This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62009TN0045
Case T-45/09: Action brought on 30 January 2009 — Al Barakaat International Foundation v Commission
Causa T-45/09: Ricorso proposto il 30 gennaio 2009 — Al Barakaat International Foundation/Commissione
Causa T-45/09: Ricorso proposto il 30 gennaio 2009 — Al Barakaat International Foundation/Commissione
GU C 153 del 4.7.2009, p. 39–40
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
4.7.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 153/39 |
Ricorso proposto il 30 gennaio 2009 — Al Barakaat International Foundation/Commissione
(Causa T-45/09)
2009/C 153/77
Lingua processuale: lo svedese
Parti
Ricorrente: Al Barakaat International Foundation (Spånga, Svezia) (rappresentanti: avv.ti L. Silbersky e T. Olsson)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare il regolamento (CE) della Commissione n. 1190/2008, nella parte che concerne la Al-Barakaat International Foundation; |
— |
condannare la Commissione alle spese del procedimento per un importo che viene determinato successivamente. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente chiede l’annullamento del regolamento (CE) della Commissione 28 novembre 2008, n. 1190, recante centunesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani (1), in forza del quale la ricorrente resta nell'elenco delle persone, gruppi e entità ai quali si applica il congelamento di fondi e di altre risorse finanziarie conformemente al regolamento n. 881/2002 (2). Il regolamento n. 1190/2008 è stato adottato dopo la sentenza della Corte 3 settembre 2008, cause riunite C-402/05 P e C-415/05 P, Kadi e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta), che ha dichiarato nullo il precedente regolamento, contenente il nome della ricorrente.
A sostegno delle sue allegazioni la ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto:
Eccesso di potere da parte della Commissione, in quanto l’obbligo di correggere i vizi nel procedimento amministrativo non conferirebbe alla Commissione il potere di modificare o completare la lista.
Violazione dell’obbligo di motivazione, del principio di diligenza e dei diritti della difesa e di tutela giurisdizionale effettiva, in quanto la motivazione per cui la ricorrente resta nell’elenco mancherebbe di precise informazioni in merito all’asserito collegamento tra la ricorrente, da una parte, e Al-Qaida, Osama Bin Ladin e i Talibani, dall’altra.
Violazione del principio d’irretroattività delle leggi, in quanto l’inclusione della ricorrente nell’elenco si baserebbe su eventi risalenti a 10 anni prima.
Violazione del principio di proporzionalità, in quanto le misure di congelamento previste dal regolamento controverso costituirebbero un intervento sproporzionato e inaccettabile, tale da incidere sul diritto al rispetto della proprietà.
(1) GU L 322, pag. 25.
(2) Regolamento (CE) del Consiglio 27 maggio 2002, n. 881, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan (GU L 139, pag. 9).