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Document 62012FB0162

    Causa F-162/12: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 16 dicembre 2013 — CL/AEA (Funzione pubblica — Agente temporaneo — Congedo di malattia — Reintegrazione — Dovere di sollecitudine — Molestie psicologiche)

    GU C 39 del 8.2.2014, p. 29–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.2.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 39/29


    Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 16 dicembre 2013 — CL/AEA

    (Causa F-162/12) (1)

    (Funzione pubblica - Agente temporaneo - Congedo di malattia - Reintegrazione - Dovere di sollecitudine - Molestie psicologiche)

    2014/C 39/54

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: CL (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, J.-N. Louis e D. Abreu Caldas)

    Convenuta: Agenzia europea dell'ambiente (AEA) (rappresentanti: O. Cornu, agente, avv. B. Wägenbaur)

    Oggetto

    La domanda di annullare la decisione di reintegrare il ricorrente a seguito di un congedo di malattia successivamente alla data alla quale sarebbe stato idoneo al lavoro secondo i pareri medici.

    Dispositivo

    1)

    Il ricorso è respinto.

    2)

    CL sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dall’Agenzia europea dell'ambiente.


    (1)  GU C 86 del 23.3.2013, pag. 30.


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