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Document 62007TO0196
Order of the Court of First Instance (Second Chamber) of 23 September 2008.#Dyckerhoff Polska sp. z o.o. v Commission of the European Communities.#Action for annulment - Directive 2003/87/EC - Scheme for greenhouse gas emission allowance trading - National allocation plan in respect of emission allowances for Poland for the period from 2008 to 2012 - Decision by the Commission not to raise objections subject to certain conditions - Competence of Member States in the individual allocation of emission allowances - Lack of direct concern - Inadmissibility.#Case T-196/07.
Ordinanza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) del 23 settembre 2008.
Dyckerhoff Polska sp. z o.o. contro Commissione delle Comunità europee.
Ricorso di annullamento - Direttiva 2003/87/CE - Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra - Piano nazionale di assegnazione di quote di emissione per la Polonia per il periodo dal 2008 al 2012 - Decisione della Commissione di non sollevare obiezioni in presenza di talune condizioni - Competenza degli Stati membri nella ripartizione individuale delle quote di emissione - Assenza di incidenza diretta - Irricevibilità.
Causa T-196/07.
Ordinanza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) del 23 settembre 2008.
Dyckerhoff Polska sp. z o.o. contro Commissione delle Comunità europee.
Ricorso di annullamento - Direttiva 2003/87/CE - Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra - Piano nazionale di assegnazione di quote di emissione per la Polonia per il periodo dal 2008 al 2012 - Decisione della Commissione di non sollevare obiezioni in presenza di talune condizioni - Competenza degli Stati membri nella ripartizione individuale delle quote di emissione - Assenza di incidenza diretta - Irricevibilità.
Causa T-196/07.
Raccolta della Giurisprudenza 2008 II-00189*
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2008:390
Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) 23 settembre 2008 – Dyckerhoff Polska / Commissione
(causa T‑196/07)
«Ricorso di annullamento – Direttiva 2003/87/CE – Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra – Piano nazionale di assegnazione di quote di emissione per la Polonia per il periodo dal 2008 al 2012 – Decisione della Commissione di non sollevare obiezioni in presenza di talune condizioni – Competenza degli Stati membri nella ripartizione individuale delle quote di emissione – Assenza di incidenza diretta – Irricevibilità»
1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri (Art. 230, quarto comma, CE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/87, artt. 9, nn. 1 e 3, e 11, n. 2) (v. punti 22, 28, 44-45)
2. Ambiente – Inquinamento atmosferico – Direttiva 2003/87 – Piano nazionale per l’assegnazione di quote di emissione dei gas a effetto serra (PNA) – Procedura di notifica del PNA (Artt. 175 CE e 176 CE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/87, artt. 9, n. 3, e 11, nn. 1 e 2) (v. punti 32-39)
Oggetto
| Domanda di annullamento della decisione della Commissione 26 marzo 2007, C(2007) 1295 def., relativa al piano nazionale di assegnazione delle quote di emissioni dei gas a effetto serra, notificato dalla Repubblica di Polonia per il periodo dal 2008 al 2012, in conformità della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32). |
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è irricevibile. |
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2) |
La Dyckerhoff Polska sp. z o.o. sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione. |