severa di un semplice ammonimento o di un biasimo dovesse essere inflitta al ricorrente per fargli comprendere che l’istituzione aveva il diritto di aspettarsi un grado adeguato di diligenza dai suoi funzionari, tanto più che le questioni amministrative comportanti la concessione di vantaggi finanziari richiedono dal canto loro una diligenza particolarmente accentuata.

    60      Per quanto riguarda la proposta dell’APN di retrocedere di grado il ricorrente, la commissione di disciplina ha riconosciuto all’unanimità l’esistenza di diverse circostanze attenuanti da prendere in considerazione nella determinazione della sanzione da decidere.

    61      Al riguardo, la commissione di disciplina ha accolto, come circostanza attenuante, la «confusione quasi totale» che è regnata a lungo per quanto riguarda il diritto agli assegni familiari belgi della moglie del ricorrente, in particolare in quanto, dal 1995 al 2000, Assubel le aveva rifiutato, in violazione della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il beneficio di detti assegni per il motivo che gli assegni familiari statutari erano più elevati; poi, nel 2000, Partena aveva subordinato la concessione degli assegni familiari belgi alla produzione di un attestato della Commissione che certificasse che essa non corrispondeva più l’assegno statutario per il figlio a carico, e, infine, a seguito della risposta della Commissione del 12 aprile 2002, relativa alla situazione del ricorrente riguardo agli assegni familiari statutari, Partena aveva iniziato a versare gli assegni familiari belgi solo a partire dal mese di agosto 2003.

    62      La commissione di disciplina ha parimenti accolto, quale circostanza attenuante, la passività del PMO poiché, dopo aver reclamato senza successo nei confronti di Partena, nel gennaio 2004, il rimborso degli assegni familiari belgi, ignorando che, in realtà, la moglie del ricorrente aveva già iniziato a percepirli da Partena, tale servizio della Commissione non aveva mai inviato alcun sollecito a Partena e non aveva cercato di rettificare la situazione, che era così perdurata sino all’avvio, nel febbraio 2010, di un controllo generale vertente sugli assegni familiari provenienti da altra fonte.

    63      Infatti, anche se il PMO ignorava l’esistenza dei due versamenti di regolarizzazione effettuati da Partena alla moglie del ricorrente, quando, con la lettera del 6 gennaio 2004, di cui il ricorrente aveva ricevuto copia, aveva chiesto a Partena di rimborsare alla Commissione la totalità degli assegni familiari belgi dal 1º dicembre 1995, la commissione di disciplina ha messo in rilievo l’inerzia del PMO, tanto più che gli importi di cui esso si riteneva creditore nei confronti di Partena erano cospicui. Infatti, secondo la commissione di disciplina, se il PMO avesse insistito presso Partena per ottenere tale rimborso, il problema dei doppi pagamenti sarebbe stato rivelato e risolto nel 2004.

    64      Secondo la commissione di disciplina, «[i]n altri termini, dal gennaio 2004 al più tardi, il PMO disponeva di tutti gli elementi necessari per evitare che si verificasse una situazione di cumulo, ma non ne ha fatto uso [di modo che la commissione di disciplina] dubita che il PMO si sia assunto in tale contesto la sua responsabilità di difendere gli interessi finanziari dell’[Unione] nei confronti dell’amministrazione nazionale [e] constata [che,] in ogni caso, una gestione più scrupolosa [della] pratica nel 2004, se non già nel 2002, avrebbe potuto evitare che tale caso assumesse un rilievo disciplinare».

    65      All’unanimità, la commissione di disciplina ha tuttavia considerato che la negligenza del ricorrente non era scusabile e meritava l’inflizione di una sanzione disciplinare con effetti pecuniari, pur considerando necessario imputare una parte di responsabilità al PMO che, pur sapendo che la moglie del ricorrente aveva diritto di percepire assegni familiari belgi, aveva lasciato la situazione protrarsi per più di sei anni.

    66      Pertanto, la commissione di disciplina ha raccomandato all’APN di prendere in considerazione solo la violazione, per negligenza, dell’articolo 67, paragrafo 2, dello Statuto, senza qualificarla come violazione del dovere di lealtà di cui all’articolo 11 dello Statuto. Essa proponeva quindi all’APN di sanzionare il ricorrente con una sospensione dall’avanzamento di scatto per un periodo di 18 mesi.

     Sulla decisione dell’APN tripartita

    67      Con decisione del 24 giugno 2013, l’APN tripartita, composta dal direttore generale della DG «Risorse umane e sicurezza», dal vicedirettore generale della DG «Concorrenza» e da un consigliere fuori quadro della DG «Agricoltura e sviluppo rurale», dopo aver sentito l’interessato nel corso di un’audizione tenuta il 5 marzo 2013, ha deciso di infliggere al ricorrente la sanzione della retrocessione di tre scatti (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

    68      A questo proposito, l’APN tripartita ha ricordato che, avendo ricevuto copia della lettera del 6 gennaio 2004, il ricorrente era stato avvertito del fatto che l’importo dei suoi assegni familiari statutari sarebbe stato decurtato dell’importo degli assegni della stessa natura versati dalla Partena alla moglie. Pertanto, tra il 2004 e il 2011, egli avrebbe potuto facilmente constatare, alla lettura dei suoi fogli paga comunicati innanzitutto con corriere interno, poi per posta elettronica, di continuare invece a percepire per intero le prestazioni statutarie. L’APN tripartita ha ritenuto che, al più tardi dal 2006, da quando cioè la moglie lo aveva informato di percepire regolarmente assegni familiari belgi, il ricorrente avrebbe dovuto contattare la sua amministrazione per chiarire la sua posizione e, al riguardo, l’APN non può accettare l’argomento secondo il quale il ricorrente non guardava i suoi fogli paga.

    69      Oltre ad una violazione dell’articolo 67, paragrafo 2, dello Statuto, risultante dalla mancata dichiarazione della percezione degli assegni familiari belgi, l’APN tripartita ha sottolineato che, a suo parere, ogni funzionario è tenuto a fornire all’amministrazione tutte le informazioni che possono aiutarla a determinare se il beneficio chiesto da tale funzionario possa essere concesso. Tale pratica preventiva deriverebbe dal dovere di lealtà, che implica l’obbligo per ogni funzionario di far prevalere gli interessi dell’istituzione su ogni altra considerazione, compresi i suoi interessi personali. Con la sua negligenza grossolana, quindi, il ricorrente sarebbe parimenti venuto meno a tale obbligo previsto dall’articolo 11 dello Statuto.

