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Document 62010TJ0348

    Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) dell'8 maggio 2012.
    Luigi Panzeri contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).
    Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo Royal Veste e premia lo sport - Marchi denominativi anteriori, comunitario e internazionale, veste lo sport - Marchio figurativo anteriore non registrato panzeri veste lo sport - Impedimenti relativi alla registrazione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009.
    Causa T-348/10.

    Raccolta della Giurisprudenza 2012 -00000

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2012:221





    Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) dell’8 maggio 2012 —
    Panzeri / UAMI — Royal Trophy (Royal Veste e premia lo sport)

    (causa T‑348/10)

    «Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo Royal Veste e premia lo sport — Marchi denominativi anteriori, comunitario e internazionale, veste lo sport — Marchio figurativo anteriore non registrato panzeri veste lo sport — Impedimenti relativi alla registrazione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009»

    Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 31, 39-40)

    Oggetto

    Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 20 maggio 2010 (procedimento R 988/2009‑1), relativa ad un procedimento di opposizione tra il sig. Luigi Panzeri e la Royal Trophy Srl.

    Dispositivo

    1)

    La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 20 maggio 2010 (procedimento R 988/2009‑1) è annullata.

    2)

    Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

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