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Document 62009CN0303

    Causa C-303/09: Ricorso presentato il 30 luglio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

    GU C 256 del 24.10.2009, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    24.10.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 256/11


    Ricorso presentato il 30 luglio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

    (Causa C-303/09)

    2009/C 256/20

    Lingua processuale: l'italiano

    Parti

    Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: L. Flynn ed E. Righini, agenti)

    Convenuta: Repubblica italiana

    Conclusioni

    dichiarare che, non avendo preso nei termini stabiliti tutti i provvedimenti necessari a sopprimere il regime di aiuti giudicato illegittimo ed incompatibile con il mercato comune con decisione 2005/315/CE della Commissione, del 20 ottobre 2004, relativa alla proroga della legge Tremonti-bis a favore di comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002 (notificata il 22 ottobre 2004 con il n. C(2004) 3893, G.U. L 100 del 20 aprile 2005, p. 46) e per recuperare presso i beneficiari gli aiuti concessi in virtù di tale regime, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le sono imposti dagli artt. 2, 5 e 6 di tale decisione e dal Trattato CE;

    condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese del giudizio.

    Motivi e principali argomenti

    Il termine entro cui l'Italia avrebbe dovuto sopprimere il regime e recuperare gli aiuti versati illegittimamente è scaduto due mesi dopo la notifica della decisione.

    Oltre quattro anni dopo, le autorità italiane devono ancora recuperare più del 25 % degli aiuti erogati per i quali è stata inviata un'ingiunzione di pagamento e devono ancora comunicare alla Commissione l'ammontare degli aiuti versati a beneficiari che non avevano diritto in primo luogo ad avvalersi del regime.


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