Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62008TN0412

    Causa T-412/08: Ricorso proposto il 25 settembre 2008 — Trubion Pharmaceuticals/UAMI — Merck (TRUBION)

    GU C 301 del 22.11.2008, p. 55–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.11.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 301/55


    Ricorso proposto il 25 settembre 2008 — Trubion Pharmaceuticals/UAMI — Merck (TRUBION)

    (Causa T-412/08)

    (2008/C 301/92)

    Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: Trubion Pharmaceuticals Inc. (Seattle, Stati Uniti) (rappresentante: avv. C. Hertz-Eichenrode)

    Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

    Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Merck KGaA (Darmstadt, Germania)

    Conclusioni della ricorrente

    Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 3 luglio 2008 (procedimento R 1605/2007-2); e

    condannare il convenuto alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

    Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «TRUBION» per prodotti e servizi delle classi 5 e 42.

    Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

    Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: marchio denominativo comunitario «BION» (registrazione n. 72 884) per vari prodotti; marchio figurativo comunitario «TriBion Harmonis» (registrazione n. 3 282 936) per vari prodotti.

    Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione nella parte relativa ai prodotti della classe 5 e rigetto in ordine ai restanti servizi della classe 42.

    Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

    Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso ha omesso, da un lato, di valutare la somiglianza dei marchi tenendo conto dell'impressione d'insieme del marchio antecedente e, dall'altro, di prendere in considerazione l'interdipendenza di fattori rilevanti, in particolare la scarsa somiglianza dei prodotti, allorché ha valutato il rischio di confusione.


    Top