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Document 62012CJ0485

    Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 10 aprile 2014.
    Maatschap T. van Oosterom en A. van Oosterom-Boelhouwer contro Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven.
    Agricoltura – Politica agricola comune – Regimi di sostegno diretto – Regolamento (CE) n. 73/2009 – Sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti – Sistema di identificazione delle parcelle agricole – Condizioni di ammissibilità all’aiuto – Controlli amministrativi – Controlli in loco – Regolamento (CE) n. 796/2004 – Determinazione delle superfici ammissibili – Telerilevamento – Ispezione fisica delle parcelle agricole.
    Causa C‑485/12.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2014:250

    SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

    10 aprile 2014 ( *1 )

    «Agricoltura — Politica agricola comune — Regimi di sostegno diretto — Regolamento (CE) n. 73/2009 — Sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti — Sistema di identificazione delle parcelle agricole — Condizioni di ammissibilità all’aiuto — Controlli amministrativi — Controlli in loco — Regolamento (CE) n. 796/2004 — Determinazione delle superfici ammissibili — Telerilevamento — Ispezione fisica delle parcelle agricole»

    Nella causa C‑485/12,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi), con decisione del 24 ottobre 2012, pervenuta in cancelleria il 31 ottobre 2012, nel procedimento

    Maatschap T. van Oosterom en A. van Oosterom-Boelhouwer

    contro

    Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

    LA CORTE (Prima Sezione),

    composta da A. Tizzano, presidente di sezione, A. Borg Barthet (relatore), E. Levits, S. Rodin e F. Biltgen, giudici,

    avvocato generale: J. Kokott

    cancelliere: A. Calot Escobar

    vista la fase scritta del procedimento,

    considerate le osservazioni presentate:

    per il governo dei Paesi Bassi, da M. Bulterman e M. de Ree, in qualità di agenti;

    per il governo tedesco, da T. Henze e J. Möller, in qualità di agenti;

    per il governo ellenico, da I.‑K. Chalkias e A.‑E. Vasilopoulou, in qualità di agenti;

    per il governo spagnolo, da N. Díaz Abad, in qualità di agente;

    per il governo polacco, da B. Majczyna e M. Szpunar, in qualità di agenti;

    per la Commissione europea, da B. Schima e B. Burggraaf, in qualità di agenti,

    vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 141, pag. 18), come modificato dal regolamento (CE) n. 972/2007 della Commissione, del 20 agosto 2007 (GU L 216, pag. 3; in prosieguo: il «regolamento n. 796/2004»).

    2

    Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Maatschap T. van Oosterom en A. van Oosterom-Boelhouwer (in prosieguo: la «Maatschap») e lo Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (Segretario di Stato per l’Economia, l’Agricoltura e l’Innovazione; in prosieguo: lo «Staatssecretaris»), in merito alle condizioni di determinazione della superficie ammissibile all’aiuto concesso a titolo del regime di pagamento unico per l’anno 2009.

    Contesto normativo

    Il regolamento (CE) n. 73/2009

    3

    Ai sensi dell’articolo 14, primo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30, pag. 16):

    «In ogni Stato membro è istituito ed è operativo un sistema integrato di gestione e di controllo (in seguito denominato “sistema integrato”)».

    4

    A norma dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 73/2009:

    «Il sistema integrato comprende i seguenti elementi:

    a)

    una banca dati informatizzata;

    b)

    un sistema di identificazione delle parcelle agricole;

    c)

    un sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all’aiuto;

    d)

    le domande di aiuto;

    e)

    un sistema integrato di controllo;

    f)

    un sistema unico di registrazione dell’identità degli agricoltori che presentano domande di aiuto».

    5

    Secondo l’articolo 17 dello stesso regolamento:

    «Il sistema di identificazione delle parcelle agricole è costituito sulla base di mappe o estremi catastali o altri riferimenti cartografici. Si utilizzano le tecniche del sistema informatizzato d’informazione geografica, comprese di preferenza ortoimmagini aeree o spaziali, con norme omogenee che garantiscono una precisione equivalente almeno a quella della cartografia su scala 1:10 000».

    6

    L’articolo 20 del medesimo regolamento stabilisce quanto segue:

    «1.   Gli Stati membri compiono controlli amministrativi sulle domande di aiuto per verificare le condizioni di ammissibilità all’aiuto.

