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Document 62013CN0006

    Causa C-6/13 P: Impugnazione proposta il 4 gennaio 2013 dall’IDT Biologika GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 25 ottobre 2012 , causa T-503/10, IDT Biologika GmbH/Commissione europea

    GU C 108 del 13.4.2013, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    13.4.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 108/14


    Impugnazione proposta il 4 gennaio 2013 dall’IDT Biologika GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 25 ottobre 2012, causa T-503/10, IDT Biologika GmbH/Commissione europea

    (Causa C-6/13 P)

    2013/C 108/29

    Lingua processuale: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: IDT Biologika GmbH (rappresentanti: avv.ti R. Gross e T. Kroupa)

    Altra parte nel procedimento: Commissione europea

    Conclusioni della ricorrente

    Annullare la sentenza del Tribunale del 25 ottobre 2012, notificata alla ricorrente/appellante, via telefax, in data 26 ottobre 2012;

    annullare la decisione della delegazione dell’Unione europea nella Repubblica di Serbia del 1 settembre 2010, con cui è stata respinta l’offerta della IDT Biologika GmbH, presentata nell'ambito della gara d'appalto EuropAid/129809/C/SUP/RS per la fornitura di un vaccino antirabbico a favore del Ministero competente per l’agricoltura, le foreste e per l’approvvigionamento idrico della Repubblica di Serbia, in relazione al lotto n. 1, e con cui l'appalto di cui trattasi, è stato aggiudicato a un consorzio di diverse imprese diretto dalla Biovet a. s

    condannare la convenuta alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    Con la sentenza impugnata il Tribunale avrebbe respinto erroneamente il ricorso della ricorrente.

    La decisione discrezionale, che la Commissione europea convenuta doveva adottare nell’ambito del procedimento di aggiudicazione controverso, non sarebbe stata adottata correttamente dal punto di vista sostanziale e tecnico.

    In particolare, il Tribunale sarebbe partito dall’erroneo presupposto che, nell’ambito del procedimento di aggiudicazione, la Bioveta a. s. abbia fornito la prova della sicurezza del prodotto offerto attraverso le rispettive licenze nazionali e che non siano necessari test separati sui primati a riprova della non virulenza del prodotto offerto per le persone.

    Inoltre, la Bioveta a.s. non avrebbe dimostrato che il vaccino si basa non sul ceppo originale bensì sul ceppo di virus modificato SAD-Bern.


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