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Document 62008CN0429

    Causa C-429/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales) Queen's Bench Division (Administrative Court) — Regno Unito il 29 settembre 2009 — Karen Murphy/Media Protection Services Limited

    GU C 301 del 22.11.2008, p. 26–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.11.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 301/26


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales) Queen's Bench Division (Administrative Court) — Regno Unito il 29 settembre 2009 — Karen Murphy/Media Protection Services Limited

    (Causa C-429/08)

    (2008/C 301/42)

    Lingua processuale: l'inglese

    Giudice del rinvio

    High Court of Justice (England & Wales) Queen's Bench Division (Administrative Court)

    Parti

    Ricorrente: Karen Murphy

    Convenuta: Media Protection Services Limited

    Questioni pregiudiziali

    Sull'interpretazione e la validità della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 novembre 1998, 98/84/CE, sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato

    1)

    In quali circostanze un dispositivo per l'accesso condizionato sia un «dispositivo illecito» ai sensi dell'art. 2, lett. e), della direttiva 98/84/CE (1).

    2)

    In particolare, se un dispositivo per l'accesso condizionato sia un «dispositivo illecito» ove sia stato acquisito in circostanze in cui:

    i)

    il dispositivo per l'accesso condizionato sia stato elaborato da un prestatore di servizi, o con il suo consenso, sia stato originariamente fornito subordinatamente ad autorizzazione contrattuale limitata di utilizzo del dispositivo per accedere ad un servizio protetto solo in un primo Stato membro e sia stato utilizzato per accedere a tale servizio protetto ricevuto in un altro Stato membro, e/o

    ii)

    il dispositivo per l'accesso condizionato sia stato elaborato da un prestatore di servizi, o con il suo consenso, sia stato originariamente ottenuto e/o attivato fornendo falso nome e indirizzo di residenza nel primo Stato membro, eludendo in tal modo le limitazioni territoriali contrattuali imposte all'esportazione di tali dispositivi per uso al di fuori del primo Stato membro, e/o

    iii)

    il dispositivo per l'accesso condizionato sia stato elaborato da un prestatore di servizi, o con il suo consenso, sia stato originariamente fornito subordinatamente alla condizione contrattuale di un esclusivo uso domestico o privato e non per un uso commerciale (per il quale è dovuto un canone di abbonamento più elevato), ma sia stato utilizzato nel Regno Unito per scopi commerciali, e precisamente per trasmettere partite di calcio in diretta in un locale pubblico.

    3)

    In caso di risposta negativa a qualsiasi parte della questione sub 2), se l'art. 3, n. 2, di tale direttiva osti a che uno Stato membro invochi una disposizione nazionale che impedisce l'uso di tali dispositivi per l'accesso condizionato nelle circostanze di cui alla summenzionata questione sub 2).

    4)

    In caso di risposta negativa a qualsiasi parte della questione sub 2), se l'art. 3, n. 2), di tale direttiva sia invalido:

    a)

    in quanto discriminatorio e/o sproporzionato; e/o

    b)

    in quanto in contrasto con i diritti alla libera circolazione sanciti dal Trattato e/o

    c)

    per qualsivoglia altra ragione.

    5)

    In caso di risposta affermativa alla questione sub 2), se gli artt. 3, n. 1, e 4 di tale direttiva siano invalidi, in quanto richiedono agli Stati membri di imporre restrizioni sull'importazione da altri Stati membri e su altre operazioni con «dispositivi illeciti», in circostanze in cui siffatti dispositivi possono essere legittimamente importati e/o utilizzati per ricevere servizi di diffusione via satellite transfrontalieri in forza delle norme sulla libera circolazione delle merci ai sensi degli artt. 28 CE e 30 CE e/o sulla libertà di fornire e ricevere servizi ai sensi dell'art. 49 CE.

    Sull'interpretazione degli artt. 12 CE, 28 CE, 30 CE e 49 CE

    6)

    Se gli artt. 28 CE, 30 CE e/o 49 CE ostino all'applicazione di una disposizione nazionale (come l'art. 297 del Copyright Designs and Patents Act 1988), che sanzioni la ricezione fraudolenta di un programma facente parte di un servizio di trasmissione fornito da un luogo nel Regno Unito con l'intento di evitare il pagamento di qualsiasi diritto applicabile alla ricezione del programma, in una qualsiasi delle seguenti circostanze:

    i)

    qualora il dispositivo per l'accesso condizionato sia stato elaborato da un prestatore di servizi, o con il suo consenso, sia stato originariamente fornito subordinatamente ad autorizzazione contrattuale limitata di utilizzo del dispositivo per accedere ad un servizio protetto solo in un primo Stato membro e sia stato utilizzato per accedere a tale servizio protetto ricevuto in un altro Stato membro (in questo caso il Regno Unito), e/o

    ii)

    qualora il dispositivo per l'accesso condizionato sia stato elaborato da un prestatore di servizi, o con il suo consenso, e sia stato originariamente ottenuto e/o attivato fornendo falso nome e indirizzo di residenza nel primo Stato membro, eludendo in tal modo le limitazioni territoriali contrattuali imposte all'esportazione di tali dispositivo per uso al di fuori del primo Stato membro, e/o

    iii)

    qualora il dispositivo per l'accesso condizionato sia stato elaborato da un prestatore di servizi, o con il suo consenso, sia stato originariamente fornito subordinatamente alla condizione contrattuale di un esclusivo uso domestico o privato e non per un uso commerciale (per il quale è dovuto un canone di abbonamento più elevato), ma sia stato utilizzato nel Regno Unito per scopi commerciali, e precisamente per trasmettere partite di calcio in diretta in un locale pubblico.

    7)

    Se l'esecuzione della disposizione nazionale in questione possa in ogni caso essere esclusa in quanto viola il divieto di discriminazione di cui all'art. 12 CE o in quanto la legislazione nazionale è applicabile ai programmi inclusi in un servizio di radiodiffusione fornito da una località nel Regno Unito ma non a servizi forniti da un qualsiasi altro Stato membro.

    Sull'interpretazione dell'art. 81 CE

    8)

    Allorché un fornitore di contenuti di programmi rilasci una serie di licenze esclusive, ciascuna per il territorio di uno o più Stati membri, in base alle quali l'emittente è autorizzata a trasmettere il contenuto del programma solo nell'ambito di tale territorio (compresa la trasmissione via satellite) e ogni licenza preveda un obbligo contrattuale in base al quale l'emittente deve evitare che le sue schede di decodifica satellitari che consentono la ricezione dei contenuti dei programmi oggetto di licenza vengano usate al di fuori del territorio cui si riferisce la licenza, quale criterio giuridico debba applicare il giudice nazionale e quali circostanze debba prendere in considerazione nel decidere se la restrizione contrattuale violi il divieto imposto dall'art. 81, n. 1.

    In particolare:

    a)

    se l'art. 81, n. 1, debba essere interpretato nel senso che si applichi a tale obbligo per il solo motivo che si ritiene che esso abbia per oggetto impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza,

    b)

    in caso affermativo se si debba anche dimostrare che l'obbligo contrattuale impedisca, restringa o falsi sensibilmente il gioco della concorrenza per poter rientrare nel divieto imposto dall'art 81, n. 1.


    (1)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 novembre 1998, 98/84/CE sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato (GU L 320, pag. 54).


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