    2.   I controlli amministrativi sono completati da un sistema di controlli in loco intesi a verificare l’ammissibilità all’aiuto. A questo scopo, gli Stati membri elaborano un piano di campionamento delle aziende agricole.

    Al fine di effettuare controlli in loco nelle parcelle agricole gli Stati membri possono impiegare tecniche di telerilevamento e del sistema globale di navigazione satellitare (GNSS).

    (...)».

    7

    L’articolo 29, paragrafo 3, del regolamento n. 73/2009 così dispone:

    «I pagamenti nell’ambito dei regimi di sostegno elencati nell’allegato I sono effettuati solo dopo che sia stata ultimata la verifica delle condizioni di ammissibilità a cura degli Stati membri a norma dell’articolo 20».

    8

    Ai sensi dell’articolo 146, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 73/2009:

    «I riferimenti in altri atti al regolamento (CE) n. 1782/2003 si intendono fatti al presente regolamento e sono letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato XVIII».

    Il regolamento n. 796/2004

    9

    Il regolamento n. 796/2004, sebbene abrogato, con effetto dal 1o gennaio 2010, dal regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento n. 73/2009 per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell’ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell’ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo (GU L 316, pag. 65), resta tuttavia applicabile ai fatti del procedimento principale. I suoi considerando 11, 36 e 40 enunciavano quanto segue:

    «(11)

    È opportuno disporre, a tutela degli interessi finanziari della Comunità, che i pagamenti previsti dal [regolamento n. 73/2009] siano erogati solo previo accurato controllo dei criteri di ammissibilità.

    (...)

    (36)

    Come regola generale, i controlli in loco delle superfici devono comprendere due parti: la prima parte consiste nella verifica e nella misurazione delle parcelle agricole dichiarate sulla base di materiale grafico, fotografie aeree, ecc; la seconda parte consiste in un’ispezione fisica delle parcelle stesse, intesa a verificarne la dimensione reale nonché, secondo il regime di aiuto in questione, le colture dichiarate e la loro qualità. Ove necessario, si deve procedere alle opportune misurazioni. Le ispezioni fisiche sul terreno possono essere effettuate sulla base di un campione.

    (...)

    (40)

    Occorre stabilire le condizioni per l’esecuzione dei controlli in loco mediante telerilevamento, prevedendo che, qualora la fotointerpretazione non fornisca risultati abbastanza chiari, si debba comunque ricorrere al controllo fisico».

    10

    Ai sensi dell’articolo 2, paragrafi 22 e 26, del regolamento n. 796/2004, si intendeva per:

    «22)

    “superficie determinata”: la superficie in ordine alla quale sono soddisfatte tutte le condizioni regolamentari per la concessione degli aiuti; nel caso del regime di pagamento unico, la superficie dichiarata può considerarsi determinata a condizione che sia effettivamente abbinata a un numero corrispondente di diritti all’aiuto;

    (...)

    26)

    “parcella di riferimento”: superficie geograficamente delimitata avente un’identificazione unica basata sul SIG nel sistema di identificazione nazionale di cui all’articolo [15 del regolamento n. 73/2009]».

    11

    L’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 796/2004 disponeva quanto segue:

    «I controlli amministrativi e in loco previsti dal presente regolamento sono effettuati in modo da consentire di verificare con efficacia il rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti nonché i requisiti e le norme in materia di condizionalità».

    12

    L’articolo 24 di detto regolamento così prevedeva:

    «1.   I controlli amministrativi di cui all’articolo [20 del regolamento n. 73/2009] consentono la rilevazione delle irregolarità, in particolare in maniera automatizzata per mezzo di strumenti informatici, comprese le verifiche incrociate:

    (...)

    c)

    tra le parcelle agricole dichiarate nella domanda unica e le parcelle di riferimento che figurano nell’apposito sistema di identificazione, onde accertare l’ammissibilità delle superfici in quanto tali;

    (...)

    2.   Le possibili irregolarità emerse dalle verifiche incrociate danno luogo a un controllo effettuato mediante qualsiasi altra procedura amministrativa considerata opportuna e all’occorrenza mediante un controllo in loco.

    (...)».

    13

    L’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento n. 796/2004 disponeva quanto segue:

    «Il numero complessivo di controlli in loco effettuati annualmente riguarda almeno il 5% degli agricoltori che presentano domanda per il regime di pagamento unico o per il regime di pagamento unico per superficie.

