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Document 62011TA0090

    Causa T-90/11: Sentenza del Tribunale 10 dicembre 2014 — ONP e a./Commissione ( «Concorrenza — Intese — Mercato francese delle analisi di biologia medica — Decisione che accerta la violazione dell’articolo 101 TFUE — Associazione di imprese — Ordine professionale — Oggetto dell’ispezione e dell’indagine — Requisiti di applicazione dell’articolo 101 TFUE — Violazione per oggetto — Prezzo minimo e ostacoli allo sviluppo di gruppi di laboratori — Infrazione unica e continuata — Prova — Errori nella valutazione in punto di fatto e errori di diritto — Importo dell’ammenda — Punto 37 degli orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006 — Competenza estesa al merito» )

    GU C 34 del 2.2.2015, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    2.2.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 34/26


    Sentenza del Tribunale 10 dicembre 2014 — ONP e a./Commissione

    (Causa T-90/11) (1)

    ((«Concorrenza - Intese - Mercato francese delle analisi di biologia medica - Decisione che accerta la violazione dell’articolo 101 TFUE - Associazione di imprese - Ordine professionale - Oggetto dell’ispezione e dell’indagine - Requisiti di applicazione dell’articolo 101 TFUE - Violazione per oggetto - Prezzo minimo e ostacoli allo sviluppo di gruppi di laboratori - Infrazione unica e continuata - Prova - Errori nella valutazione in punto di fatto e errori di diritto - Importo dell’ammenda - Punto 37 degli orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006 - Competenza estesa al merito»))

    (2015/C 034/30)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrenti: Ordre national des pharmaciens (ONP) (Parigi, Francia), Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (CNOP) (Parigi) e Conseil central de la section G de l’Ordre national des pharmaciens (CCG) (Parigi) (rappresentanti: O. Saumon, L. Defalque e T. Bontinck e A. Guillerme, avvocati)

    Convenuta: Commissionee europea (rappresentanti: F. Castilla Contreras, C. Giolito, B. Mongin e N. von Lingen, agenti)

    Interveniente a sostegno della convenuta: Labco (Parigi, Francia) (rappresentanti: N. Korogiannakis, M. Koppet e B. Dederichs, avvocati)

    Oggetto

    Domanda di annullamento della decisione C (2010) 8952 def. della Commissione, dell’8 dicembre 2010, relativa ad una procedura di applicazione dell’articolo 101 [TFUE] (procedimento 39510 –Labco/ONP) e, in subordine, domanda di riduzione dell'ammenda inflitta alle ricorrenti

    Dispositivo

    1)

    L’importo dell’ammenda inflitta congiuntamente e solidalmente all’Ordre national des pharmaciens (ONP), al Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (CNOP) e al Conseil central de la section G de l’Ordre national des pharmaciens (CCG) all’articolo 3 della decisione C (2010) 8952 def. della Commissione, dell’8 dicembre 2010, relativa ad una procedura di applicazione dell’articolo 101 [TFUE] (procedimento 39510 –Labco/ONP) è pari a EUR 4,75 milioni.

    2)

    Il ricorso è respinto quanto al resto.

    3)

    La Commissione europea sopporterà le proprie spese e un decimo di quelle sostenute dall’ONP, dal CNOP e dal CCG.

    4)

    L’ONP, il CNOP e il CCG sopporteranno i nove decimi delle proprie spese.

    5)

    La Labco sopporterà le proprie spese.


    (1)  GU C 173 dell’11.6.2011.


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