    70      Per quanto riguarda l’esistenza di contatti diretti tra il PMO e Partena, l’APN tripartita ha considerato che tale circostanza non esimeva in alcun modo il ricorrente dal suo obbligo di fornire all’istituzione tutte le informazioni necessarie alla determinazione dei suoi diritti pecuniari. Così, malgrado l’inerzia del PMO fatta valere, il ricorrente, che non ignorava il carattere integrativo degli assegni familiari statutari, aveva comunque omesso di segnalare al PMO il versamento regolare degli assegni belgi di cui trattasi, mentre invece egli continuava a percepire per intero gli assegni statutari. L’APN tripartita ha così considerato che «la mancanza di controllo del seguito della pratica da parte delle amministrazioni interessate non può costituire una circostanza attenuante nei confronti del comportamento d[el ricorrente] a partire dall’ottobre 2006».

    71      Per quanto riguarda l’entità del pregiudizio arrecato agli interessi della Commissione, l’APN tripartita ha rilevato che il ricorrente aveva indebitamente percepito EUR 59 691 di cui EUR 32 000 erano già stati rimborsati in applicazione dell’articolo 85 dello Statuto. Essa ha inoltre preso atto dell’impegno del ricorrente di rimborsare volontariamente il resto della somma indebitamente percepita che non gli era stato reclamato, a motivo di prescrizione, ossia un importo di EUR 27 691.

    72      Pur sottolineando la negligenza grossolana del ricorrente, a suo parere inaccettabile da parte di un funzionario, l’APN tripartita non ha tuttavia ritenuto che, con il suo comportamento, il ricorrente avesse deliberatamente cercato di arricchirsi a detrimento del bilancio dell’Unione.

    73      Per quanto riguarda il grado di responsabilità personale dell’interessato, l’APN tripartita ha considerato che il ricorrente era «pienamente responsabile» della mancata informazione della sua amministrazione quanto al versamento regolare alla moglie, a partire dall’ottobre 2006, degli assegni familiari belgi. D’altro canto, alla luce della sua esperienza, del suo grado e della sua anzianità, l’APN tripartita ha ritenuto che ci si potessero attendere dall’interessato una maggior vigilanza e un maggior interesse per le norme applicabili. Per quanto riguarda, infine, la recidiva e la condotta del ricorrente nel passato, l’APN tripartita ha sottolineato l’assenza, per il ricorrente, di mancanze ai suoi obblighi in tutta la sua carriera.

    74      Alla luce di tali considerazioni, l’APN tripartita ha ritenuto giustificata l’irrogazione della sanzione di retrocessione permanente di un grado. Tuttavia, ritenendo di dover tener conto, nella determinazione del livello della sanzione riguardo ai suoi effetti, del fatto che il ricorrente si avvicinava al termine della sua carriera, l’APN tripartita ha alla fine deciso di infliggergli solo una sanzione di retrocessione di tre scatti.

     Sul procedimento precontenzioso

    75      Con nota del 23 settembre 2013, il ricorrente ha presentato un reclamo avverso la decisione contestata. A sostegno del suo reclamo, egli faceva valere due motivi, relativi, rispettivamente, ad un errore manifesto di valutazione e ad una carenza di motivazione. In sostanza, il ricorrente faceva valere che l’APN tripartita non aveva tenuto conto delle circostanze attenuanti accolte dalla commissione di disciplina.

    76      Con decisione del 24 gennaio 2014, l’APN della Commissione incaricata di statuire sui reclami ha respinto il reclamo. A questo proposito, l’APN ha affermato che, contrariamente a quanto sosteneva il ricorrente, l’APN tripartita aveva tenuto conto del fatto che la sua omissione di dichiarare il versamento regolare degli assegni familiari belgi dal 2006 non era deliberata, nonché della circostanza che egli si era spontaneamente impegnato a rimborsare gli importi indebiti eventualmente caduti in prescrizione. Lo stesso valeva per il fatto che il ricorrente non aveva commesso alcun’altra mancanza ai propri obblighi durante la sua carriera, anche se l’APN tripartita aveva ritenuto che la trascorsa condotta del ricorrente non potesse costituire, di per sé, una circostanza attenuante del grossolano illecito commesso dal ricorrente nel caso di specie.

    77      Pur ammettendo che vi era stata inizialmente una situazione confusa quanto ai diritti della moglie del ricorrente agli assegni familiari belgi, l’APN ha sottolineato, da una parte, che la situazione era stata chiarita e regolarizzata dal 2003, e che, dall’altra, a partire dall’ottobre 2006, il ricorrente era stato informato dalla moglie della percezione, da parte di quest’ultima, di prestazioni di Partena, come confermata nella lettera di tale ente del 9 novembre 2006. Pertanto, quanto meno a partire da tale ultima data, la confusione iniziale quanto ai diritti della moglie era stata rimossa e non poteva più essere tale da influenzare il comportamento del ricorrente.

    78      L’APN ha contestato la possibilità per il ricorrente di far valere un legittimo affidamento, basato sulla pretesa perfetta conoscenza da parte del PMO, nel gennaio 2004, dell’esistenza di versamenti di prestazioni da parte di Partena, il che gli avrebbe permesso di non ritenersi tenuto a fornire informazioni integrative al PMO. Infatti, l’APN ha sottolineato al riguardo che, per l’appunto, dal contenuto della lettera del 6 gennaio 2004 era chiaramente rilevabile che, a tale data, il PMO ignorava l’esistenza di versamenti di Partena a favore della moglie del ricorrente.

    79      Quanto alla mancanza di diligenza del PMO nella gestione della pratica del ricorrente, pur ammettendo che un controllo più attento della sua pratica avrebbe permesso di evitare che la situazione di cumulo di prestazioni familiari nazionali e statutarie perdurasse sei anni, l’APN ha tuttavia considerato che tale mancanza di diligenza non attenuava la responsabilità propria del ricorrente quanto alla sua negligenza nel dichiarare alla sua amministrazione, dal 2006, la percezione di assegni familiari belgi da parte della moglie.

    80      Per quanto riguarda la pretesa carenza di motivazione, l’APN ha ritenuto che l’APN tripartita avesse fornito una motivazione sufficiente quanto alla qualificazione del comportamento del ricorrente come negligenza grossolana. Quanto alle ragioni che hanno giustificato la scelta dell’APN tripartita di non seguire il parere motivato della commissione di disciplina, l’APN ha sottolineato che essa aveva escluso la possibilità di considerare il comportamento del PMO come circostanza attenuante, il che, correlativamente, giustificava l’aggravamento della sanzione adottata rispetto a quella raccomandata dalla commissione di disciplina.