    (...)».

    14

    Ai sensi dell’articolo 27, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 796/2004:

    «1.   L’autorità competente seleziona i campioni di controllo per i controlli in loco previsti dal presente regolamento in base a un’analisi dei rischi e alla rappresentatività delle domande di aiuto presentate. (...)

    (…)

    3.   L’autorità competente registra i motivi della selezione di ciascun agricoltore da sottoporre a controllo in loco. L’ispettore che procede al controllo in loco ne è debitamente informato prima dell’inizio del controllo stesso».

    15

    L’articolo 29 del regolamento n. 796/2004, intitolato «Elementi dei controlli in loco», al secondo comma prevedeva quanto segue:

    «Gli Stati membri possono avvalersi delle tecniche del telerilevamento e dei sistemi mondiali di navigazione satellitare».

    16

    Ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 1, di detto regolamento:

    «Nei casi in cui si avvale della possibilità, prevista dall’articolo 29, secondo comma, di effettuare controlli in loco mediante telerilevamento, lo Stato membro ricorre:

    a)

    alla fotointerpretazione di immagini satellitari o fotografie aeree di tutte le parcelle agricole per ciascuna domanda da controllare, onde riconoscere le coperture vegetali e misurare la superficie;

    b)

    a ispezioni fisiche in campo di tutte le parcelle agricole per le quali la fotointerpretazione non consente di verificare l’esattezza della dichiarazione in maniera considerata accettabile dall’autorità competente».

    Procedimento principale e questione pregiudiziale

    17

    Il 13 maggio 2009 la Maatschap, un’azienda agricola, ha chiesto il versamento dei suoi diritti all’aiuto e, a tal fine, ha dichiarato quattordici parcelle per una superficie totale di 30,72 ettari.

    18

    Con decisione del 28 dicembre 2009, lo Staatssecretaris ha considerato la superficie di 30,72 ettari così dichiarata come «superficie determinata» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 22, del regolamento n. 796/2004 e ha fissato in EUR 11 888,12 l’importo dei diritti all’aiuto da versare anticipatamente per l’anno 2009.

    19

    La stessa decisione precisava che, in seguito alle osservazioni formulate dalla Commissione europea, il registro delle parcelle era in fase di aggiornamento e che i dati riguardanti le parcelle appartenenti alla Maatschap, in particolare quelli relativi agli elementi paesaggistici come siepi, fossi o sentieri, potevano essere modificati.

    20

    La domanda di pagamento unico presentata dalla Maatschap per il 2009 è stata oggetto di una nuova valutazione. Di conseguenza, lo Staatssecretaris ha rivalutato la superficie totale delle parcelle di cui trattasi in 27,84 ettari e, con decisione del 30 giugno 2010, l’importo del pagamento unico concesso alla Maatschap per il 2009 è stato fissato in EUR 8 643,02 (in prosieguo: la «decisione del 30 giugno 2010»). Tale decisione precisava che la Maatschap non era tuttavia tenuta a rimborsare la differenza tra questo importo e l’anticipo già percepito.

    21

    La Maatschap ha contestato detta decisione. Essa ha fatto valere, in particolare, che è stata data troppa importanza allo spazio lungo i fossi e che, poiché non si è correttamente tenuto conto delle ombre sulle fotografie aeree, la taglia degli alberi è stata sovrastimata. Essa ha contestato altresì la creazione di «miniparcelle» a seguito dell’esclusione dei sentieri. La Maatschap ha criticato la mancanza di precisione delle fotografie aeree sulle quali si è basato lo Staatssecretaris e ha reclamato una misurazione fisica in campo delle parcelle.

    22

    Con decisione del 27 gennaio 2011, dopo aver esaminato ancora una volta l’insieme degli elementi, lo Staatssecretaris ha fissato la superficie ammissibile in 28,14 ettari.

    23

    Con lettera del 4 marzo 2011, la Maatschap ha proposto ricorso contro tale decisione. Dinanzi al College van Beroep voor het bedrijfsleven (Corte d’appello per il contenzioso amministrativo in materia economica), essa sostiene che la superficie delle sue parcelle non è stata determinata correttamente. La Maatschap si basa, segnatamente, su un rapporto di misurazione redatto da una società privata mediante un sistema globale di navigazione satellitare e dal quale risulta che la superficie delle parcelle che essa ha dichiarato nella sua domanda è di 28,75 ettari.

