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Document 62009CN0528

    Causa C-528/09: Ricorso proposto il 17 dicembre 2009 — Commissione europea/Repubblica di Estonia

    GU C 63 del 13.3.2010, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    13.3.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 63/26


    Ricorso proposto il 17 dicembre 2009 — Commissione europea/Repubblica di Estonia

    (Causa C-528/09)

    2010/C 63/44

    Lingua processuale: l’estone

    Parti

    Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Marghelis e K. Saaremäel-Stoilov)

    Convenuta: Repubblica di Estonia

    Conclusioni della ricorrente

    Dichiarare che, avendo omesso di trasporre correttamente nel diritto nazionale gli artt. 3, lett. i), punto iii), 8, n. 2, terzo comma, e 8, n. 3, secondo comma, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 gennaio 2003, 2002/96/CE (1), sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, la Repubblica di Estonia è venuta meno agli obblighi incombentile ai sensi della direttiva;

    condannare la Repubblica di Estonia alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 gennaio 2003, 2002/96/CE, disciplina il trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Dopo l’esame delle misure con cui la menzionata direttiva viene trasposta nel diritto estone, la Commissione è del parere che la Repubblica di Estonia non ha trasposto correttamente gli artt. 3, lett. i), punto iii), 8, n. 2, terzo comma, e 8, n. 3, secondo comma, della direttiva.

    L’art. 3, lett. i), punto iii), della direttiva definisce il produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche. La normativa estone, che disciplina i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, conterrebbe due diverse definizioni di produttore, aggravando con ciò la comprensione delle disposizioni sul trattamento dei rifiuti nonché la loro applicazione.

    L’art. 8, n. 2, terzo comma, della direttiva prevede che i costi della raccolta, del trattamento e dello smaltimento inoffensivo per l’ambiente non sono indicati separatamente agli acquirenti al momento della vendita di nuovi prodotti. La Commissione reputa che la Repubblica di Estonia non ha trasposto tale requisito nel diritto nazionale.

    L’art. 8, n. 3, secondo comma, della direttiva prevede che gli Stati membri provvedono affinché, per un periodo transitorio di otto anni dall’entrata in vigore della menzionata direttiva, i produttori possano indicare agli acquirenti al momento della vendita di nuovi prodotti, i costi della raccolta, del trattamento e dello smaltimento inoffensivo per l’ambiente; a tale effetto i costi indicati non possono superare le spese effettivamente sostenute. La Commissione è dell’avviso che l’Estonia non ha trasposto tale requisito nel proprio diritto nazionale.

    La Repubblica di Estonia ha accolto gli addebiti illustrati e si è impegnata, nella risposta al parere motivato della Commissione, ad eliminare la violazione degli artt. 3, lett. i), punto iii), 8, n. 2, terzo comma, e 8, n. 3, secondo comma, grazie ad una legge di modifica della legge sui rifiuti. Poiché, a conoscenza della Commissione, la Repubblica di Estonia non ha finora adottato la promessa legge di modifica della legge sui rifiuti o almeno non ne ha informato la Commissione, essa ritiene che la Repubblica di Estonia non ha trasposto nel suo diritto nazionale gli artt. 3, lett. i), punto iii), 8, n. 2, terzo comma, e 8, n. 3, secondo comma, della direttiva, venendo così meno agli obblighi derivantine.


    (1)  GU L 37 del 13.2.2003, pag. 24.


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