Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013TB0321

    Causa T-321/13: Ordinanza del Tribunale 26 marzo 2014 — Adorisio e altri/Commissione ( «Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Aiuti concessi alle banche durante la crisi — Ricapitalizzazione della SNS Reaal e della SNS Bank — Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno — Espropriazione a carico di detentori di obbligazioni subordinate — Carenza di interesse ad agire — Carenza di legittimazione ad agire — Irricevibilità manifesta» )

    GU C 159 del 26.5.2014, p. 27–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    26.5.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 159/27


    Ordinanza del Tribunale 26 marzo 2014 — Adorisio e altri/Commissione

    (Causa T-321/13) (1)

    ((«Ricorso di annullamento - Aiuti di Stato - Aiuti concessi alle banche durante la crisi - Ricapitalizzazione della SNS Reaal e della SNS Bank - Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno - Espropriazione a carico di detentori di obbligazioni subordinate - Carenza di interesse ad agire - Carenza di legittimazione ad agire - Irricevibilità manifesta»))

    2014/C 159/37

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrenti: Adorisio e a. (Roma) e gli altri 363 ricorrenti i cui nomi figurano in allegato all’ordinanza (rappresentanti: F. Sciaudone, L. Dezzani, D. Contini, R. Sciaudone e S. Frazzani, avvocati)

    Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L Flynn e P. J. Loewenthal, agenti)

    Oggetto

    Domanda di annullamento della decisione C (2013) 1053 def. della Commissione, del 22 febbraio 2013, riguardante l’aiuto di Stato SA.35382 (2013/N) — Regno dei Paesi-Bassi — Salvataggio della SNS Reaal 2013

    Dispositivo

    1)

    Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.

    2)

    La sig.ra Stefania Adorisio e gli altri 363 ricorrenti figuranti in allegato sono condannati alle spese.


    (1)  GU C 233 del 10.8.2013.


    Top