    24

    Secondo lo Staatssecretaris, le superfici dichiarate dalla Maatschap nella sua domanda di aiuto sono state raffrontate con la versione aggiornata del sistema di identificazione delle parcelle agricole.

    25

    Per contro, il giudice del rinvio considera che la domanda di aiuto proposta dalla Maatschap è stata direttamente raffrontata con le fotografie aeree realizzate successivamente alla presentazione di tale domanda. Le stesse fotografie sarebbero state peraltro utilizzate per la mappatura del sistema di identificazione delle parcelle aggiornato annualmente. Tuttavia, secondo il giudice del rinvio, la decisione del 30 giugno 2010 è stata adottata unicamente sulla base di tali fotografie e dei dati di misurazione da esse ricavati.

    26

    In questo contesto, detto giudice ritiene che l’articolo 32 del regolamento n. 796/2004, che è espressamente applicabile qualora l’autorità competente proceda all’interpretazione di fotografie aeree nell’ambito di una verifica in loco, dovrebbe altresì applicarsi quando un’interpretazione del genere, come avviene nel procedimento principale, è effettuata nel quadro di un controllo amministrativo.

    27

    Orbene, lo stesso giudice ritiene che, a differenza di altre versioni linguistiche, la versione neerlandese dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 796/2004 dovrebbe essere interpretata nel senso che un controllo fisico in loco è necessario in tutti i casi in cui non sia possibile stabilire in base alle fotografie aeree la correttezza della dichiarazione dell’agricoltore interessato.

    28

    Ciò considerato, il College van Beroep voor het bedrijfsleven ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

    «Se l’articolo 32 del regolamento (CE) n. 796/2004 debba essere interpretato nel senso che deve essere sempre effettuata un’ispezione fisica in campo, prima che si possa decidere, in base alle fotografie aeree fatte per la valutazione di una dichiarazione, che la dichiarazione presentata da un agricoltore è inesatta».

    Sulla questione pregiudiziale

    Sulla ricevibilità

    29

    Il governo dei Paesi Bassi sostiene che la domanda di pronuncia pregiudiziale non è ricevibile, non essendo pertinente ai fini della risoluzione del procedimento principale, e che essa presenta carattere ipotetico. Tale governo fa valere che l’articolo 32 del regolamento n. 796/2004 riguarda i controlli in loco. Pertanto, dato che, nel procedimento principale, la domanda di aiuto proposta dalla Maatschap per l’anno 2009 non è stata presa in considerazione ai fini di un controllo in loco e nessun controllo in loco è stato realizzato presso tale impresa, detta disposizione non si applicherebbe.

    30

    Il governo dei Paesi Bassi aggiunge che, contrariamente a quanto dichiarato dal giudice del rinvio, la domanda proposta dalla Maatschap a titolo del pagamento unico per il 2009 non è stata raffrontata con le fotografie aeree, bensì con il registro delle parcelle, conformemente a quanto prevede l’articolo 24 del regolamento n. 796/2004.

    31

    Secondo costante giurisprudenza, le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che egli individua sotto la propria responsabilità, del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. Il rifiuto, da parte della Corte, di pronunciarsi su una domanda proposta da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con l’effettività o l’oggetto del procedimento principale, qualora la questione sia di tipo ipotetico o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte (v. sentenza Odar, C‑152/11, EU:C:2012:772, punto 24 e giurisprudenza ivi citata).

    32

    Detta presunzione di rilevanza non può essere messa in discussione dalla semplice circostanza che una delle parti nel procedimento principale contesti taluni fatti di cui non spetta alla Corte verificare l’esattezza e dai quali dipende la definizione dell’oggetto della controversia in esame (sentenza Amurta, C‑379/05, EU:C:2007:655, punto 65 e giurisprudenza ivi citata).

    33

    Orbene, la questione se la domanda di aiuto proposta dalla Maatschap per l’anno 2009 sia stata direttamente raffrontata con le fotografie aeree o con il registro delle parcelle costituisce proprio una questione rientrante nel contesto di fatto che non spetta alla Corte verificare.

    34

    Inoltre, la mera circostanza che le parcelle della Maatschap, secondo il governo dei Paesi Bassi, non siano state selezionate dalle autorità competenti per formare oggetto di un controllo in loco non è tale da far emergere in modo manifesto che la domanda di pronuncia pregiudiziale è di tipo ipotetico o non ha alcun rapporto con l’effettività o l’oggetto della controversia.

