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Document 62011TO0149
Order of the General Court (Sixth Chamber) of 12 October 2011.#GS Gesellschaft für Umwelt- und Energie-Serviceleistungen mbH v European Parliament and Council of the European Union.#Action for annulment - Regulation (EU) No 1210/2010 - Right of the Member States to refuse the reimbursement of euro coins unfit for circulation - No direct concern - Inadmissible.#Case T-149/11.
Ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 12 ottobre 2011.
GS Gesellschaft für Umwelt- und Energie-Serviceleistungen mbH contro Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea.
Ricorso di annullamento - Regolamento (UE) n. 1210/2010 - Facoltà degli Stati membri di rifiutare il rimborso delle monete in euro non adatte alla circolazione - Assenza di destinazione diretta - Irricevibilità.
Causa T-149/11.
Ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 12 ottobre 2011.
GS Gesellschaft für Umwelt- und Energie-Serviceleistungen mbH contro Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea.
Ricorso di annullamento - Regolamento (UE) n. 1210/2010 - Facoltà degli Stati membri di rifiutare il rimborso delle monete in euro non adatte alla circolazione - Assenza di destinazione diretta - Irricevibilità.
Causa T-149/11.
Raccolta della Giurisprudenza 2011 II-00359*
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2011:590
Ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) 12 ottobre 2011 – GS / Parlamento e Consiglio
(causa T-149/11)
«Ricorso di annullamento – Regolamento (UE) n. 1210/2010 – Facoltà degli Stati membri di rifiutare il rimborso delle monete in euro non adatte alla circolazione – Insussistenza di incidenza diretta – Irricevibilità»
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Disposizione di un regolamento che lascia agli Stati membri la facoltà di rifiutare il rimborso di monete in euro non adatte alla circolazione – Insussistenza di incidenza diretta sul ricorrente – Irricevibilità (Art. 230, quarto comma, CE; artt. 263, quarto comma, TFUE e 288, secondo comma, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1210/2010) (v. punti 18‑19, 24‑25, 28)
Oggetto
Domanda di annullamento dell’art. 8, n. 2, seconda frase, del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio 15 dicembre 2010, n. 1210, relativo all’autenticazione delle monete in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione (GU L 339, pag. 1). |
Dispositivo
1) |
Il ricorso è irricevibile. |
2) |
La GS Geselleschaft für Umwelt- und Energie-Serviceleistungen mbH sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea. |
3) |
Non vi è più luogo a provvedere sulla domanda di intervento del Regno di Spagna. |