     Conclusioni delle parti e procedimento

    81      Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    –        annullare la decisione impugnata;

    –        annullare, per quanto necessario, la decisione di rigetto del reclamo;

    –        condannare la Commissione alle spese.

    82      La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

    –        respingere il ricorso;

    –        condannare il ricorrente alle spese.

    83      Con lettera della cancelleria del 15 settembre 2014, le parti sono state invitate a rispondere a quesiti posti dal Tribunale nel contesto di misure di organizzazione del procedimento. Esse hanno debitamente ottemperato a tale invito il 22 settembre successivo.

     In diritto

    84      A sostegno del suo ricorso, il ricorrente fa valere due motivi di annullamento, della decisione impugnata e della decisione di rigetto del reclamo, fondati, in primo luogo, su un errore manifesto di valutazione e su una violazione del principio di proporzionalità e, in secondo luogo, su carenze di motivazione.

     Sull’oggetto del ricorso

    85      In via preliminare, occorre ricordare che, conformemente al principio di economia processuale, il giudice dell’Unione può decidere di non pronunciarsi specificamente sulle conclusioni dirette avverso la decisione di rigetto del reclamo qualora constati che sono prive di contenuto autonomo e si confondono, in realtà, con le conclusioni dirette avverso la decisione oggetto del reclamo. In particolare, ciò può accadere qualora esso constati che la decisione di rigetto del reclamo è puramente confermativa della decisione oggetto del reclamo e che, di conseguenza, l’annullamento della prima non produrrebbe sulla situazione giuridica della persona interessata un effetto diverso da quello derivante dall’annullamento della seconda (sentenze Adjemian e a./Commissione, T-325/09 P, EU:T:2011:506, punto 33, nonché López Cejudo/Commissione, F-28/13, EU:F:2014:55, punto 29).

    86      Anche se ciò si verifica nella fattispecie per quanto riguarda la decisione di rigetto del reclamo, tenuto conto del carattere evolutivo del procedimento precontenzioso, la motivazione figurante nella decisione di rigetto del reclamo, che, nella fattispecie, precisa taluni aspetti della decisione impugnata, deve anch’essa essere presa in considerazione per l’esame della legittimità dell’atto lesivo iniziale, e si presuppone che tale motivazione coincida con quella di quest’ultimo atto (v. sentenza Mocová/Commissione, F-41/11, EU:F:2012:82, punto 21).

     Sul primo motivo, fondato su un errore manifesto di valutazione e su una violazione del principio di proporzionalità

     Argomenti delle parti

    87      A sostegno del suo primo motivo, il ricorrente fa sostanzialmente valere che l’APN ha commesso un errore manifesto di valutazione in quanto non ha accolto come attenuanti talune circostanze del caso di specie. Pertanto, l’APN avrebbe adottato una sanzione che viola il principio di proporzionalità.

    88      In particolare, tra le circostanze che avrebbero dovuto essere riconosciute come attenuanti da parte dell’APN, il ricorrente fa valere, in primo luogo, di non avere un conto bancario cointestato alla moglie, il che spiegherebbe perché egli non si sia reso conto della percezione, da parte della moglie, di svariati importi di rilevante entità versati da Partena nel 2003 e nel 2005 nonché della regolare percezione di assegni familiari versati da Partena a partire dal novembre 2006. In secondo luogo, egli fa riferimento alla situazione confusa, creata dal comportamento equivoco di Partena, quanto ai diritti della moglie al beneficio degli assegni familiari belgi. In terzo luogo, egli adduce la mancanza di diligenza del PMO che avrebbe dovuto assurgere a circostanza attenuante. In quarto luogo, l’APN non avrebbe conferito una valenza sufficientemente attenuante alla circostanza che egli aveva volontariamente deciso di rimborsare gli importi indebitamente percepiti che erano tuttavia caduti in prescrizione. Lo stesso varrebbe, in quinto luogo, per l’assenza, da parte sua, di ogni intento di indurre l’amministrazione in errore. Infine, in sesto luogo, egli fa riferimento alla sua condotta irreprensibile nell’intero corso della sua carriera.

    89      La Commissione chiede il rigetto del motivo in quanto infondato, rilevando sostanzialmente che, in ogni caso, dal 2006, il ricorrente sapeva che Partena aveva informato la moglie del versamento degli assegni familiari belgi, di modo che, a partire da tale momento, egli non poteva continuare, e ciò per circa cinque anni, a percepire gli assegni familiari statutari senza preoccuparsi di verificare, sui suoi fogli paga, se la regolarizzazione che sarebbe dovuta derivarne, nella fattispecie una detrazione di EUR 500, fosse stata effettivamente operata né di informare il PMO del tenore della lettera di Partena in data novembre 2006. La Commissione sottolinea che il ricorrente non poteva credere, per cinque anni, che la situazione sarebbe stata risolta tra amministrazioni mentre egli continuava a percepire per intero gli assegni familiari statutari e la moglie percepiva, dal canto suo, per intero gli assegni familiari belgi.

     Giudizio del Tribunale

    90      In via preliminare, occorre ricordare che la legittimità di ogni sanzione disciplinare presuppone che i fatti addebitati all’interessato siano provati (sentenze Daffix/Commissione, T-12/94, EU:T:1997:208, punti 63 e 64, e Tzikis/Commissione, T-203/98, EU:T:2000:130, punto 51).

    91      Per quanto riguarda la valutazione della gravità delle mancanze accertate dalla commissione di disciplina a carico del funzionario e la scelta della sanzione che, alla luce di tali mancanze, appare più appropriata, esse rientrano in linea di principio nell’ampio potere discrezionale dell’APN, a meno che la sanzione inflitta non sia sproporzionata rispetto ai fatti rivelati (v. sentenza E/Commissione, T-24/98 e T-241/99, EU:T:2001:175, punti 85 e 86). Pertanto, secondo una giurisprudenza consolidata, l’APN dispone del potere di procedere ad una valutazione della responsabilità del funzionario, diversa da quella operata dalla commissione di disciplina, nonché di scegliere, di conseguenza, la sanzione disciplinare da essa ritenuta adeguata per sanzionare gli illeciti disciplinari accertati (sentenze Y/Corte di giustizia, T-500/93, EU:T:1996:94, punto 56, e Tzikis/Commissione, EU:T:2000:130, punto 48).

    92      Una volta accertato il carattere reale dei fatti, alla luce dell’ampio potere discrezionale di cui l’APN gode in materia disciplinare, il sindacato giurisdizionale deve limitarsi ad una verifica dell’assenza di errore manifesto di valutazione e di sviamento di potere (sentenza Tzikis/Commissione, EU:T:2000:130, punto 50).

