Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010CN0122

    Causa C-122/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Marknadsdomstolen (Svezia) l' 8 marzo 2010 — Konsumentombudsmannen (KO)/Ving Sverige AB

    GU C 113 del 1.5.2010, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    1.5.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 113/35


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Marknadsdomstolen (Svezia) l'8 marzo 2010 — Konsumentombudsmannen (KO)/Ving Sverige AB

    (Causa C-122/10)

    2010/C 113/55

    Lingua processuale: lo svedese

    Giudice del rinvio

    Marknadsdomstolen

    Parti

    Ricorrente: Konsumentombudsmannen (KO)

    Convenuto: Ving Sverige AB

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se il requisito espresso nella formulazione “pertanto tale da consentire al consumatore di effettuare un acquisto” di cui all’art. 2, lett. i) della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 maggio 2005, 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno (1) debba essere interpretato nel senso che sussiste un invito all’acquisto quando le informazioni sul prodotto reclamizzato e sul relativo prezzo sono sufficienti per consentire al consumatore di assumere una decisione di acquisto oppure se è necessario che la comunicazione commerciale offra anche una concreta possibilità di acquistare il prodotto (ad esempio un buono d’ordine) oppure avvenga contestualmente a siffatta possibilità (ad esempio pubblicità all’esterno di locali commerciali).

    2)

    Qualora in risposta al precedente quesito si ritenga necessaria una concreta possibilità di acquistare il prodotto, se tale possibilità sussista già quando la comunicazione commerciale fa riferimento ad un numero telefonico o sito web tramite i quali ordinare il prodotto.

    3)

    Se l’art. 2, lett. i), della direttiva 2005/29/CE debba essere interpretato nel senso che il requisito dell’indicazione del prezzo è soddisfatto se la comunicazione commerciale contiene un prezzo “a partire da”, ovvero il prezzo minimo al quale è possibile acquistare il prodotto o le categorie di prodotti reclamizzati e, contestualmente, il prodotto o le categorie di prodotti reclamizzati sono disponibili in altre versioni o con altri contenuti a prezzi non indicati.

    4)

    Se l’art. 2, lett. i), della direttiva 2005/29/CE debba essere interpretato nel senso che il requisito delle caratteristiche di un prodotto è soddisfatto in presenza di una presentazione orale o visiva del prodotto («verbal or visual reference to the product») (2), cioè il prodotto è identificato, ma non descritto più in dettaglio.

    5)

    In caso di risposta affermativa al precedente quesito, se ciò debba valere anche quando il prodotto reclamizzato è offerto in più versioni, ma la comunicazione commerciale si riferisce a esse solamente con una denominazione comune.

    6)

    Se, nel caso di un invito all’acquisto, l’art. 7, n. 4, lett. a), debba essere interpretato nel senso che è sufficiente che l’impresa indichi solamente alcune delle caratteristiche principali di un prodotto, rinviando per il resto al proprio sito web, a condizione che quest’ultimo fornisca informazioni rilevanti su caratteristiche principali, prezzo e altre condizioni applicabili al prodotto come richiesto all’art. 7, n. 4.

    7)

    Se l’art. 7, n. 4, lett. c), debba essere interpretato nel senso che è sufficiente indicare un prezzo “a partire da” per considerare soddisfatto il requisito dell’indicazione del prezzo.


    (1)  GU L 149, pag. 22.

    (2)  Documento di lavoro della Commissione dal titolo «Linee guida all’attuazione/applicazione della direttiva 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali» [COM (2009) 1666] pag. 47 e segg.


    Top