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Document 62010CN0547

    Causa C-547/10 P: Impugnazione proposta il 23 novembre 2010 dalla Confederazione svizzera avverso la sentenza del Tribunale 9 settembre 2010 , causa T-319/05, Confederazione svizzera/Commissione europea; altre parti nel procedimento: Repubblica federale di Germania e Landkreis Waldshut

    GU C 30 del 29.1.2011, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.1.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 30/26


    Impugnazione proposta il 23 novembre 2010 dalla Confederazione svizzera avverso la sentenza del Tribunale 9 settembre 2010, causa T-319/05, Confederazione svizzera/Commissione europea; altre parti nel procedimento: Repubblica federale di Germania e Landkreis Waldshut

    (Causa C-547/10 P)

    ()

    2011/C 30/43

    Lingua processuale: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: Confederazione svizzera (rappresentante: avv. S. Hirsbrunner)

    Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Repubblica federale di Germania, Landkreis Waldshut

    Conclusioni della ricorrente

    La ricorrente chiede che la Corte voglia:

    annullare la sentenza del Tribunale 9 settembre 2010, causa T-319/05, conformemente all’art. 61 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea;

    qualora ritenga cha la causa sia matura per essere decisa, annullare la decisione della Commissione europea 5 dicembre 2003, 2004/12/CE, e, conformemente all’art. 122, primo comma, del regolamento di procedura della Corte di giustizia, condannare la Commissione europea alle spese di tutto il procedimento comprese quelle afferenti al primo grado;

    qualora ritenga che la causa non sia matura per essere decisa, rinviare la stessa al Tribunale affinché esso statuisca conformemente alla sua analisi giuridica e riservare al Tribunale la decisione sulle spese del procedimento di impugnazione.

    Motivi e principali argomenti

    L’impugnazione è proposta avverso la sentenza del Tribunale 9 settembre 2010, causa T-319/05 (in prosieguo: la «sentenza impugnata»). Con la sentenza impugnata è stato respinto il ricorso proposto dalla ricorrente avverso la decisione della Commissione 5 dicembre 2003, 2004/12/CE (in prosieguo: la «decisione impugnata»), relativa al 213o regolamento di applicazione della normativa tedesca in materia di traffico aereo, che stabilisce procedure per l’atterraggio e il decollo strumentali all’aeroporto di Zurigo del 15 gennaio 2003 (in prosieguo: il «213o regolamento di applicazione»), nella sua versione modificata dal primo regolamento 1o aprile 2003 di modifica del 213o regolamento di applicazione (in prosieguo: le «disposizioni tedesche di cui trattasi»).

    La ricorrente deduce i seguenti motivi:

    1)

    Il Tribunale sarebbe incorso in errore di diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dell’art. 9, n. 1, del regolamento n. 2408/92, in quanto avrebbe inteso il suo ambito di applicazione come comprendente esclusivamente limitazioni all’esercizio dei diritti di traffico. Il Tribunale avrebbe inoltre omesso di considerare che una tale interpretazione dell’art. 9, n. 1, del regolamento n. 2408/92, anche qualora fosse possibile nel contesto dell’Unione europea, non sarebbe opponibile alla ricorrente in virtù dell’art. 1, n. 2, dell’Accordo.

    2)

    Il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato e applicato l’obbligo di motivazione di cui all’art. 296 TFUE (ex art. 253 CE), astenendosi dal censurare che la Commissione aveva escluso senza motivo l’applicabilità dell’art. 9, n. 1, del regolamento n. 2408/92. Inoltre, il Tribunale riterrebbe erroneamente che non costituisca una sostituzione della motivazione in corso di giudizio il fatto che, in corso di giudizio, la Commissione abbia sostituito la motivazione fornita nella decisione impugnata con una «spiegazione» completamente nuova.

    3)

    Il Tribunale sarebbe incorso in errore di diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dell’art. 8, n. 3, del regolamento n. 2408/92, in quanto non avrebbe preso in considerazione i diritti dei gestori degli aeroporti e dei residenti nelle zone ad essi limitrofe.

    4)

    Il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato e applicato il principio di non discriminazione. Esso sarebbe incorso in errore di diritto escludendo dalla sua analisi i diritti dei gestori degli aeroporti e dei residenti svizzeri. Contrariamente alle conclusioni del ricorso, esso non avrebbe verificato la necessità delle misure. Esso avrebbe applicato in maniera troppo poco rigorosa il requisito di una giustificazione fondata su motivi oggettivi. L’interesse di favorire una zona a carattere turistico non sarebbe meritevole di tutela, dal momento che interessi di natura economica non potrebbero costituire una giustificazione obiettiva.

    5)

    L’esame di proporzionalità effettuato dal Tribunale sarebbe viziato da gravi errori di diritto. Il Tribunale snaturerebbe gli elementi di prova e descriverebbe i fatti in maniera incompleta. Esercitando indebitamente il proprio potere di controllo, esso sostituirebbe il proprio accertamento all’accertamento dei fatti effettuato dalla Commissione. Violando il diritto di essere sentiti, esso si baserebbe su presupposti di fatto in merito ai quali la ricorrente non sarebbe stata sentita.

    6)

    Per quanto riguarda l’esame delle restrizioni meno onerose, il Tribunale violerebbe le norme sulla ripartizione dell’onere della prova ed altri principi.

    7)

    Per quanto riguarda le spiegazioni relative all’alternativa a una soglia di rumore, il Tribunale dedurrebbe argomenti manifestamente contraddittori.


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