    93      Per quanto riguarda specificamente la proporzionalità di una sanzione disciplinare rispetto alla gravità dei fatti accertati, il Tribunale deve prendere in considerazione il fatto che la determinazione della sanzione è basata su una valutazione globale, da parte dell’APN, di tutti i fatti concreti e le circostanze proprie a ciascun caso di specie, fermo restando che lo Statuto non prevede un rapporto fisso tra le sanzioni ivi elencate e le diverse categorie di mancanze commesse dai funzionari e non precisa in che misura l’esistenza di circostanze aggravanti o attenuanti debba intervenire nella scelta della sanzione. L’esame del giudice di primo grado è, pertanto, limitato alla questione di stabilire se la ponderazione delle circostanze aggravanti e attenuanti da parte dell’APN sia stata effettuata in maniera proporzionata, con la precisazione che, nell’effettuare tale esame, il giudice non può sostituirsi all’APN quanto ai giudizi di valore espressi al riguardo da quest’ultima (sentenza BG/Mediatore, T-406/12 P, EU:T:2014:273, punto 64 e giurisprudenza ivi citata).

    94      Nella fattispecie, il Tribunale rileva che il ricorrente non contesta il fatto che, anche dopo essere stato informato dalla moglie nel 2006 del fatto che ella aveva ricevuto conferma da Partena della concessione di assegni familiari nazionali a decorrere dal 1º ottobre 2006, egli non ha dichiarato alla propria amministrazione che la moglie percepiva assegni familiari belgi versati da Partena, quando egli continuava a percepire per intero gli assegni familiari statutari sino al controllo intervenuto nel febbraio 2010.

    95      Per contro, il ricorrente fa valere la mancata o insufficiente considerazione, nella determinazione della sanzione inflittagli con la decisione impugnata, di talune circostanze da lui ritenute attenuanti. Occorre pertanto esaminarle in successione.

    –       Sull’assenza di conto bancario comune al ricorrente e alla moglie

    96      Per quanto riguarda innanzitutto il fatto che Partena versava gli assegni familiari belgi sul conto personale della moglie e che il ricorrente e quest’ultima non disponevano di un conto bancario comune, il che avrebbe impedito al ricorrente di venire a conoscenza sin dall’inizio della situazione di cumulo, il Tribunale considera che una siffatta circostanza è priva di pertinenza per quanto riguardava l’obbligo per il ricorrente di dichiarare gli assegni provenienti da altra fonte percepiti dalla moglie per i loro tre figli in ragione dei quali egli stesso percepiva dal canto suo per intero gli assegni statutari.

    97      Al riguardo, oltre al fatto, del resto rilevato dalla Commissione, che il ricorrente non ha mai preteso di aver troncato i contatti con la moglie, con la quale egli convive, il Tribunale considera, in primo luogo, che, per tutto il periodo compreso tra il 2003 e il 2006, è poco plausibile che la moglie del ricorrente, considerato il suo livello di retribuzione, non si sia resa conto di ricevere versamenti da Partena, compresi importi rilevanti, rispettivamente di EUR 11 000 e di EUR 5 500 nel settembre 2003 e nell’aprile 2005, e che ella non ne abbia neppure informato il marito.

    98      In secondo luogo, è pacifico che, indipendentemente dai bonifici bancari effettuati da Partena, tra il 2003 e il 2006, sul conto bancario della moglie del ricorrente, quest’ultima aveva ricevuto una notifica ufficiale in data 9 novembre 2006 con la quale Partena la informava dei suoi diritti alle prestazioni familiari belghe, informazione da lei comunicata al ricorrente, ma che quest’ultimo ha deciso di non inoltrare alla propria amministrazione. Orbene, se egli avesse trasmesso tale informazione al PMO entro un termine ragionevole, quest’ultimo sarebbe venuto a conoscenza in maniera inequivocabile del fatto che la moglie del ricorrente percepiva assegni familiari versati da Partena e dell’importo esatto di questi ultimi. Il PMO avrebbe allora avuto l’obbligo, all’epoca, di ridurre immediatamente e di conseguenza l’importo degli assegni familiari statutari versati al ricorrente, il che avrebbe potuto evitargli un procedimento disciplinare.

    99      In terzo luogo e in ogni caso, quando una prestazione è richiesta e concessa ad un funzionario in relazione alla sua situazione familiare, quest’ultimo non può far valere la sua pretesa ignoranza della situazione del proprio coniuge, si tratti dell’esercizio da parte di quest’ultimo di un’attività lavorativa, dell’importo della retribuzioni percepite in base a tale attività o, ancora, della percezione da parte di tale coniuge di prestazioni nazionali equivalenti a prestazioni statutarie.

    100    Infatti, se un siffatto argomento dovesse essere accettato, ciò potrebbe permettere a funzionari o agenti che, come nel caso di specie, percepiscono per intero gli assegni familiari statutari di ritenersi esentati dall’obbligo di dichiarare assegni familiari nazionali provenienti da altra fonte, nella fattispecie ogni volta che tali assegni familiari nazionali sono versati non direttamente al funzionario, ma al suo coniuge, sul conto bancario personale di quest’ultimo. Inoltre, un orientamento del genere potrebbe incitare a trattenere informazioni, con pregiudizio per gli interessi finanziari dell’Unione.

    –       Sulla situazione di confusione mantenuta in essere da Partena quanto al diritto della moglie del ricorrente di beneficiare degli assegni familiari belgi

    101    Per quanto riguarda poi la situazione confusa, mantenuta in essere dal comportamento di Partena, quanto al diritto della moglie del ricorrente al beneficio degli assegni familiari belgi, risulta effettivamente dagli atti che tale ente nazionale aveva erroneamente negato, in un primo tempo, alla moglie del ricorrente il diritto agli assegni familiari belgi, quanto meno sino al mese di agosto 2003, e che, a partire da tale data e sino al mese di ottobre 2006, Partena ha effettuato sporadici bonifici bancari sul conto bancario personale della moglie del ricorrente, senza tuttavia necessariamente documentarli con la notifica di decisioni di concessione di assegni familiari nazionali.