    35

    Infatti, il giudice del rinvio chiede l’interpretazione dell’articolo 32 del regolamento n. 796/2004 in circostanze come quelle della controversia dinanzi ad esso pendente, vale a dire quando la domanda di un agricoltore è stata direttamente raffrontata con fotografie aeree realizzate successivamente alla presentazione di tale domanda. Esso ritiene, infatti, che la norma prevista all’articolo 32 del regolamento n. 796/2004, la quale è espressamente applicabile qualora l’autorità competente proceda all’interpretazione di fotografie aeree nell’ambito di una verifica in loco, dovrebbe applicarsi altresì quando una siffatta interpretazione sia effettuata nel quadro di un controllo qualificato come «amministrativo» dalle autorità competenti.

    36

    Pertanto, l’argomento del governo dei Paesi Bassi secondo cui lo Staatssecretaris, nel contesto del procedimento principale, ha effettuato esclusivamente un controllo amministrativo ai sensi dell’articolo 24 del regolamento n. 796/2004 non è idoneo a rendere irricevibile la domanda di pronuncia pregiudiziale.

    37

    Di conseguenza, la domanda di pronuncia pregiudiziale deve essere considerata ricevibile.

    Nel merito

    38

    Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se il regolamento n. 796/2004 debba essere interpretato nel senso che, qualora, nell’ambito di un aggiornamento del sistema di identificazione delle parcelle agricole, l’autorità nazionale competente verifichi l’ammissibilità all’aiuto delle parcelle dichiarate nella domanda di pagamento unico di un agricoltore basandosi su immagini aeree realizzate successivamente alla presentazione di tale domanda, detta autorità, conformemente a quanto prevede l’articolo 32, paragrafo 1, del medesimo regolamento, è tenuta ad effettuare un’ispezione fisica in campo nel caso in cui ritenga inesatta la dichiarazione resa da detto agricoltore.

    39

    In via preliminare, va ricordato che, secondo quanto prevede l’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento n. 73/2009, gli Stati membri compiono controlli amministrativi sulle domande di aiuto presentate dagli agricoltori per verificare le condizioni di ammissibilità all’aiuto.

    40

    Come risulta dall’articolo 24, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 796/2004, i controlli amministrativi consentono di rilevare le irregolarità e, segnatamente, di accertare l’ammissibilità delle superfici dichiarate.

    41

    A tal fine, gli Stati membri, come risulta dagli articoli 14 e 15 del regolamento n. 73/2009, sono tenuti in particolare ad istituire un sistema di identificazione delle parcelle, che consente di raffrontare le parcelle dichiarate nella domanda di aiuto presentata dall’agricoltore con le parcelle di riferimento che figurano in tale sistema.

    42

    Inoltre, l’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 73/2009 stabilisce che detti controlli amministrativi sono completati da un sistema di controlli in loco.

    43

    In base all’articolo 27 del regolamento n. 796/2004, i controlli in loco sono realizzati a partire da un campione di controllo selezionato dall’autorità competente in funzione di un’analisi dei rischi e tenendo conto di un fattore di rappresentatività delle domande di aiuto presentate. L’articolo 24, paragrafo 2, del medesimo regolamento prevede, inoltre, che un controllo in loco possa essere effettuato qualora il controllo amministrativo abbia fatto emergere irregolarità.

    44

    Peraltro, conformemente all’articolo 29 del regolamento n. 796/2004, gli Stati membri, per realizzare i controlli in loco, hanno la possibilità di avvalersi del telerilevamento. L’articolo 32, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento precisa che il telerilevamento è effettuato mediante la fotointerpretazione di immagini satellitari o fotografie aeree, mentre detto paragrafo, alla lettera b), prevede un’ispezione fisica in campo delle parcelle agricole per le quali la fotointerpretazione non consente di verificare l’esattezza della dichiarazione dell’agricoltore in maniera considerata accettabile dall’autorità competente.

    45

    In tale contesto, il giudice del rinvio ritiene che l’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento n. 796/2004 sia applicabile alla controversia dinanzi ad esso pendente in quanto lo Staatsecretaris ha raffrontato le parcelle agricole dichiarate dalla Maatschap nella sua domanda con le fotografie aeree realizzate successivamente alla presentazione di tale domanda.

