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Document 62009FN0099
Case F-99/09: Action brought on 8 December 2009 — Papathanasiou v OHIM
Causa F-99/09: Ricorso proposto l’ 8 dicembre 2009 — Papathanasiou/UAMI
Causa F-99/09: Ricorso proposto l’ 8 dicembre 2009 — Papathanasiou/UAMI
GU C 134 del 22.5.2010, p. 52–53
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
22.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 134/52 |
Ricorso proposto l’8 dicembre 2009 — Papathanasiou/UAMI
(Causa F-99/09)
2010/C 134/88
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Elisavet Papathanasiou (Alicante, Spagna) (rappresentante: avv. H. Tettenborn)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Oggetto e descrizione della controversia
Da un lato, dichiarare la nullità della clausola del contratto della ricorrente che prevede lo scioglimento automatico del contratto di lavoro nel caso in cui la ricorrente non venga selezionata a seguito di un concorso esterno previsto per l’UAMI, dall’altro, dichiarare che i concorsi UAMI/AD/01/07, UAMI/AD/02/07, UAMI/AST/01/07, UAMI/AST/02/07, non hanno alcuna incidenza sul contratto della ricorrente. Infine, una domanda di risarcimento danni.
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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Annullare le decisioni dell’UAMI contenute nella lettera di quest’ultimo del 12 marzo 2009, con le quali è stabilito il termine del rapporto di lavoro della ricorrente con l’applicazione di un preavviso di risoluzione di 8 mesi, a decorrere dal 16 marzo 2009, e accertare il proseguimento del rapporto di lavoro, non risolto, tra la ricorrente e l’UAMI. Qualora il Tribunale lo ritenga necessario, la ricorrente chiede altresì l’annullamento degli ulteriori atti, da lei considerati non autonomi, di cui alle altre lettere dell’UAMI del 3 agosto 2009 (sospensione del termine per 3 mesi) e del 9 ottobre 2009 (rigetto del reclamo). |
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Annullare o dichiarare la nullità della clausola di risoluzione di cui all’art. 5 del contratto di lavoro della ricorrente con l’UAMI; in subordine,
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Condannare l’UAMI a risarcire la ricorrente, con un importo adeguato stabilito dal giudice in via equitativa, per i danni morali e immateriali da lei subiti per le dichiarazioni di cui al punto 1. della domanda. |
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Nel caso in cui, nel momento in cui interviene la decisione del Tribunale, l’effettiva attività lavorativa della ricorrente e/o il pagamento degli importi ad essa dovuti dall’UAMI, malgrado il proseguimento di un rapporto di lavoro, siano venuti meno a causa del comportamento illegittimo dell’UAMI:
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Condannare l’UAMI alle spese del procedimento. |