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Document 62008CN0528

    Causa C-528/08 P: Ricorso proposto il 28 novembre 2008 da Luigi Marcuccio avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione), 9 settembre 2008 , causa T-144/08, Marcuccio/Commissione

    GU C 32 del 7.2.2009, p. 21–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    7.2.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 32/21


    Ricorso proposto il 28 novembre 2008 da Luigi Marcuccio avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione), 9 settembre 2008, causa T-144/08, Marcuccio/Commissione

    (Causa C-528/08 P)

    (2009/C 32/36)

    Lingua processuale: l'italiano

    Parti

    Ricorrente: Luigi Marcuccio (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

    Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

    Conclusioni

    1. in ogni caso:

    (1.a)

    annullare in toto l'ordinanza impugnata;

    (1.b)

    dichiarare perfettamente ricevibile il ricorso de quo;

    ed inoltre:

    2/A. in via principale: (2/A.1) annullare la decisione controversa; (2/A.2) annullare, nella misura del necessario, la distinta di rimborso datata 18 luglio 2005 (d'ora in avanti, «distinta di rimborso datata 18 luglio 2005»); (2/A.3) annullare, nella misura del necessario, la decisione di rigetto del reclamo de quo; (2/A.4) condannare la convenuta, a titolo di rimborso del complemento al 100 %, vale a dire al fine di ottenere un rimborso al 100 %, delle spese mediche de quibus, ovvero a titolo di risarcimento del danno risultante dai comportamenti illeciti tenuti dalla convenuta, a corrispondere al ricorrente la somma di 89,56 EUR (diconsi euro ottantanove/56) ovvero quelle somme superiori ovvero inferiori a quella immediatamente suindicata che codesta Ecc.ma Corte riterrà giuste ed eque; (2/A.5) condannare la convenuta a versare al ricorrente gli interessi di mora sulle somme di cui all'immediatamente precedente punto 2.A.4 di questo ricorso d'appello, nella misura la capitalizzazione il dies a quo ed il dies ad quem determinati secondo quanta leggesi negli atti della causa de qua; (2/A.6) condannare la convenuta a rifondere all'attore tutte le spese diritti ed onorari;

    ovvero

    2/B. in via subordinata, rinviare la causa de qua al Tribunale perché statuisca nuovamente in merito alla medesima.

    Motivi e principali argomenti

    1.

    Snaturamento e travisamento dei fatti nonché delle affermazioni del ricorrente nei suoi scritti, conseguenti anche ad inesattezza materiale degli accertamenti svolti dal Tribunale (in particolare, punti 29, 31, 34 e 38 dell'ordinanza impugnata).

    2.

    Erronee e false interpretazione ed applicazione della nozione di atto impugnabile, anche per confusione, irragionevolezza, illogicità, violazione dell'articolo 231 del Trattato CE e disconoscimento della giurisprudenza relativa agli effetti dell'annullamento, da parte del giudice comunitario, di una decisione emanata da un'istituzione comunitaria, violazione del principio dell'autorità della res iudicata, violazione del principio della separazione dei poteri ( in particolare, punti 32 e 34 dell'ordinanza impugnata).

    3.

    Erronea e falsa interpretazione ed applicazione dell'articolo 90 e dell'articolo 91 dello Statuto e della nozione di decisione emessa da un'istituzione comunitaria.

    4.

    Violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge ed errores in procedendo di gravità tale da conculcare i diritti del ricorrente, con particolare riferimento al diritto alla difesa nonché ad un giusto ed equo processo.


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