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Document 62011TB0543
Case T-543/11: Order of the General Court of 3 July 2012 — Ghreiwati v Council (Common foreign and security policy — Restrictive measures taken against Syria — Withdrawal from the list of persons concerned — Action for annulment — No need to adjudicate)
Causa T-543/11: Ordinanza del Tribunale del 3 luglio 2012 — Ghreiwati/Consiglio ( «Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti della Siria — Cancellazione dall’elenco delle persone interessate — Ricorso di annullamento — Non luogo a provvedere» )
Causa T-543/11: Ordinanza del Tribunale del 3 luglio 2012 — Ghreiwati/Consiglio ( «Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti della Siria — Cancellazione dall’elenco delle persone interessate — Ricorso di annullamento — Non luogo a provvedere» )
GU C 273 del 8.9.2012, p. 9–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
8.9.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 273/9 |
Ordinanza del Tribunale del 3 luglio 2012 — Ghreiwati/Consiglio
(Causa T-543/11) (1)
(Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti della Siria - Cancellazione dall’elenco delle persone interessate - Ricorso di annullamento - Non luogo a provvedere)
2012/C 273/15
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Emad Ghreiwati (Al Maliki, Siria) (rappresentante: P.-F. Gaborit, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M.-M. Joséphidès e B. Driessen, agenti)
Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: S. Bartelt ed E. Cujo, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento, da un lato, del regolamento (UE) n. 878/2011 del Consiglio, del 2 settembre 2011, che modifica il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 228, pag. 1), e della decisione 2011/522/PESC del Consiglio, del 2 settembre 2011, che modifica la decisione 2011/273/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 228, pag. 16), e, dall’altro, del regolamento (UE) n. 950/2011 del Consiglio, del 23 settembre 2011, che modifica il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 247, pag. 3), e della decisione 2011/628/PESC del Consiglio, del 23 settembre 2011, che modifica la decisione 2011/273/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 247, pag. 17), nei limiti in cui il nome del ricorrente è stato inserito negli elenchi delle persone cui si applicano le misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
Dispositivo
1) |
Non vi è più luogo a provvedere sul ricorso. |
2) |
Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese. |
3) |
La Commissione europea sopporterà le proprie spese. |