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Document 62008CN0047
Case C-47/08: Action brought on 11 February 2008 — Commission of the European Communities v Kingdom of Belgium
Causa C-47/08: Ricorso proposto l' 11 febbraio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio
Causa C-47/08: Ricorso proposto l' 11 febbraio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio
GU C 128 del 24.5.2008, p. 18–18
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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24.5.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 128/18 |
Ricorso proposto l'11 febbraio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio
(Causa C-47/08)
(2008/C 128/30)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sigg. J.-P Keppenne e H. Støvlbæk, agenti)
Convenuto: Regno del Belgio
Conclusioni della ricorrente
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Dichiarare che, avendo introdotto il requisito della cittadinanza per l'accesso alla professione di notaio e non avendo trasposto la direttiva 89/48/CEE (1) per l'attività di notaio, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del trattato CE, in particolare degli artt. 43 CE e 45 CE, e della direttiva 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni; |
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condannare il Regno del Belgio alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Con il suo ricorso, la Commissione contesta in primo luogo al convenuto che, introducendo il requisito della cittadinanza per l'accesso alla professione di notaio e al suo esercizio, esso arreca un pregiudizio sproporzionato alla libertà di stabilimento prevista dall'art. 43 CE. L'art. 45 CE esonera certo dall'applicazione del capitolo relativo al diritto di stabilimento le attività che partecipano, in maniera diretta e specifica, all'esercizio dei pubblici poteri. Secondo la Commissione, i compiti svolti dai notai sulla base del diritto belga presentano tuttavia un grado talmente basso di partecipazione a questo esercizio, che non possono rientrare nell'ambito di applicazione di questo articolo e giustificare tale ostacolo alla libertà di stabilimento. Questi compiti, infatti, non conferiscono ai notai dei poteri coercitivi e il legislatore nazionale potrebbe imporre misure meno restrittive rispetto al requisito della cittadinanza, quali, ad esempio, l'assoggettamento degli operatori interessati a requisiti rigidi di accesso alla professione, a particolari doveri professionali e/o a un controllo specifico.
Con il secondo addebito, la Corte rimprovera inoltre al convenuto di essere venuto meno agli obblighi ad esso incombenti, non avendo trasposto la direttiva 89/48/CEE per quanto riguarda la professione di notaio. Trattandosi di una professione regolamentata, la direttiva sarebbe infatti pienamente applicabile a questa professione e l'alto livello di qualificazione richiesto ai notai potrebbe facilmente essere garantito da una prova attitudinale o da un tirocinio di adattamento.
(1) Direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU 1989, L 19, pag. 16).