    102    Fermo restando ciò, il Tribunale constata, da un lato, che il ricorrente stesso ammette, nel suo ricorso, che «[i] versamenti [di Partena] hanno iniziato ad essere regolari nel 2006» e, in risposta ad un quesito del Tribunale, egli ha addirittura asserito che, con la sua domanda del 7 novembre 2006 a Partena, la moglie aveva cercato di conoscere le ragioni per le quali tale ente aveva sospeso i suoi versamenti tra l’aprile 2005 e il settembre 2006. Tali elementi mostrano così che, contrariamente a quanto il ricorrente ha lasciato intendere dinanzi alla commissione di disciplina, la moglie del ricorrente, durante il periodo interessato, era stata effettivamente consapevole di beneficiare degli assegni familiari belgi versati da Partena. A ciò si aggiunge il fatto, sottolineato dalla Commissione all’udienza, che, alla luce del tenore della lettera del 28 agosto 2003 inviata da Partena alla Commissione, la moglie del ricorrente ha certamente dovuto trasmettere il certificato di nascita del loro ultimo figlio a Partena per consentire a tale ente di procedere ai pagamenti da esso necessariamente effettuati a suo favore dal 2003 al 2006.

    103    D’altra parte e in ogni caso, la moglie del ricorrente, la quale aveva attivamente sollecitato tali prestazioni da Partena a più riprese dal 1996, era stata informata da tale ente, con la menzionata lettera del 9 novembre 2006, che esso avrebbe ormai versato assegni familiari nazionali per i loro tre figli. Pertanto, indipendentemente dai rilevanti versamenti di Partena effettuati a favore della moglie del ricorrente dal 2003 al 2006 nonché dagli interventi attivi di quest’ultima presso Partena per ottenere prestazioni familiari, è evidente che, a partire dal mese di novembre 2006, la situazione di quest’ultima, per quanto riguardava il suo diritto agli assegni familiari belgi, era stata chiarita e regolarizzata.

    104    Orbene, nelle dichiarazioni da lui sottoposte al PMO alla nascita di ciascuno dei suoi figli, il ricorrente aveva dichiarato che per i suoi ultimi tre figli non veniva effettuato il versamento di assegni familiari equivalenti all’assegno statutario per figlio a carico e che egli aveva d’altronde riconosciuto di essere pienamente a conoscenza della regola anticumulo. Tuttavia, il ricorrente non ha ritenuto necessario avvertire formalmente il PMO del mutamento di situazione, nella fattispecie la percezione da parte della moglie di assegni familiari belgi, violando così l’obbligo generale a carico di ogni funzionario beneficiario di vantaggi pecuniari di fornire tutte le informazioni concernenti la sua situazione personale e di portare a conoscenza della sua amministrazione ogni mutamento che intervenga nella sua situazione personale (v., in tal senso, sentenza López Cejudo/Commissione, EU:F:2014:55, punto 67), obbligo del resto espressamente ricordato dall’articolo 67, paragrafo 2, dello Statuto in relazione alla regola anticumulo.

    –       Sull’asserita mancanza di diligenza o sulla pretesa inerzia del PMO

    105    Per quanto riguarda la mancanza di diligenza del PMO nell’indagare sulla situazione personale del ricorrente, in particolare a partire dal mese di gennaio 2004, data in cui il PMO aveva preteso da Partena il rimborso di un considerevole arretrato, il Tribunale considera che l’eventuale inefficienza o inerzia di un servizio amministrativo incaricato della protezione degli interessi finanziari dell’Unione non può assolvere il funzionario dalla propria violazione dell’obbligo a suo carico di dichiarare qualsiasi mutamento intervenuto nella sua situazione personale e in grado di incidere sul suo diritto ad una prestazione statutaria di cui egli stesso abbia chiesto il beneficio.

    106    Infatti, in primo luogo, se è vero che ci si può attendere da un’amministrazione diligente che essa aggiorni, quanto meno annualmente, i dati personali dei beneficiari di prestazioni statutarie versate mensilmente, occorre tuttavia ricordare che la situazione di un’amministrazione incaricata di garantire il pagamento di migliaia di stipendi e di indennità varie non può essere paragonata a quella del funzionario, che ha un interesse personale a verificare le somme a lui mensilmente versate e a segnalare tutto quanto potrebbe costituire un errore a suo detrimento o a suo vantaggio (v., in tal senso, ordinanza Michel/Commissione, F-44/13, EU:F:2014:40, punto 54 e giurisprudenza ivi citata).

    107    In secondo luogo, un funzionario diligente, che ha preso conoscenza delle disposizioni statutarie sul fondamento delle quali una prestazione gli viene corrisposta su sua domanda, in particolare qualora tali disposizioni siano ricordate nella decisione di concessione della prestazione interessata, come è avvenuto nel caso di specie, non può limitarsi a continuare a percepire silenziosamente detta prestazione, nella fattispecie gli interi assegni familiari statutari, mentre invece il suo coniuge percepisce per intero le prestazioni nazionali equivalenti a motivo degli stessi figli. In una situazione del genere, il funzionario non può giustificare il suo silenzio con il fatto che siffatti versamenti siano stati, per negligenza, implicitamente ammessi o tollerati dalla sua amministrazione. Infatti, ammettere come circostanza attenuante una negligenza del genere dell’amministrazione equivarrebbe a incoraggiare i funzionari e gli agenti a trarre eventualmente profitto dagli errori di quest’ultima.

    108    Infine, in terzo luogo, come giustamente sottolinea la Commissione, Partena non era necessariamente tenuto a fornire, in risposta ad eventuali sollecitazioni della Commissione, informazioni dettagliate sulla situazione personale della moglie del ricorrente, la quale non è funzionario di tale istituzione. Pertanto, in una situazione del genere, spetta a maggior ragione al funzionario beneficiario della prestazione statutaria, come il ricorrente, fornire i documenti già in suo possesso e, in ogni caso, informare la sua amministrazione di eventuali versamenti di prestazioni previdenziali al suo coniuge da parte di un ente come Partena. Il dovere di lealtà di cui all’articolo 11 dello Statuto implica infatti che i funzionari facilitino il compito dell’amministrazione per quanto riguarda la determinazione della portata dei loro diritti statutari a carattere pecuniario.

    –       Sulla convinzione da parte del ricorrente che la questione del cumulo delle prestazioni sarebbe stata definita tra amministrazioni

    109    Per quanto riguarda l’argomento del ricorrente secondo il quale egli riteneva che la situazione sarebbe stata definita tra amministrazioni, esso è privo di pertinenza o addirittura appare inaccettabile qualora si tenga conto del fatto che, successivamente all’informazione definitiva comunicata con la lettera del 9 novembre 2006 di Partena alla moglie del ricorrente, la situazione di cumulo degli interi assegni familiari belgi e degli assegni familiari statutari è perdurata per numerosi anni.

