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Document 62014CN0240
Case C-240/14: Request for a preliminary ruling from the Landesgericht Korneuburg (Austria) lodged on 12 May 2014 — Eleonore Prüller-Frey v Norbert Brodnig, Axa Versicherung AG
Causa C-240/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Korneuburg (Austria) il 12 maggio 2014 — Eleonore Prüller-Frey/Norbert Brodnig, Axa Versicherung AG
Causa C-240/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Korneuburg (Austria) il 12 maggio 2014 — Eleonore Prüller-Frey/Norbert Brodnig, Axa Versicherung AG
GU C 261 del 11.8.2014, p. 14–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
11.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 261/14 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Korneuburg (Austria) il 12 maggio 2014 — Eleonore Prüller-Frey/Norbert Brodnig, Axa Versicherung AG
(Causa C-240/14)
2014/C 261/21
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landesgericht Korneuburg
Parti
Ricorrente: Eleonore Prüller-Frey
Convenuti: Norbert Brodnig, Axa Versicherung AG
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio, del 9 ottobre 1997, sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti (1), l’articolo 3, lettere c) e g), del regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili (2), e l’articolo 1, paragrafo 1, della convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, firmata a Montreal il 28 maggio 1999 (3), debbano essere interpretati nel senso che le domande di risarcimento proposte da una danneggiata che
devono essere valutate unicamente sulla base dell’articolo 17 della convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, firmata a Montreal il 28 maggio 1999, mentre non trova applicazione il diritto nazionale. In caso di risposta affermativa alla prima questione: |
2) |
Se l’articolo 33 della convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, firmata a Montreal il 28 maggio 1999, e l’articolo 67 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale debbano essere interpretati nel senso che la competenza a trattare e decidere delle domande di risarcimento del danno indicate nella prima questione deve essere valutata esclusivamente sulla base dell’articolo 33 della convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, firmata a Montreal il 28 maggio 1999. In caso di risposta affermativa alla prima questione: |
3) |
Se l’articolo 29 della convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, firmata a Montreal il 28 maggio 1999, e l’articolo 18 del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali debbano essere interpretati nel senso che ostano a disposizioni nazionali che ammettono un’azione diretta della danneggiata indicata nella prima questione nei confronti dell’assicuratore della responsabilità civile del danneggiante. In caso di risposta negativa alla prima questione: |
4) |
Se l’articolo 7, paragrafo 1, lettera f), della seconda direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1988, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita, e alla fissazione delle disposizioni volte ad agevolare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e che modifica la direttiva 73/239/CEE, e l’articolo 18 del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali debbano essere interpretati nel senso che i presupposti per l’azione diretta proposta dalla danneggiata indicata nella prima questione contro l’assicuratore della responsabilità civile del danneggiante devono essere valutati in base al diritto di uno Stato terzo quando
|