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Document 62009TN0279

    Causa T-279/09: Ricorso presentato il 9 luglio 2009 — Aiello/UAMI — Cantoni ITC (100 % Capri)

    GU C 220 del 12.9.2009, p. 39–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    12.9.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 220/39


    Ricorso presentato il 9 luglio 2009 — Aiello/UAMI — Cantoni ITC (100 % Capri)

    (Causa T-279/09)

    2009/C 220/83

    Lingua di deposito del ricorso: l’italiano

    Parti

    Ricorrente: Antonino Aiello (Vico Equense, Italia) (rappresentanti: M. Coccia, avvocato, L. Pardo, avvocato)

    Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

    Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso: Cantoni ITC SpA (Milano, Italia)

    Conclusioni del ricorrente

    Annullare la decisione della Prima Commissione di Ricorso dell’UAMI del 2 aprile 2009, notificata a mezzo telefax in data 14 maggio 2009, resa nel procedimento R 1148/2008-1 tra Antonino Aiello e Cantoni ITC S.p.A. e, in riforma della stessa, respingere l’opposizione B 856 163 alla registrazione del marchio «100 % CAPRI» per i prodotti delle classi 3, 18 e 25 (n. 003563848).

    Condannare la parte resistente al pagamento di tutte le spese relative al procedimento innanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee.

    Motivi e principali argomenti

    Richiedente il marchio comunitario: Il ricorrente.

    Marchio comunitario interessato: Marchio figurativo contenente l’elemento numerico-verbale «100 % Capri» (domanda di registrazione n. 3 563 848), per prodotti nelle classi 3, 18 e 25.

    Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: CANTONI L.T.C. S.p.A.

    Marchio o segno fatto valere: Marchio figurativo comunitario (domanda di registrazione n. 2 689 891) e nazionale contenente l’elemento verbale «CAPRI», per prodotti nelle classi 3, 18 e 25.

    Decisione della divisione di opposizione: Accoglimento dell’opposizione e rigetto della domanda di registrazione per tutti i prodotti in contestazione.

    Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso.

    Motivi dedotti: La violazione dell’articolo 8, comma 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009, sul marchio comunitario, nonché degli articoli 50, comma 1, e 20, comma 2, del regolamento (CE) n. 2868/95, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94, sul marchio comunitario (sostituito dal Regolamento n. 207/2009).


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