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Document 62010CN0297
Case C-297/10: Reference for a preliminary ruling from the Bundesarbeitsgericht (Germany) lodged on 16 June 2010 — Sabine Hennigs v Eisenbahn-Bundesamt
Causa C-297/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht (Germania) il 16 giugno 2010 — Sabine Hennings/Eisenbahn-Bundesamt
Causa C-297/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht (Germania) il 16 giugno 2010 — Sabine Hennings/Eisenbahn-Bundesamt
GU C 260 del 25.9.2010, p. 3–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
25.9.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 260/3 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht (Germania) il 16 giugno 2010 — Sabine Hennings/Eisenbahn-Bundesamt
(Causa C-297/10)
()
2010/C 260/03
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesarbeitsgericht
Parti
Ricorrente: Sabine Hennings
Convenuto: Eisenbahn-Bundesamt
Questioni pregiudiziali
1) |
Se una disposizione in materia di retribuzione di un contratto collettivo per i lavoratori del pubblico impiego, quale l’art. 27 del Bundesangestelltentarifvertrag (contratto collettivo per i dipendenti pubblici tedeschi; in prosieguo: il «BAT»), in combinato disposto con le tabelle retributive del contratto collettivo n. 35 allegato al BAT, che fissa le retribuzioni di base per i singoli gradi retributivi secondo livelli di anzianità anagrafica, violi il divieto di discriminazione in base all’età sancito dal diritto primario (attualmente art. 21, n. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’UE) come concretizzato dalla direttiva 2000/78/CE (1), tenuto anche conto del diritto di negoziazione delle parti della contrattazione collettiva garantito dal diritto primario (attualmente art. 28 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE). |
2) |
Qualora la Corte di giustizia dell’Unione europea risolva la prima questione in senso affermativo o il Bundesarbeitsgericht adotti una decisione in tal senso sulla base delle indicazioni fornite dalla Corte di giustizia nella sentenza sul rinvio pregiudiziale:
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3) |
Qualora la Corte di giustizia dell’Unione europea risolva in senso negativo la seconda questione, sub a) e b), o il Bundesarbeitsgericht adotti una decisione in tal senso sulla base delle indicazioni fornite dalla Corte di giustizia nella sentenza sul rinvio pregiudiziale:
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4) |
Qualora la Corte di giustizia dell’Unione europea risolva in senso negativo la terza questione, sub a) e b), o il Bundesarbeitsgericht adotti una decisione in tal senso sulla base delle indicazioni fornite dalla Corte di giustizia nella sentenza sul rinvio pregiudiziale: se la violazione del divieto di discriminazione in base all’età sancito dal diritto primario, che contraddistingue un sistema di retribuzione nell’ambito di un contratto collettivo e lo rende nel complesso inoperante, tenuto conto anche dei relativi costi supplementari a carico dei datori di lavoro interessati e del diritto di negoziazione delle parti della contrattazione collettiva, possa essere eliminata, fino all’entrata in vigore di una nuova normativa conforme al diritto dell’Unione, soltanto prendendo come riferimento sempre il rispettivo livello più elevato di anzianità anagrafica nell’applicazione delle disposizioni in materia di retribuzione del contratto collettivo. |
5) |
Qualora la Corte di giustizia dell’Unione europea risolva in senso negativo la quarta questione, o il Bundesarbeitsgericht adotti una decisione in tal senso sulla base delle indicazioni fornite dalla Corte di giustizia nella sentenza sul rinvio pregiudiziale: se, alla luce del diritto di negoziazione delle parti della contrattazione collettiva, sia compatibile con il divieto di discriminazione in base all’età sancito dal diritto dell’Unione e con l’esigenza di sanzioni efficaci in caso di violazione di tale divieto concedere alle parti della contrattazione collettiva un termine limitato (per esempio di sei mesi) per sanare retroattivamente l’inefficacia del sistema retributivo concordato, precisando che, qualora non venga adottata una nuova normativa conforme al diritto dell’Unione entro il termine impartito, nell’applicazione del contratto collettivo si dovrà sempre prendere come riferimento il livello di anzianità anagrafica più elevato; a tale proposito, quale margine temporale possa eventualmente essere concesso alle parti della contrattazione collettiva per la retroattività delle nuove disposizioni conformi al diritto dell’Unione. |
(1) Direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16).