    46

    Occorre rammentare al riguardo che dalla formulazione dell’articolo 32 del regolamento n. 796/2004 nonché dall’impianto sistematico di tale regolamento emerge inequivocabilmente che detto articolo è applicabile ai controlli in loco.

    47

    Orbene, nel procedimento principale non risulta, salvo verifica da parte del giudice del rinvio, che la domanda della Maatschap abbia formato oggetto di un controllo del genere.

    48

    Infatti, dalla decisione di rinvio non risulta che le parcelle della Maatschap siano state selezionate, sulla base di un’analisi dei rischi, per costituire oggetto di un controllo in loco in applicazione dell’articolo 27 del regolamento n. 796/2004, né che l’autorità competente abbia ritenuto opportuno, ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, dello stesso regolamento, effettuare un controllo del genere a seguito di irregolarità che siano state rilevate a seguito di verifiche incrociate.

    49

    Di conseguenza, non si può considerare a priori che lo Staatssecretaris abbia agito nell’ambito dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 796/2004.

    50

    Tale valutazione non è rimessa in discussione dalla circostanza che il controllo che ha portato all’adozione della decisione del 30 giugno 2010 sia stato realizzato a partire da fotografie aeree eseguite, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, ai fini dell’aggiornamento del sistema di identificazione delle parcelle agricole.

    51

    Da un lato, infatti, dall’articolo 17 del regolamento n. 73/2009, in base al quale il sistema di identificazione delle parcelle agricole comprende di preferenza ortoimmagini aeree o spaziali, emerge che la fotointerpretazione di immagini satellitari o fotografie aeree può anche servire a determinare la superficie ammissibile a un aiuto nell’ambito di controlli amministrativi.

    52

    Dall’altro lato, il fatto che lo Staatssecretaris non abbia controllato le parcelle dichiarate dalla Maatschap sulla base del sistema di identificazione delle parcelle, ma a partire da fotografie aeree realizzate successivamente alla presentazione della sua domanda di aiuto, non esclude che, nelle circostanze del procedimento principale, il controllo così effettuato possa essere qualificato come «amministrativo».

    53

    È vero che l’articolo 24 del regolamento n. 796/2004 prevede che la rilevazione delle irregolarità avvenga, in particolare, in modo automatizzato per mezzo di strumenti informatici. Il paragrafo 1, lettera c), del medesimo articolo precisa, al riguardo, che i controlli amministrativi includono le verifiche incrociate tra le parcelle agricole dichiarate nella domanda unica e le parcelle di riferimento che figurano nell’apposito sistema di identificazione, onde accertare l’ammissibilità delle superfici in quanto tali.

    54

    In considerazione della complessità del sistema integrato, e tenuto conto del fatto che i controlli amministrativi, a differenza dei controlli in loco che possono essere realizzati su campioni, devono riguardare la totalità delle domande di aiuto, è infatti indispensabile utilizzare mezzi tecnici e metodi di controllo adeguati al fine di poter trattare efficacemente il numero elevato di domande.

    55

    Tuttavia, nessuna disposizione dei regolamenti nn. 73/2009 e 796/2004 osta a che i controlli amministrativi diretti a verificare l’ammissibilità all’aiuto delle superfici dichiarate da un agricoltore nella sua domanda siano realizzati parzialmente in modo non automatizzato e sulla base di immagini aeree che non fanno parte integrante del sistema di identificazione delle parcelle agricole, purché tali controlli consentano di garantire, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 796/2004, una verifica efficace dell’osservanza delle condizioni di concessione degli aiuti nonché dei requisiti e delle norme applicabili in materia di condizionalità.

    56

    Una situazione del genere potrà verificarsi, in particolare, qualora, come nel procedimento principale, i controlli amministrativi diretti ad accertare l’ammissibilità all’aiuto delle parcelle dichiarate da un agricoltore non possano essere interamente effettuati sulla base del sistema di identificazione delle parcelle agricole a causa dell’aggiornamento simultaneo di quest’ultimo.

    57

    Il sistema di identificazione delle parcelle agricole consente di individuare l’insieme di tali parcelle e di collocarle geograficamente, al fine, segnatamente, di permettere all’autorità competente di controllare che le condizioni di ammissibilità all’aiuto di dette parcelle siano soddisfatte. Pertanto, affinché i controlli automatizzati possano essere effettuati sulla base di tale sistema, è indispensabile che i dati relativi alle parcelle di cui trattasi siano esatti.

