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Document 62010CA0588
Case C-588/10: Judgment of the Court (Second Chamber) of 26 January 2012 (reference for a preliminary ruling from the Naczelny Sąd Administracyjny Izba Finansowa Wydzial I — Poland) — Minister Finansów v Kraft Foods Polska SA (Taxation — VAT — Directive 2006/112/EC — Article 90(1) — Price reduction after the transaction was effected — National legislation which makes reduction in the taxable amount subject to the requirement that the supplier of the goods or services be in possession of acknowledgment of receipt of a correcting invoice by the purchaser of the goods or services — Principle of VAT neutrality — Principle of proportionality)
Causa C-588/10: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 26 gennaio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny Izba Finansowa Wydział I — Polonia) — Minister Finansów/Kraft Foods Polska SA (Fiscalità — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 90, paragrafo 1 — Riduzione del prezzo dopo il momento in cui l’operazione è stata effettuata — Normativa nazionale che subordina la riduzione della base imponibile al possesso, da parte del fornitore di beni o di servizi, della conferma di ricevimento di una fattura rettificata rimessa dal destinatario di beni o di servizi — Principio di neutralità dell’IVA — Principio di proporzionalità)
Causa C-588/10: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 26 gennaio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny Izba Finansowa Wydział I — Polonia) — Minister Finansów/Kraft Foods Polska SA (Fiscalità — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 90, paragrafo 1 — Riduzione del prezzo dopo il momento in cui l’operazione è stata effettuata — Normativa nazionale che subordina la riduzione della base imponibile al possesso, da parte del fornitore di beni o di servizi, della conferma di ricevimento di una fattura rettificata rimessa dal destinatario di beni o di servizi — Principio di neutralità dell’IVA — Principio di proporzionalità)
GU C 73 del 10.3.2012, p. 5–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
10.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 73/5 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 26 gennaio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny Izba Finansowa Wydział I — Polonia) — Minister Finansów/Kraft Foods Polska SA
(Causa C-588/10) (1)
(Fiscalità - IVA - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 90, paragrafo 1 - Riduzione del prezzo dopo il momento in cui l’operazione è stata effettuata - Normativa nazionale che subordina la riduzione della base imponibile al possesso, da parte del fornitore di beni o di servizi, della conferma di ricevimento di una fattura rettificata rimessa dal destinatario di beni o di servizi - Principio di neutralità dell’IVA - Principio di proporzionalità)
2012/C 73/07
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Naczelny Sąd Administracyjny Izba Finansowa Wydział I
Parti
Ricorrente: Minister Finansów
Convenuta: Kraft Foods Polska SA
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Naczelny Sąd Administracyjny — Interpretazione dell’articolo 90, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Base imponibile — Riduzione di prezzo dopo il momento in cui l’operazione è stata effettuata — Normativa nazionale che subordina la riduzione della base imponibile al ricevimento di una fattura rettificata e confermata dalla controparte contrattuale
Dispositivo
Un requisito che subordina la riduzione della base imponibile, quale risulta da una fattura iniziale, al possesso, da parte del soggetto passivo, di una conferma di ricevimento di una fattura rettificata rimessa dal destinatario dei beni o dei servizi rientra nella nozione di condizione di cui all’articolo 90, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto.
I principi di neutralità dell’IVA nonché di proporzionalità non ostano in linea di principio ad un requisito siffatto. Tuttavia, qualora risultasse impossibile o eccessivamente difficile per il soggetto passivo, fornitore di beni o di servizi, farsi rimettere, in un termine ragionevole, una siffatta conferma di ricevimento, non può essergli negato di provare con altri mezzi dinanzi alle autorità fiscali nazionali, da una parte, che ha fatto prova della diligenza necessaria, nelle circostanze del caso di specie, per accertare che il destinatario dei beni o dei servizi sia in possesso della fattura rettificata e che ne abbia preso conoscenza e, dall’altra, che l’operazione in parola sia stata effettivamente realizzata conformemente alle condizioni enunciate nella suddetta fattura rettificata.