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Document 62007TO0193
Order of the Court of First Instance (Second Chamber) of 23 September 2008. # Gόrażdże Cement S.A. v Commission of the European Communities. # Action for annulment - Directive 2003/87/EC - Scheme for greenhouse gas emission allowance trading - National allocation plan in respect of emission allowances for Poland for the period from 2008 to 2012 - Decision by the Commission not to raise objections subject to certain conditions - Competence of Member States in the individual allocation of emission allowances - Lack of direct concern - Inadmissibility. # Case T-193/07.
Ordinanza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) del 23 settembre 2008.
Gόrażdże Cement S.A. contro Commissione delle Comunità europee.
Ricorso di annullamento - Direttiva 2003/87/CE - Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra - Piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione per la Polonia per il periodo dal 2008 al 2012 - Decisione della Commissione di non sollevare obiezioni in presenza di talune condizioni - Competenza degli Stati membri nella di ripartizione individuale delle quote di emissione - Assenza d’incidenza diretta - Irricevibilità.
Causa T-193/07.
Ordinanza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) del 23 settembre 2008.
Gόrażdże Cement S.A. contro Commissione delle Comunità europee.
Ricorso di annullamento - Direttiva 2003/87/CE - Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra - Piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione per la Polonia per il periodo dal 2008 al 2012 - Decisione della Commissione di non sollevare obiezioni in presenza di talune condizioni - Competenza degli Stati membri nella di ripartizione individuale delle quote di emissione - Assenza d’incidenza diretta - Irricevibilità.
Causa T-193/07.
Raccolta della Giurisprudenza 2008 II-00186*
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2008:388
Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) 23 settembre 2008 – Gόrażdże Cement / Commissione
(causa T‑193/07)
«Ricorso di annullamento – Direttiva 2003/87/CE – Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra – Piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione per la Polonia per il periodo dal 2008 al 2012 – Decisione della Commissione di non sollevare obiezioni in presenza di talune condizioni – Competenza degli Stati membri nella di ripartizione individuale delle quote di emissione – Assenza d’incidenza diretta – Irricevibilità»
1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri (Art. 230, quarto comma, CE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/87, artt. 9, nn. 1 e 3, e 11, n. 2) (v. punti 21, 27, 44-45)
2. Ambiente – Inquinamento atmosferico – Direttiva 2003/87 – Piano nazionale per l’assegnazione di quote di emissione dei gas a effetto serra (PNA) – Procedura di notifica del PNA (Artt. 175 CE e 176 CE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/87, artt. 9, n. 3, e 11, nn. 1 e 2) (v. punti 30-33, 38-40)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 26 marzo 2007, C(2007) 1295 def., relativa al piano nazionale di assegnazione delle quote di emissioni dei gas a effetto serra notificato dalla Repubblica di Polonia per il periodo dal 2008 al 2012, conformemente alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32). |
Dispositivo
1) |
Il ricorso è irricevibile. |
2) |
La Gόrażdże Cement S.A. sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione. |