    110    Al riguardo, anche ammettendo che il ricorrente abbia potuto avere l’erronea convinzione che la situazione sarebbe stata definita tra amministrazioni, si dovrebbe allora necessariamente riconoscere che, con la sua propria inerzia, il ricorrente ha tratto profitto dalla mancata regolarizzazione della sua posizione amministrativa, e ciò per diversi anni. Infatti, il ricorrente, in ogni caso, avrebbe dovuto nutrire dubbi sulla fondatezza dei versamenti che continuava a ricevere dal PMO, cioè gli interi assegni familiari statutari, e che apparivano sui fogli paga mensili di cui si presuppone che egli prenda regolarmente conoscenza. Ciò valeva altresì, come ha sottolineato la Commissione, anche se, in tale istituzione, i fogli paga non sono più comunicati agli interessati per corriere interno, ma sono ormai accessibili per mezzo di un hyperlink comunicato con messaggio di posta elettronica.

    111    Pertanto, a partire dal novembre 2006 e sino al febbraio 2010, data del controllo generale, il ricorrente avrebbe dovuto contattare la sua amministrazione perché essa effettuasse le verifiche necessarie (v., in tal senso, sentenza Tsirimiagos/Comitato delle regioni, F-100/07, EU:F:2009:21, punto 75), in quanto avrebbe dovuto apparirgli sempre più certo ed evidente, col passare degli anni, che la sua situazione non era stata affatto riesaminata dal PMO e neppure risolta tra il PMO e Partena poiché egli continuava a percepire per intero gli assegni familiari statutari e, sua moglie, gli assegni familiari belgi, e ciò in flagrante violazione dell’articolo 67, paragrafo 2, dello Statuto.

    112    In ogni caso, da una parte, non può sfuggire ad un funzionario normalmente diligente che un avviso relativo al mutamento della sua situazione familiare, come la lettera di Partena del 9 novembre 2006 che notificava alla moglie del ricorrente i suoi diritti agli assegni familiari belgi, dev’essere direttamente inviato al servizio competente della sua istituzione, in maniera chiara e inequivocabile, cosa che il ricorrente ha manifestamente omesso di fare, e, al riguardo, il funzionario non può far valere il fatto che l’amministrazione ha ottenuto talune informazioni in maniera fortuita o indiretta (v. sentenza Costacurta/Commissione, T-34/89 e T-67/89, EU:T:1990:20, punti 45 e 46). Ciò vale tanto più quando, come nel caso di specie, risulta inequivocabilmente dalla formulazione dell’articolo 67, paragrafo 2, dello Statuto che spetta non alla Commissione informarsi su un’eventuale percezione di assegni familiari della stessa natura provenienti da altra fonte, ma ai dipendenti dichiarare che essi percepiscono assegni del genere provenienti da altra fonte.

    113    D’altra parte, anziché ritenersi soddifatto, come affermato, di un’interpretazione personale della sua situazione, il ricorrente era tenuto a trattare la questione con l’APN (v., in tal senso, sentenze Costacurta/Commissione, EU:T:1990:20, punto 40, e López Cejudo/Commissione, EU:F:2014:55, punto 78).

    114    Peraltro, il ricorrente non può sostenere che, nel 2004, il PMO era perfettamente al corrente della situazione di sua moglie. Infatti, vero è che risulta dalla lettera di Partena del 28 agosto 2003, inviata al PMO, che tale ente aveva effettuato versamenti a favore della moglie del ricorrente, anche se i relativi importi non erano precisati. Tuttavia, dalla lettera del 22 gennaio 2004 inviata dal PMO a Partena risulta, al contrario, che, a tale data, il PMO aveva unicamente compreso dai termini ambigui della lettera del 28 agosto 2003 che Partena stava studiando i diritti della moglie del ricorrente, mentre, in realtà, quest’ultima percepiva già assegni familiari da tale ente nazionale. Così, con la sua inerzia e il suo silenzio, il ricorrente ha alla fine lasciato il PMO in tale erronea convinzione, anche dopo l’invio della lettera del 9 novembre 2006 di Partena alla moglie del ricorrente che le notificava i suoi diritti agli assegni familiari belgi.

    –       Sulla mancanza di pregiudizio finanziario per il bilancio dell’Unione e sulla mancanza del deliberato intento del ricorrente di percepire indebitamente prestazioni statutarie

    115    Per quanto riguarda la circostanza che il ricorrente, dopo aver preso conoscenza del parere della commissione di disciplina, si è volontariamente impegnato a rimborsare gli importi indebitamente percepiti per il periodo anteriore al mese di settembre 2006, da un lato, il Tribunale rileva che l’APN ne ha preso atto nella decisione impugnata sotto il profilo dell’«entità del danno arrecato agli interessi della Commissione» ai sensi dell’articolo 10, lettera b), dell’allegato IX dello Statuto. D’altro lato, il Tribunale considera che tale aspetto dev’essere relativizzato in quanto ciò nulla toglie alla qualificazione della mancanza addebitata, la quale è stata messa in luce solo in esito a un controllo della Commissione e non a seguito di una dichiarazione fatta, a suo tempo, ad iniziativa del ricorrente.

    116    Ad abundantiam, il Tribunale rileva altresì che, alla luce della giurisprudenza (v. sentenza López Cejudo/Commissione, EU:F:2014:55, punto 67), non era necessariamente escluso che, in esito ad un’indagine in tal senso, la Commissione avesse potuto in altro modo raccogliere sufficienti elementi per avvalersi dell’articolo 85, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase, dello Statuto. Ciò è del resto quanto ha in sostanza sottolineato la Commissione nel suo controricorso rilevando che tale gesto cooperativo del ricorrente è stato apprezzabile poiché ciò ha evitato di avviare una discussione in grado di condurre ad un procedimento giurisdizionale distinto, nella fattispecie sull’eventuale applicazione di tale disposizione dello Statuto.

    117    Per quanto riguarda la mancanza di intento fraudolento, occorre constatare che tanto la commissione di disciplina quanto l’APN non hanno accertato un intento del genere in capo al ricorrente e hanno espressamente preso in considerazione tale mancanza di intento fraudolento nella determinazione della sanzione da infliggergli. Tuttavia, il Tribunale rileva che la ragione esposta dalla commissione di disciplina per giustificare tale scelta è stata la circostanza che non vi erano agli atti sufficienti elementi di fatto che dimostrassero un intento fraudolento, anche se la commissione di disciplina ha rilevato che era «difficile credere che [il ricorrente] non [fosse stato] reso edotto dalla moglie dei versamenti di [EUR] 11 000 ed [EUR] 5 500 da lei ricevuti nel 2003 e nel 2005».

