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Document 62014CA0004

    Causa C-4/14: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 9 settembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus — Finlandia) — Christophe Bohez/Ingrid Wiertz [Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Articoli 1, paragrafo 2, e 49 — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Materie escluse — Diritto di famiglia — Regolamento (CE) n. 2201/2003 — Articolo 47, paragrafo 1 — Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale — Decisione sul diritto di visita che prevede una penalità — Esecuzione della penalità]

    GU C 363 del 3.11.2015, blz. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    3.11.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 363/6


    Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 9 settembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus — Finlandia) — Christophe Bohez/Ingrid Wiertz

    (Causa C-4/14) (1)

    ([Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Articoli 1, paragrafo 2, e 49 - Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale - Materie escluse - Diritto di famiglia - Regolamento (CE) n. 2201/2003 - Articolo 47, paragrafo 1 - Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale - Decisione sul diritto di visita che prevede una penalità - Esecuzione della penalità])

    (2015/C 363/07)

    Lingua processuale: il finlandese

    Giudice del rinvio

    Korkein oikeus

    Parti

    Ricorrente: Christophe Bohez

    Convenuta: Ingrid Wiertz

    Dispositivo

    1)

    L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretato nel senso che tale regolamento non si applica all’esecuzione in uno Stato membro di una penalità comminata in una decisione emessa in un altro Stato membro, relativa al diritto di affidamento e al diritto di visita, penalità volta a garantire il rispetto di detto diritto di visita da parte del titolare del diritto di affidamento.

    2)

    La riscossione di una penalità, comminata dal giudice dello Stato membro di origine che ha statuito nel merito sul diritto di visita al fine di assicurare l’esercizio effettivo di tale diritto, è disciplinata dallo stesso regime di esecuzione che si applica alla decisione sul diritto di visita garantito da detta penalità, e quest’ultima dev’essere pertanto dichiarata esecutiva secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000.

    3)

    Nell’ambito del regolamento n. 2201/2003, le decisioni straniere che comminano una penalità sono esecutive nello Stato membro richiesto solo se la misura di quest’ultima è stata definitivamente fissata dai giudici dello Stato membro di origine.


    (1)  GU C 71 dell’8.3.2014.


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