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Document 62009CN0364

    Causa C-364/09P: Impugnazione proposta il 14 settembre 2009 dalla Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione) 8 luglio 2009 , causa T-226/08, Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni, modelli); altra parte nel procedimento: Schwarzbräu GmbH

    GU C 267 del 7.11.2009, p. 48–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    7.11.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 267/48


    Impugnazione proposta il 14 settembre 2009 dalla Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione) 8 luglio 2009, causa T-226/08, Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni, modelli); altra parte nel procedimento: Schwarzbräu GmbH

    (Causa C-364/09P)

    2009/C 267/81

    Lingua processuale: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH (rappresentante: P. Wadenbach, Rechtsanwalt)

    Altre parti nel procedimento:

    Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

    Schwarzbräu GmbH

    Conclusioni della ricorrente

    1)

    annullare la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 8 luglio 2009, causa T-226/08;

    2)

    annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 8 aprile 2008 (procedimento R 1124/2004-4);

    3)

    cancellare completamente il marchio comunitario n. 505503 «ALASKA» a causa dell'esistenza di impedimenti assoluti alla registrazione;

    4)

    condannare il convenuto alle spese del procedimento.

    In subordine alla conclusione sub 3 di cui sopra annullare il marchio comunitario n. 505503 “ALASKA” almeno per i prodotti seguenti: “acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche della classe 32”.

    Motivi e principali argomenti

    La presente impugnazione è diretta avverso la sentenza del Tribunale con cui è stato respinto il ricorso presentato dalla ricorrente avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 8 aprile 2008. Con tale decisione, la commissione di ricorso ha respinto la domanda della ricorrente di annullamento del marchio denominativo comunitario “ALASKA” per tutti i prodotti interessati dalla registrazione (Acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche; bevande di frutta e succhi di frutta; sciroppi e altri preparati per fare bevande).

    Le parti controvertono essenzialmente sulla questione della sussistenza di un impedimento assoluto alla registrazione in forma di esigenza di lasciare disponibile un’indicazione di provenienza geografica.

    Con la sua impugnazione la ricorrente censura l’interpretazione erronea dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94 (il prosieguo: il “regolamento sul marchio”) da parte del Tribunale, in particolare con riferimento ai principi elaborati dalla giurisprudenza.

    Secondo la lettera della disposizione soprammenzionata del regolamento sul marchio per l’esclusione dalla registrazione di un marchio comunitario basta che il medesimo sia composto esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la provenienza geografica del prodotto interessato dalla registrazione. Da ciò risulta, secondo la ricorrente, che anche le denominazioni geografiche, che possono essere utilizzate dalle imprese, dovrebbero restare disponibili per le medesime come indicazioni designanti la provenienza geografica del gruppo di prodotti interessato. L’applicazione della disposizione citata del regolamento sul marchio non presuppone che debba sussistere un’esigenza di disponibilità concreta, attuale o seria.

    Se il Tribunale avesse interpretato correttamente l’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento sul marchio e i principi elaborati dalla giurisprudenza per la fattispecie, esso avrebbe dovuto constatare che l’Alaska costituisce la maggior riserva naturale di acqua potabile degli Stati Uniti, che il pubblico rilevante associa l’Alaska ad un’abbondanza di acqua pura nelle sue varie forme, che la produzione di acqua minerale in Alaska avviene in quantità economicamente rilevanti e che vi è già un’immissione in commercio nella Comunità per cui occorre prendere seriamente in considerazione un’ulteriore commercializzazione. È pertanto chiaro, secondo la ricorrente, che la denominazione “ALASKA” potrebbe essere in futuro utilizzata da concorrenti come indicazione della provenienza.

    Invece, il Tribunale ha applicato erroneamente la disposizione di cui all’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento sul marchio e i principi della giurisprudenza in quanto effettuando un esame di opportunità, vale a dire se la distribuzione nella Comunità di acqua minerale proveniente dall’Alaska sia sensata dal punto di vista economico-imprenditoriale (situazione della concorrenza, costi di trasporto), ha stabilito requisiti aggiuntivi che eccedono i principi decritti. Tali requisiti aggiuntivi vanno considerati eccessivi, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. c), della lettera di tale disposizione e in particolare ai sensi dei principi elaborati dalla giurisprudenza e conducono ad un’interpretazione troppo ampia non conforme allo scopo della normativa comunitaria.


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