    118    Dal canto suo, l’APN ha constatato nella decisione impugnata, «[p]er quanto riguarda[va] la parte di intenzionalità o di negligenza nella mancanza commessa», di cui all’articolo 10, lettera c), dell’allegato IX dello Statuto, che il ricorrente aveva commesso «una negligenza grossolana», nella fattispecie un errore che, pur non rispecchiando un deliberato intento di arricchirsi a detrimento del bilancio dell’Unione, restava difficilmente scusabile, soprattutto in considerazione delle funzioni e delle responsabilità dell’interessato, del suo grado e della sua anzianità di servizio presso la Commissione.

    –       Sulle altre pretese circostanze attenuanti

    119    Quanto alla condotta in servizio del ricorrente, l’APN ha affermato di aver tenuto conto del fatto che, salvo le mancanze addebitate nel caso di specie, il ricorrente non aveva commesso altre mancanze nel corso della sua lunga carriera. Tuttavia, come giustamente sostenuto dalla Commissione all’udienza, la considerazione di tale aspetto, richiesta dall’articolo 10 dell’allegato IX dello Statuto, non equivale necessariamente al riconoscimento di una circostanza attenuante.

    120    Per quanto riguarda l’argomento relativo al carico di lavoro professionale e domestico del ricorrente, respinto dall’APN nella sua decisione di rigetto del reclamo, si deve necessariamente constatare che la situazione di cumulo delle prestazioni familiari è perdurata per più di cinque anni dopo che Partena aveva formalmente notificato alla moglie del ricorrente i suoi diritti agli assegni familiari belgi. Pertanto, in ogni caso, il Tribunale ritiene che, anche supponendo che un argomento del genere possa essere preso in considerazione, in una certa misura, per un periodo determinato, esso non può tuttavia giustificare una negligenza per un periodo così lungo.

    121    Quanto alla pretesa cooperazione esemplare del ricorrente che sarebbe stata messa in rilievo in un messaggio di posta elettronica del 29 marzo 2013 della persona del PMO incaricata del recupero delle somme indebitamente percepite, il Tribunale rileva che, benché il dipendente del PMO incaricato del controllo iniziale gli avesse chiesto, nel febbraio 2010, «[n]on appena [avesse] informazioni da Partena, [di] informar[ne il PMO] al più presto», il ricorrente non ha ritenuto opportuno né compilare il formulario di dichiarazione degli «[a]ssegni familiari (…) provenienti da altra fonte» che gli era stato trasmesso in tale occasione da detto dipendente né fornirgli copia della lettera di Partena del 9 novembre 2006 che, all’epoca, era già in possesso della moglie, o di qualsiasi altro documento emesso successivamente da Partena. Una simile condotta del ricorrente avrebbe potuto permettere alla Commissione di concludere immediatamente la procedura di controllo. Tuttavia, a causa dell’omissione del ricorrente, oltre 18 mesi sono trascorsi prima che la Commissione ottenesse, con i propri mezzi, le pertinenti informazioni direttamente da Partena e non dal ricorrente, nella fattispecie il 23 settembre 2011.

    122    Risulta da quanto precede che l’APN non ha omesso di prendere in considerazione circostanze attenuanti pertinenti nel caso di specie.

    –       Sulla proporzionalità della sanzione inflitta

    123    Per quanto riguarda la questione se, ai fini della determinazione della sanzione di cui trattasi, la ponderazione delle circostanze aggravanti e attenuanti da parte dell’APN sia avvenuta nel rispetto della proporzionalità, il Tribunale ricorda che l’articolo 11 dello Statuto costituisce una delle espressioni specifiche dell’obbligo di lealtà, il quale impone al funzionario non soltanto di astenersi da condotte che attentino alla dignità delle sue funzioni e al rispetto dovuto all’istituzione e alle sue autorità, ma anche di far prova, tanto più se ha un grado elevato, come nella fattispecie, di un comportamento al di sopra di ogni sospetto, affinché i rapporti di fiducia esistenti tra l’istituzione e lui stesso siano sempre salvaguardati (sentenza Andreasen/Commissione, F-40/05, EU:F:2007:189, punto 233 e giurisprudenza ivi citata).

    124    Alla luce delle circostanze del caso di specie, il Tribunale considera, da una parte, che giustamente l’APN ha concluso che il ricorrente aveva commesso «una negligenza grossolana» non dichiarando la percezione da parte della moglie degli assegni familiari belgi per un periodo così lungo. D’altra parte, la sanzione inflitta non appare sproporzionata. In particolare, tenuto conto del suo ampio potere discrezionale, l’APN poteva considerare che l’irrogazione di una sanzione di sospensione dall’avanzamento di scatto per 18 mesi, quale raccomandata dalla commissione di disciplina, non era sufficiente, soprattutto nel caso di specie in cui, contrariamente alla commissione di disciplina, l’APN, dal canto suo, ha preso in considerazione una mancanza del ricorrente nei confronti non solo dell’articolo 67, paragrafo 2, dello Statuto, ma anche dell’articolo 11 dello Statuto.

    125    Ad abundantiam, il Tribunale rileva che nella formulazione dell’articolo 10 dell’allegato IX dello Statuto nulla imponeva all’APN, come essa ha fatto, di considerare come circostanza giustificativa di un’attenuazione della sanzione inflitta il fatto che il ricorrente si avvicinava all’età del pensionamento. Pertanto, tenuto conto della considerazione ex gratia di un tale aspetto nell’adozione della sua decisione, la sanzione alla fine adottata non può, a fortiori, essere qualificata sproporzionata.

    126    Da tutte le considerazioni che precedono risulta che l’APN non ha ignorato talune circostanze attenuanti e, per quanto riguarda la considerazione delle varie circostanze del caso del ricorrente, non le ha ponderate in maniera sproporzionata nella determinazione della sanzione alla fine inflitta al ricorrente.

    127    Pertanto, il primo motivo dev’essere respinto in quanto infondato.

     Sul secondo motivo, relativo ad una carenza di motivazione

     Argomenti delle parti

    128    A sostegno del suo secondo motivo, il ricorrente fa sostanzialmente valere, da un lato, che nella decisione impugnata e nella decisione di rigetto del reclamo l’APN non avrebbe sufficientemente spiegato i motivi per i quali essa aveva qualificato come «grossolana» la negligenza del ricorrente, in particolare non spiegando o esponendo in modo insufficiente i motivi per cui essa rifiutava di riconoscere a talune circostanze il carattere di attenuanti. D’altra parte, l’APN non avrebbe sufficientemente reso conto dei motivi per cui essa gli ha inflitto una sanzione più severa di quella proposta dalla commissione di disciplina.

