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Document 62012TB0192

    Causa T-192/12: Ordinanza del Tribunale del 12 marzo 2014 — PAN Europe/Commissione [ «Ricorso di annullamento — Ambiente — Regolamento di esecuzione (UE) n. 1143/2011 che approva la sostanza attiva procloraz — Domanda di riesame interno — Diniego — Condizioni che un’organizzazione deve soddisfare per poter essere legittimata a presentare una richiesta di riesame interno — Ricorso in parte manifestamente irricevibile ed in parte manifestamente infondato in diritto» ]

    GU C 159 del 26.5.2014, p. 25–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    26.5.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 159/25


    Ordinanza del Tribunale del 12 marzo 2014 — PAN Europe/Commissione

    (Causa T-192/12) (1)

    ([«Ricorso di annullamento - Ambiente - Regolamento di esecuzione (UE) n. 1143/2011 che approva la sostanza attiva procloraz - Domanda di riesame interno - Diniego - Condizioni che un’organizzazione deve soddisfare per poter essere legittimata a presentare una richiesta di riesame interno - Ricorso in parte manifestamente irricevibile ed in parte manifestamente infondato in diritto»])

    2014/C 159/34

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. J. Rutteman)

    Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente P. Oliver e P. Ondrůšek, successivamente P. Ondrůšek, J. Tomkin e L. Pignataro-Nolin, agenti)

    Oggetto

    Domanda di annullamento della decisione della Commissione del 9 marzo 2012, con la quale è stata respinta in quanto irricevibile la domanda presentata dalla ricorrente di riesame interno del regolamento di esecuzione (UE) n. 1143/2011 della Commissione, del 10 novembre 2011, che approva la sostanza attiva procloraz, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione nonché l’allegato della decisione 2008/934/CE della Commissione (GU L 293, pag. 26)

    Dispositivo

    1)

    Il ricorso è respinto.

    2)

    La Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.


    (1)  GU C 194 del 30.6.2012.


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