    58

    In mancanza, spetta all’autorità competente adottare le misure necessarie per garantire, conformemente all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 796/2004, una verifica efficace del rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti che comprenda, se del caso, l’esame delle parcelle dichiarate dall’agricoltore raffrontandole con immagini aeree recenti che non fanno parte integrante del sistema di identificazione delle parcelle agricole.

    59

    L’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento n. 796/2004 prevede che la constatazione di inesattezze nella dichiarazione dell’agricoltore debba dare luogo a qualsiasi procedura amministrativa considerata opportuna e, all’occorrenza, ad un controllo in loco. Conformemente all’obiettivo di cui all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 796/2004, lo stesso deve valere altresì qualora le irregolarità si siano rivelate a seguito di un raffronto effettuato tra le parcelle agricole dichiarate nella domanda di pagamento unico e immagini aeree recenti dirette all’aggiornamento del sistema di identificazione delle parcelle agricole.

    60

    Come risulta dalla formulazione dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento n. 796/2004, spetta tuttavia all’autorità competente valutare le misure da adottare in caso di irregolarità constatata.

    61

    Pertanto, l’autorità competente, qualora non abbia dubbi sui dati di misurazione che ha ricavato dalle immagini aeree a sua disposizione, non può comunque essere tenuta a procedere ad una misurazione in loco delle parcelle di cui trattasi. In caso contrario, infatti, il potere discrezionale così riconosciuto all’autorità competente sarebbe vanificato.

    62

    Un’interpretazione del genere è del resto conforme all’impianto sistematico del regolamento n. 796/2004. Infatti, l’articolo 26 del regolamento n. 796/2004 prevede che gli Stati membri siano tenuti a realizzare controlli in loco mediante campionamento e in proporzioni minime. Orbene, la possibilità di procedere solamente a un numero ridotto di controlli in loco, offerta agli Stati membri per evidenti motivi di costo, sarebbe compromessa se le autorità competenti dovessero effettuare un’ispezione in campo qualora sia constatata un’irregolarità.

    63

    Alla luce del complesso delle suesposte considerazioni, si deve rispondere alla questione sollevata dichiarando che il regolamento n. 796/2004 deve essere interpretato nel senso che, qualora le verifiche incrociate automatizzate dirette ad accertare l’ammissibilità all’aiuto delle parcelle dichiarate nella domanda di pagamento unico di un agricoltore siano completate, a causa dell’aggiornamento in corso del sistema di identificazione delle parcelle agricole, da una verifica sulla base di immagini aeree recenti in esito alla quale si giunge alla constatazione di inesattezze nella dichiarazione di quest’ultimo, l’autorità competente non è tenuta ad effettuare un’ispezione in campo, ma dispone, conformemente all’articolo 24, paragrafo 2, del medesimo regolamento, di un potere discrezionale in ordine alle misure da adottare di conseguenza. In particolare, detta autorità non può essere tenuta ad effettuare una misurazione in campo delle parcelle di cui trattasi qualora non abbia alcun dubbio sui dati di misurazione che essa ha ricavato dalle immagini aeree a sua disposizione.

    Sulle spese

    64

    Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

     

    Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

     

    Il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, come modificato dal regolamento (CE) n. 972/2007 della Commissione, del 20 agosto 2007, deve essere interpretato nel senso che, qualora le verifiche incrociate automatizzate dirette ad accertare l’ammissibilità all’aiuto delle parcelle dichiarate nella domanda di pagamento unico di un agricoltore siano completate, a causa dell’aggiornamento in corso del sistema di identificazione delle parcelle agricole, da una verifica sulla base di immagini aeree recenti in esito alla quale si giunge alla constatazione di inesattezze nella dichiarazione di quest’ultimo, l’autorità competente non è tenuta ad effettuare un’ispezione in campo ma dispone, conformemente all’articolo 24, paragrafo 2, del medesimo regolamento, di un potere discrezionale in ordine alle misure da adottare di conseguenza. In particolare, detta autorità non può essere tenuta ad effettuare una misurazione in campo delle parcelle di cui trattasi qualora non abbia alcun dubbio sui dati di misurazione che essa ha ricavato dalle immagini aeree a sua disposizione.

     

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: il neerlandese.

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