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Document 62012CN0583

    Causa C-583/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Riigikohus (Estonia) il 12 dicembre 2012 — Sintax Trading OÜ/Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskus

    GU C 55 del 23.2.2013, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    23.2.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 55/5


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Riigikohus (Estonia) il 12 dicembre 2012 — Sintax Trading OÜ/Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskus

    (Causa C-583/12)

    2013/C 55/07

    Lingua processuale: l’estone

    Giudice del rinvio

    Riigikohus

    Parti

    Ricorrente: Sintax Trading OÜ

    Resistente: Maksu- ja Tolliamet

    Altra parte del procedimento: OÜ Acerra

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se la «procedura intesa a determinare se vi sia stata violazione di un diritto di proprietà intellettuale» di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 1383/2003 (1) possa essere attuata anche presso gli uffici doganali o se «l’autorità competente a deliberare nel merito» oggetto del capo III del regolamento debba essere distinta dalle autorità doganali.

    2)

    Atteso che, nel secondo considerando del regolamento n. 1383/2003, tra gli obiettivi del regolamento viene indicata la tutela dei consumatori e che, ai sensi del terzo considerando, occorre istituire una procedura adeguata che consenta l’intervento delle autorità doganali per assicurare, il più efficacemente possibile, il rispetto del divieto di introdurre nel territorio doganale della Comunità merci che violino un diritto di proprietà intellettuale, pur senza ostacolare la libertà del commercio legittimo cui si fa riferimento nel secondo considerando del regolamento medesimo nonché nel primo considerando del regolamento di applicazione n. 1891/2004 (2),

    Se il fatto che le misure previste all’articolo 17 del regolamento n. 1383/2003 possano essere applicate soltanto quando il titolare del diritto avvii la procedura di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento sia compatibile con i menzionati obiettivi, ovvero se, al fine di perseguire nel miglior modo possibile gli obiettivi medesimi, occorra riconoscere anche alle autorità doganali la possibilità di avviare detta procedura.


    (1)  Regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo all’intervento dell’autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti (GU L 196, pag. 7).

    (2)  Regolamento (CE) n. 1891/2004 della Commissione, del 21 ottobre 2004, recante le disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti (GU L 328, pag. 16).


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