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Document 62011CA0463
Case C-463/11: Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 18 April 2013 (request for a preliminary ruling from the Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg — Germany) — L v M (Directive 2001/42/EC — Assessment of the effects of certain plans and programmes on the environment — Article 3(4) and (5) — Determination of the type of plans likely to have significant environmental effects — Building plan ‘for development within an urban area’ exempted from an environmental assessment under national legislation — Incorrect assessment of the qualitative condition of ‘inner city development’ — No effect on the legal validity of the building plan — Effectiveness of the directive undermined)
Causa C-463/11: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 18 aprile 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg — Germania) — L/M (Direttiva 2001/42/CE — Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente — Articolo 3, paragrafi 4 e 5 — Determinazione del tipo di piani che possono avere effetti significativi sull’ambiente — Piani regolatori «di sviluppo interno» dispensati dalla valutazione ambientale in forza del diritto nazionale — Errata valutazione della qualità dello «sviluppo interno» — Assenza di effetti sulla validità del piano di costruzione — Compromissione dell’effetto utile della direttiva)
Causa C-463/11: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 18 aprile 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg — Germania) — L/M (Direttiva 2001/42/CE — Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente — Articolo 3, paragrafi 4 e 5 — Determinazione del tipo di piani che possono avere effetti significativi sull’ambiente — Piani regolatori «di sviluppo interno» dispensati dalla valutazione ambientale in forza del diritto nazionale — Errata valutazione della qualità dello «sviluppo interno» — Assenza di effetti sulla validità del piano di costruzione — Compromissione dell’effetto utile della direttiva)
GU C 164 del 8.6.2013, p. 4–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
8.6.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 164/4 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 18 aprile 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg — Germania) — L/M
(Causa C-463/11) (1)
(Direttiva 2001/42/CE - Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente - Articolo 3, paragrafi 4 e 5 - Determinazione del tipo di piani che possono avere effetti significativi sull’ambiente - Piani regolatori «di sviluppo interno» dispensati dalla valutazione ambientale in forza del diritto nazionale - Errata valutazione della qualità dello «sviluppo interno» - Assenza di effetti sulla validità del piano di costruzione - Compromissione dell’effetto utile della direttiva)
2013/C 164/06
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: L
Convenuto: M
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg — Interpretazione dell’articolo 3, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (GU L 197, pag. 30) — Ambito d’applicazione — Normativa nazionale che prevede una procedura accelerata che non comporta alcuna valutazione ambientale per l’adozione di piani regolatori relativi a piccole aree a livello locale le quali soddisfano determinati criteri qualitativi e quantitativi — Errata valutazione dei criteri qualitativi
Dispositivo
L’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, letto in combinato disposto con il paragrafo 4 del medesimo articolo, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale come quella oggetto del procedimento principale, secondo la quale la violazione di una condizione qualitativa, richiesta dalla norma di trasposizione di tale direttiva per dispensare l’adozione di un tipo particolare di piano di costruzione da una valutazione ambientale ai sensi della suddetta direttiva, non incide sulla validità di tale piano.