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Document 62011TB0543

    Causa T-543/11: Ordinanza del Tribunale del 3 luglio 2012 — Ghreiwati/Consiglio ( «Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti della Siria — Cancellazione dall’elenco delle persone interessate — Ricorso di annullamento — Non luogo a provvedere» )

    GU C 273 del 8.9.2012, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.9.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 273/9


    Ordinanza del Tribunale del 3 luglio 2012 — Ghreiwati/Consiglio

    (Causa T-543/11) (1)

    (Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti della Siria - Cancellazione dall’elenco delle persone interessate - Ricorso di annullamento - Non luogo a provvedere)

    2012/C 273/15

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Emad Ghreiwati (Al Maliki, Siria) (rappresentante: P.-F. Gaborit, avvocato)

    Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M.-M. Joséphidès e B. Driessen, agenti)

    Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: S. Bartelt ed E. Cujo, agenti)

    Oggetto

    Domanda di annullamento, da un lato, del regolamento (UE) n. 878/2011 del Consiglio, del 2 settembre 2011, che modifica il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 228, pag. 1), e della decisione 2011/522/PESC del Consiglio, del 2 settembre 2011, che modifica la decisione 2011/273/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 228, pag. 16), e, dall’altro, del regolamento (UE) n. 950/2011 del Consiglio, del 23 settembre 2011, che modifica il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 247, pag. 3), e della decisione 2011/628/PESC del Consiglio, del 23 settembre 2011, che modifica la decisione 2011/273/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 247, pag. 17), nei limiti in cui il nome del ricorrente è stato inserito negli elenchi delle persone cui si applicano le misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

    Dispositivo

    1)

    Non vi è più luogo a provvedere sul ricorso.

    2)

    Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese.

    3)

    La Commissione europea sopporterà le proprie spese.


    (1)  GU C 355 del 3.12.2011.


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