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Document 62009TO0352

Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado del 29 ottobre 2009.
Novácke chemické závody, a.s. contro Commissione delle Comunità europee.
Procedimento sommario - Concorrenza -Decisione della Commissione che infligge un’ammenda - Garanzia bancaria - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Insussistenza dell’urgenza.
Causa T-352/09 R.

Raccolta della Giurisprudenza 2009 II-00208*

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2009:422





Ordinanza del Presidente del Tribunale 29 ottobre 2009 – Novácke chemické závody / Commissione

(causa T‑352/09 R)

«Procedimento sommario – Concorrenza –Decisione della Commissione che infligge un’ammenda – Garanzia bancaria – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Insussistenza dell’urgenza»

1.                     Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Carattere cumulativo – Ponderazione di tutti gli interessi in gioco – Ordine di esame e modalità di verifica – Potere discrezionale del giudice del procedimento sommario (Artt. 225, n. 1, CE, 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 12‑15)

2.                     Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave e irreparabile – Situazione tale da mettere in pericolo l’esistenza della società richiedente – Danno già verificatosi al momento dell’adozione della decisione da parte del giudice del procedimento sommario – Insussistenza dell’urgenza (Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 38‑44)

3.                     Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Perdita di una possibilità di pervenire a un risanamento della società richiedente – Danno meramente ipotetico fondato su eventi futuri e incerti – Insussistenza dell’urgenza (Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 49‑51)

4.                     Procedimento sommario – Provvedimenti provvisori – Esenzione dall’obbligo di costituire una garanzia bancaria imposto quale condizione per non procedere al recupero immediato di un’ammenda – Presupposti per la concessione – Circostanze eccezionali – Valutazione alla luce della situazione del gruppo di appartenenza della società richiedente – Onere della prova (Art. 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 52‑59)

Oggetto

Domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione della Commissione 22 luglio 2009, relativa a un procedimento di applicazione dell’art. 81 CE e dell’art. 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.396 – Reagenti a base di carburo di calcio e di magnesio per l’industria dell’acciaio e del gas), nella parte che riguarda la ricorrente.

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.

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