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Document 62013CN0006
Case C-6/13 P: Appeal brought on 4 January 2013 by IDT Biologika GmbH against the judgment delivered by the General Court (Second Chamber) on 25 October 2012 in Case T-503/10 IDT Biologika GmbH v European Commission
Causa C-6/13 P: Impugnazione proposta il 4 gennaio 2013 dall’IDT Biologika GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 25 ottobre 2012 , causa T-503/10, IDT Biologika GmbH/Commissione europea
Causa C-6/13 P: Impugnazione proposta il 4 gennaio 2013 dall’IDT Biologika GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 25 ottobre 2012 , causa T-503/10, IDT Biologika GmbH/Commissione europea
GU C 108 del 13.4.2013, p. 14–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
13.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 108/14 |
Impugnazione proposta il 4 gennaio 2013 dall’IDT Biologika GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 25 ottobre 2012, causa T-503/10, IDT Biologika GmbH/Commissione europea
(Causa C-6/13 P)
2013/C 108/29
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: IDT Biologika GmbH (rappresentanti: avv.ti R. Gross e T. Kroupa)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la sentenza del Tribunale del 25 ottobre 2012, notificata alla ricorrente/appellante, via telefax, in data 26 ottobre 2012; |
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annullare la decisione della delegazione dell’Unione europea nella Repubblica di Serbia del 1 settembre 2010, con cui è stata respinta l’offerta della IDT Biologika GmbH, presentata nell'ambito della gara d'appalto EuropAid/129809/C/SUP/RS per la fornitura di un vaccino antirabbico a favore del Ministero competente per l’agricoltura, le foreste e per l’approvvigionamento idrico della Repubblica di Serbia, in relazione al lotto n. 1, e con cui l'appalto di cui trattasi, è stato aggiudicato a un consorzio di diverse imprese diretto dalla Biovet a. s |
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condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Con la sentenza impugnata il Tribunale avrebbe respinto erroneamente il ricorso della ricorrente.
La decisione discrezionale, che la Commissione europea convenuta doveva adottare nell’ambito del procedimento di aggiudicazione controverso, non sarebbe stata adottata correttamente dal punto di vista sostanziale e tecnico.
In particolare, il Tribunale sarebbe partito dall’erroneo presupposto che, nell’ambito del procedimento di aggiudicazione, la Bioveta a. s. abbia fornito la prova della sicurezza del prodotto offerto attraverso le rispettive licenze nazionali e che non siano necessari test separati sui primati a riprova della non virulenza del prodotto offerto per le persone.
Inoltre, la Bioveta a.s. non avrebbe dimostrato che il vaccino si basa non sul ceppo originale bensì sul ceppo di virus modificato SAD-Bern.