    129    La Commissione chiede il rigetto del motivo in quanto infondato.

     Giudizio del Tribunale

    130    L’obbligo di motivazione di cui l’articolo 296 TFUE, ricordato all’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e ribadito all’articolo 25, secondo comma, dello Statuto è un principio essenziale del diritto dell’Unione che ha lo scopo, da una parte, di fornire all’interessato un’indicazione sufficiente per valutare la fondatezza dell’atto che gli arreca pregiudizio e, dall’altra, di renderne possibile il sindacato giurisdizionale (v. sentenze Michel/Parlamento, 195/80, EU:C:1981:284, punto 22; Lux/Corte dei conti, 69/83, EU:C:1984:225, punto 16, e Camacho-Fernandes/Commissione, F-16/13, EU:F:2014:51, punto 111).

    131    In materia disciplinare, la questione se la motivazione della decisione dell’APN che infligge una sanzione soddisfi a tali esigenze dev’essere valutata alla luce non soltanto della sua formulazione, ma anche del suo contesto nonché di tutte le norme giuridiche che disciplinano la materia interessata. Al riguardo, anche se la commissione di disciplina e l’APN sono tenuti a menzionare gli elementi di fatto e di diritto da cui dipende la giustificazione sul piano giuridico delle loro decisioni, così come le considerazioni che le hanno indotte ad adottarle, non per questo si pretende da esse che discutano tutti i punti di fatto e di diritto sollevati dall’interessato nel corso del procedimento (sentenza Stevens/Commissione, T-277/01, EU:T:2002:302, punto 71). In ogni caso, una decisione è sufficientemente motivata qualora essa sia stata emanata in un contesto noto al funzionario interessato che gli consenta di comprendere la portata del provvedimento adottato nei suoi confronti (sentenza N/Commissione, T-198/02, EU:T:2004:101, punto 70 e giurisprudenza ivi citata).

    132    Benché la sanzione inflitta all’interessato sia alla fine più severa di quella suggerita dalla commissione di disciplina, la decisione dell’APN deve tuttavia precisare in maniera circostanziata i motivi che hanno condotto detta autorità a scostarsi dal parere emesso da tale commissione (sentenze F./Commissione, 228/83, EU:C:1985:28, punto 35, e N/Commissione, EU:T:2004:101, punto 95 e giurisprudenza ivi citata).

    133    Nella fattispecie, il Tribunale rileva che, nella decisione impugnata, l’APN ha esaminato le circostanze del caso di specie alla luce di ciascuno degli aspetti pertinenti menzionati all’articolo 10 dell’allegato IX dello Statuto. Inoltre, nella decisione di rigetto del reclamo, essa ha risposto in maniera circostanziata ai diversi argomenti addotti dal ricorrente.

    134    Per quanto riguarda la questione se l’APN abbia sufficientemente spiegato i motivi per cui essa ha qualificato come «grossolana» la negligenza del ricorrente, il Tribunale rileva che, già nella decisione impugnata, l’APN aveva esaminato in dettaglio la portata dell’obbligo di diligenza gravante sui funzionari e aveva sufficientemente spiegato, sotto il profilo giuridico, che il fatto di aver lasciato perdurare per numerosi anni una situazione di cumulo di prestazioni nazionali e statutarie, come quella del caso di specie, a seguito di una mancata dichiarazione peraltro obbligatoria per il funzionario, poteva integrare solo una negligenza grossolana, non potendo tale condotta essere qualificata o qualificabile come deliberata inosservanza degli articoli 11 e 67, paragrafo 2, dello Statuto. Nella decisione di rigetto del reclamo, l’APN si è nuovamente espressa esaurientemente su tale aspetto in risposta agli argomenti del ricorrente, malgrado il fatto che la decisione impugnata, come la decisione di rigetto del reclamo, costituisse il risultato di un procedimento i cui dettagli erano ampiamente noti al ricorrente (v., in tal senso, sentenza Commissione/Daffix, C-166/95 P, EU:C:1997:73, punto 34).

    135    Relativamente al fatto che l’APN ha inflitto al ricorrente una sanzione più severa di quella raccomandata dalla commissione di disciplina, risulta, in particolare dalla decisione di rigetto del reclamo che l’APN ha spiegato per quale motivo sostanziale essa avesse ritenuto opportuno aggravare la sanzione proposta dalla commissione di disciplina, indicando che, contrariamente a quest’ultima, essa rifiutava di considerare come circostanza attenuante l’inerzia del PMO. Orbene, come è stato constatato nell’ambito della trattazione del primo motivo, l’APN poteva legittimamente escludere tale aspetto quale circostanza attenuante, il che, correlativamente, bastava già di per sé a spiegare la sua scelta di infliggere una sanzione più severa di quella raccomandata dalla commissione di disciplina.

    136    D’altro canto, sempre in ordine all’aggravamento della sanzione inflitta rispetto a quella proposta dalla commissione di disciplina, il Tribunale rileva che l’APN, con la decisione impugnata, ha inteso sanzionare la violazione degli articoli 11 e 67, paragrafo 2, dello Statuto, laddove la sanzione proposta dalla commissione di disciplina riguardava solo la violazione di quest’ultimo articolo.

    137    Alla luce di quanto precede, il secondo motivo dev’essere respinto in quanto infondato, così come, di conseguenza, l’intero ricorso.

     Sulle spese

    138    Ai sensi dell’articolo 101 del regolamento di procedura, fatte salve le altre disposizioni del capo VIII del titolo II di tale regolamento, la parte soccombente sopporta le proprie spese ed è condannata alle spese sostenute dalla controparte se ne è stata fatta domanda. In forza dell’articolo 102, paragrafo 1, dello stesso regolamento, per ragioni di equità, il Tribunale può decidere che una parte soccombente sopporti le proprie spese, ma sia condannata solo parzialmente alle spese sostenute dalla controparte, o addirittura che non debba essere condannata a tale titolo.

    139    Dalla suesposta motivazione della presente sentenza risulta che il ricorrente è rimasto soccombente. Inoltre la convenuta, nelle sue conclusioni, ha espressamente chiesto la condanna del ricorrente alle spese. Poiché le circostanze della presente fattispecie non giustificano l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 102, paragrafo 1, del regolamento di procedura, il ricorrente deve sopportare le proprie spese e dev’essere condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione.

    Per questi motivi,

    IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

    (Seconda Sezione)

    dichiara e statuisce:

    1)      Il ricorso è respinto.

    2)      EH sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.

    Rofes i Pujol

    Bradley

    Svenningsen

    Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 19 novembre 2014.

    Il cancelliere

     

          Il presidente

    W. Hakenberg

     

          K. Bradley


    * Lingua processuale: il francese.

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