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Document 62011FN0100

Causa F-100/11: Ricorso presentato il 5 ottobre 2011 — ZZ/Commissione

GU C 25 del 28.1.2012, pp. 67–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 25/67


Ricorso presentato il 5 ottobre 2011 — ZZ/Commissione

(Causa F-100/11)

(2012/C 25/129)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: ZZ (Rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento della decisione con la quale la Commissione a rifiutato di corrispondere al ricorrente le indennità giornaliere in relazione alla decisione del suo trasferimento dalla delegazione in Angola alla sede a Bruxelles.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione, promanante ovvero comunque riconducibile alla convenuta, di ripulsa, sia essa ripulsa comunque formatasi e sia essa ripulsa parziale ovvero totale, dei petita attorei di cui alla domanda datata 10 agosto 2010, inviata all’ APN al più tardi il 13 agosto 2010;

annullare, quatenus opus est, la nota datata 22 dicembre 2010, pervenuta al ricorrente in data non anteriore all’ 11 febbraio 2011;

annullare la decisione, promanante dalla Commissione, sia essa ripulsa comunque formatasi, dei petita attorei di cui al reclamo datato 24 febbraio 2011;

condannare la convenuta a corrispondere all’attore le indennità pecuniarie di natura giornaliera, di cui all’art. 10 dell’Allegato VII allo Statuto dei funzionari dell’Unione europea, indennità de quibus spettanti al ricorrente: (a) in relazione alla decisione datata 18 marzo 2002, promanante dalla Commissione, inerente il trasferimento del medesimo e del suo posto dalla Delegazione della CE a Luanda (Angola) alla Sede centrale della medesima a Bruxelles, della quale decisione 18 marzo 2002 fu sentenza emessa in data 14 settembre 2011 nella causa T-236/02, Marcuccio/Commissione; (b) a far tempo dal 1o aprile 2002, giorno quest’ultimo di decorrenza della decisione 18 marzo 2002, e per i successivi giorni centoventi di calendario;

condannare la convenuta a corrispondere al ricorrente gli interessi sulle indennità de quibus, sia moratori che compensatori della svalutazione monetaria intercorsa tra il 31 luglio 2002 e la data di effettiva erogazione delle medesime, interessi de quibus da calcolarsi nella misura del 10 % all’anno e con capitalizzazione annuale a far tempo dal 31 luglio 2002;

condannare la convenuta alle spese.


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