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Document 62012CA0270
Case C-270/12: Judgment of the Court (Grand Chamber) of 22 January 2014 — United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v European Parliament, Council of the European Union (Regulation (EU) No 236/2012 — Short selling and certain aspects of credit default swaps — Article 28 — Validity — Legal basis — Powers of intervention conferred on the European Securities and Markets Authority in exceptional circumstances)
Causa C-270/12: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 22 gennaio 2014 — Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord/Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea [Regolamento (UE) n. 236/2012 — Vendite allo scoperto e taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell’emittente (credit default swap) — Articolo 28 — Validità — Base giuridica — Poteri di intervento attribuiti all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati in circostanze eccezionali]
Causa C-270/12: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 22 gennaio 2014 — Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord/Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea [Regolamento (UE) n. 236/2012 — Vendite allo scoperto e taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell’emittente (credit default swap) — Articolo 28 — Validità — Base giuridica — Poteri di intervento attribuiti all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati in circostanze eccezionali]
GU C 85 del 22.3.2014, p. 4–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
22.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 85/4 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 22 gennaio 2014 — Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord/Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea
(Causa C-270/12) (1)
(Regolamento (UE) n. 236/2012 - Vendite allo scoperto e taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell’emittente (credit default swap) - Articolo 28 - Validità - Base giuridica - Poteri di intervento attribuiti all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati in circostanze eccezionali)
2014/C 85/06
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: A. Robinson, agente, assistito da J. Stratford, QC, e A. Henshaw, barrister)
Convenuti: Parlamento europeo (rappresentanti: A. Neergaard, R. Van de Westelaken, D. Gauci e A. Gros-Tchorbadjiyska, agenti), Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: H. Legal, A. De Elera e E. Dumitriu-Segnana, agenti)
Intervenienti a sostegno dei convenuti: Regno di Spagna (rappresentante: A. Rubio González, agente), Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues, D. Colas e E. Ranaivoson, agenti), Repubblica italiana (rappresentante: G. Palmieri, agente, assistita da F. Urbani Neri, avvocato dello Stato), Commissione europea (rappresentanti: T. van Rijn, B. Smulders, C. Zadra e R. Vasileva, agenti)
Oggetto
Ricorso di annullamento — Validità dell’articolo 28 del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell’emittente (credit default swap) (GU L 86, pag. 1) — Equilibrio istituzionale — Violazione delle condizioni stabilite dalla giurisprudenza della Corte per la delega dei poteri alle agenzie — Violazione degli articoli 290 e 291 TFUE — Violazione dell’articolo 114 TFUE — Attribuzione dei poteri di intervento all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Aesfem) — Margine di discrezionalità conferito all’Aesfem per quanto riguarda la necessità del suo intervento e le misure da adottare — Carattere delle misure che possono essere adottate dall’Aesfem
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è condannato alle spese. |
3) |
Il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana e la Commissione europea sopporteranno ciascuno le proprie spese. |